La debenza e la prova del pagamento dei compensi dell'amministratore rappresentano un punto di frizione frequente quando, dalla cessazione dell'incarico, l'ex mandatario agisca in via monitoria per il recupero di asseriti residui. In tale cornice, con sentenza del 19 gennaio 2026 n.306, il Tribunale di Catania ha accolto l'opposizione del condominio e ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex amministratore per compensi relativi agli anni 2014-2015, valorizzando il giudicato inter partes e gli elementi documentali (contabilità e corrispondenza) ritenuti incompatibili con l'esistenza del credito azionato.
La vicenda
L'ex amministratore aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 2568/2023, emesso il 21.06.2023) per il pagamento di € 8.754,72, indicati come compensi degli anni 2014 e 2015 per l'attività di amministratore svolta sino al 18.12.2015, data di revoca dell'incarico.
Il condominio proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e deducendo, in sintesi:
(i) l'intervenuto giudicato (anche sostanziale) formatosi sulla sentenza n. 4408/2022 dello stesso Tribunale, resa tra le stesse parti in relazione ad analoghe pretese creditorie;
(ii) l'avvenuto pagamento dei compensi, desumibile dalla contabilità predisposta dall'ex amministratore per l'approvazione assembleare e già vagliata dal CTU nel precedente giudizio;
(iii) l'inesistenza del credito anche alla luce della missiva del 02.03.2016, con la quale l'ex amministratore chiedeva l'immediato pagamento del solo saldo del conto dare/avere relativo al passaggio di consegne;
(iv) la circostanza che l'ex amministratore avesse riconosciuto di aver pagato la ritenuta d'acconto in misura percentuale rispetto alle somme costituite dai compensi oggetto di domanda;
(v) l'inerzia di circa otto anni dalla revoca, con attivazione del monitorio solo dopo il deposito della sentenza sfavorevole nel precedente giudizio.
La decisione
Il Tribunale ha accolto integralmente l'opposizione e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo.
"Risulta in primo luogo fondata l'eccezione di giudicato anche sostanziale proposta dall'opponente sulla base della prodotta sentenza n. 4408/22 del Tribunale di Catania con cui era stata accolta una precedente opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal [condominio] sempre per asserite pretese creditorie vantate dall'[ex amministratore] quale amministratore condominiale."
"Dalla CTU espletata nel precedente giudizio non emergeva neppure la debenza di asseriti compensi professionali; tra l'altro, si controverteva su asserite rilevanti anticipazioni dell'opposto, escluse poi in sede peritale nonché nella detta sentenza."
"Si osserva che i compensi professionali per cui è causa risultavano anzi già pagati nella contabilità proposta dall'[ex amministratore] per l'approvazione e poi esaminata dal C.T.U.; in particolare, nel rendiconto dell'anno 2014, a pagina 4, emerge che il compenso dell'amministratore venne pagato a sé medesimo in data 24.12.2014 - progressivo di contabilità n°355 e n°356, mentre nel rendiconto dell'anno 2015, risulta che il compenso dell'amministratore venne pagato a sé medesimo in data 11.12.2015 - progressivo di contabilità n°254 riferimento n°G/315."
"Risulta esatta e condivisibile la deduzione dell'opponente secondo cui l'inesistenza del credito de quo risulta anche dalla missiva dell'opposto del 02.03.2016 con cui si chiedeva l'immediato pagamento solo del saldo di € 5.005,44 portato dal conto dare avere risultante dal passaggio di consegne e relativo alla situazione patrimoniale sottoscritta dalle parti in data 15 gennaio 2016; tra l'altro, anche tale asserito credito non è stato riconosciuto con la suindicata sentenza inter partes del 2022."
"Risulta anche puntuale la deduzione dell'opponente secondo cui l'[ex amministratore] ha riconosciuto di aver pagato la ritenuta d'acconto, fiscalmente in misura percentuale rispetto alle somme costituite dai compensi de quibus; ciò conferma l'avvenuto pagamento dei compensi in quanto non appare possibile e credibile invertire gli adempimenti fiscali, eseguendo prima il pagamento all'erario della ritenuta d'acconto e poi emettere la fattura dopo vari anni."
"Si vuole anche evidenziare la condotta equivoca dell'[ex amministratore] il quale ha deciso di richiedere il decreto ingiuntivo de quo dopo ben otto anni dalla cessazione dell'incarico per revoca e solo dopo il deposito della citata sentenza di condanna a suo carico."
"Si osserva infine che, in base al principio giuridico della ragione più liquida, appare superfluo esaminare la questione preliminare di rito prospettata dall'opponente circa l'asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo de quo."
I riferimenti giurisprudenziali
La motivazione richiama esclusivamente la sentenza n. 4408/2022 del medesimo Tribunale (tra le stesse parti) e gli esiti della CTU resa in quel giudizio.
Considerazioni conclusive
La revoca del decreto si fonda, per come esplicitato in motivazione, su un duplice pilastro: da un lato l'eccezione di giudicato anche sostanziale, dall'altro l'accertamento documentale secondo cui i compensi oggetto di ingiunzione risultavano già pagati nella contabilità predisposta dall'ex amministratore e poi esaminata dal CTU, con indicazione di date e progressivi ("pagato a sé medesimo" nel 2014 e nel 2015).
Inoltre, il Giudice ha attribuito rilievo confermativo sia alla missiva del 02.03.2016 (ritenuta significativa perché rivolta all'"immediato pagamento solo del saldo" del dare/avere del passaggio di consegne), sia al profilo fiscale, valorizzando la deduzione relativa al versamento della ritenuta d'acconto, ritenuta logicamente incompatibile con l'ipotesi di un pagamento dei compensi non avvenuto e di una fatturazione emessa soltanto "dopo vari anni".
Sul piano sistematico, la decisione resta ancorata al principio per cui il giudicato, nei limiti oggettivi e soggettivi dell'accertamento compiuto, preclude la riproposizione della medesima pretesa tra le stesse parti (art. 2909 c.c.). In tale prospettiva, il richiamo all'esito della CTU e alla sentenza del 2022 costituisce, nella ricostruzione del Tribunale, un elemento decisivo anche per escludere la debenza dei compensi azionati nel nuovo monitorio.
Quanto all'impostazione probatoria, la motivazione si muove nel solco del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: l'ex amministratore, quale attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata (fonte e misura del credito), mentre il condominio può contrastarla allegando e provando fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi contabili e documentali richiamati fossero già idonei a dimostrare l'insussistenza del credito azionato.
Infine, merita attenzione l'uso della ragione più liquida: definito il merito in senso assorbente, è stata ritenuta superflua la trattazione dell'eccezione preliminare di rito relativa alla notifica del decreto ingiuntivo (per un inquadramento sistematico dei crediti dell'ex amministratore di condominio per compensi professionali ed anticipazioni si veda la relativa analisi di merito).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
