Ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve considerarsi custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione dell'immobile dal quale provengono le infiltrazioni, essendo irrilevante che tale immobile sia incustodito in via temporanea o, addirittura, disabitato.
Nel caso di specie, il proprietario dell'immobile che aveva recato danno, così come la conduttrice dello stesso aveva, comunque, la disponibilità materiale e giuridica del loro appartamento, tanto da averne consentito l'accesso alla ditta incaricata di provvedere alla sostituzione delle tubazioni rivelatesi guaste.
Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 728 del 7 giugno 2023, ha condannato proprietario e conduttrice in solido al risarcimento dei danni arrecati all'appartamento sottostante quello locato, cagionati dalla rottura di una tubazione.
Fatto e decisione
Tizia, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6 luglio 2017, lamentava che, a partire dal 16 agosto 2013, il proprio appartamento subiva infiltrazioni derivanti dal locale soprastante, di proprietà di Caio e condotto in locazione da Sempronia.
Le infiltrazioni originavano, deduceva Tizia, dalle perdite derivanti dalla rottura di una tubazione privata nel bagno dell'immobile di Caio (nella specie, il flessibile del bidet) ed avevano causato gravi danni alla stanza da letto ed ai disimpegni giorno e notte dell'immobile di Tizia, la quale quantificava i danni in Euro 33.000,00 circa, chiedendo la condanna in solido di Caio e Sempronia.
Caio e Sempronia, costituitisi entrambi in giudizio, in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della causa introdotta per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mentre nel merito affermavano che il danno era causato o concausato dai lavori di rifacimento dell'immobile di Tizia eseguiti dalla medesima e contestavano la quantificazione, osservando che Tizia aveva già ricevuto una somma complessiva di Euro 9.000,00 circa dall'assicurazione di Sempronia e dall'assicurazione del Condominio, delle quali si chiedeva la chiamata in causa.
Rigettata la domanda di chiamata delle assicurazioni per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Giudice mutava il rito in ordinario, assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletava CTU, all'esito decidendo per l'accoglimento della domanda di Tizia.
In particolare, ritenendo che, secondo il paradigma dell'art. 2051 c.c., Tizia, quale danneggiata e parte attrice, avesse dato prova sia dell'evento lesivo che del rapporto eziologico (di causa ed effetto) tra la cosa e l'evento lesivo, dato che il rapporto di custodia in capo ai convenuti Caio e Sempronia non era contestato, il Giudice osserva come invece Caio e Sempronia non avessero fornito la prova liberatoria prevista dalla medesima norma, cioè la prova del caso fortuito.
Inoltre, quanto alla responsabilità come custodi di Caio e Sempronia, il CTU, nel proprio elaborato, aveva rinvenuto la causa delle infiltrazioni come derivante in via esclusiva dalla rottura della tubazione nel bagno dell'immobile condotto da Sempronia e di proprietà di Caio, tubazione non incassata nella muratura, la quale, pertanto, non avrebbe potuto risentire del dinamismo cinetico delle lavorazioni di rifacimento dell'immobile di Tizia.
Infine, il Giudice ritiene irrilevante la circostanza, menzionata a mo' di eccezione, da Caio e Sempronia, per cui l'immobile non era mai stato lasciato incustodito, perché, sottolinea il magistrato, "ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., deve considerarsi custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione dell'immobile dal quale provengono le infiltrazioni, essendo irrilevante che tale immobile sia incustodito in via temporanea o, addirittura, disabitato.
Nel caso di specie, i convenuti avevano, comunque, la disponibilità materiale e giuridica del loro appartamento, tanto da averne consentito l'accesso alla ditta incaricata di provvedere alla sostituzione delle tubazioni rivelatesi guaste".
Ciò premesso, il Tribunale di Potenza liquida il danno, tenendo presente l'acconto ricevuto da Tizia a cura delle assicurazioni di Sempronia e del Condominio, ma eseguendo la rivalutazione e menzionando come "anche ai sensi dell'art. 1223 c.c. (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n. 5119) la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il creditore abbia ricevuto un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 1637/2020, n. 6619/18, n. 25817/17, n. 9950/17)".
Considerazioni conclusive
Ci soffermiamo sulla dichiarata responsabilità in solido di proprietario locatore e conduttore, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha sinora chiarito e ribadito che (v. Cassaz., sent. n. 21788/2015):
"Il conduttore è sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico e sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni, perché tale oggetto non può essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno", cioè, ferma la ripartizione, all'interno dei rapporti tra locatore e conduttore, della manutenzione straordinaria dell'impianto idrico a carico del locatore e di quella ordinaria a carico del conduttore, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come le tubature idriche), su cui il conduttore non ha potere - dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, salva l'eventuale rivalsa, nel rapporto interno, verso il conduttore che abbia omesso l'avviso di cui all'art. 1577 c.c., mentre grava esclusivamente sul conduttore, al contrario, la responsabilità dei danni arrecati a terzi da parti ed accessori del bene locato rispetto ai quali il medesimo conduttore acquista la disponibilità giuridica e materiale con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio (così a partire da Cassaz. Sez. Unite, 11 novembre 1991, n. 12019, ripresa recentemente da Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7526/2018, pubblicata il 27 marzo 2018.)
Stupisce, pertanto, la condanna in solido di Sempronia, conduttrice e Caio, locatore, a fronte di una CTU che ha accertato che il tubo idrico che causò il danno era esterno al muro e non interno e quindi rientrava nella disponibilità, materiale e giuridica, della conduttrice Sempronia; vero è che, stando a quanto riportato nella sentenza, non è dato rinvenire notizia delle difese approntate da Caio per andare esente dalla chiamata in solido con Sempronia.
