Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rastrelliera per biciclette in condominio e responsabilità per i danni al condomino

La presenza di un ostacolo mobile nel percorso verso il garage può fondare il risarcimento quando il nesso causale è provato e il caso fortuito non emerge in concreto.

CondominioWeb Lex AI 
22 Apr. 2026

Il condominio risponde dei danni prodotti da una parte comune quando il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, salvo che il custode provi il caso fortuito. Se l'ostacolo mobile viene collocato lungo il percorso abituale di accesso al garage, la mera distrazione del danneggiato che compia l'ordinaria manovra di apertura della basculante non basta, di per sé, a interrompere quel nesso.

Su questa linea si colloca il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 376 del 10 aprile 2026, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che ha condannato il condominio al risarcimento dei danni subiti da una condomina a causa di una rastrelliera per biciclette mobile e non ancorata al suolo, addossata in prossimità del box.

La vicenda

Una condomina conveniva il condominio chiedendo il risarcimento dei danni riportati mentre apriva la serranda basculante del box. Deduceva che la porta aveva agganciato il manubrio di una bici collocata su una rastrelliera troppo vicina al garage; la bici aveva trascinato con sé la rastrelliera, mobile e non ancorata al suolo, provocandole una lesione alla spalla. Il condominio contestava la dinamica e il quantum e chiamava in garanzia la propria compagnia assicuratrice, la quale eccepiva prescrizione e limiti di polizza.

L'interrogatorio formale della danneggiata, inizialmente ammesso, non veniva espletato a causa delle gravi patologie che avevano condotto alla nomina di un amministratore di sostegno. Venivano quindi assunti due testimoni: un condomino, che riferiva il racconto ricevuto il giorno successivo al sinistro, e il geometra incaricato dall'assicurazione, il quale confermava il contenuto del proprio rapporto ispettivo e attestava che la rastrelliera era mobile e facilmente spostabile.

La decisione

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 376 del 10 aprile 2026, ha accolto la domanda. La decisione muove dal corretto inquadramento dell'art. 2051 c.c.: il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia quando il danneggiato provi il nesso causale tra la res e l'evento; spetta invece al custode dimostrare il caso fortuito, che può essere integrato anche dal fatto del terzo o dallo stesso comportamento del danneggiato, purché con efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico.

La motivazione valorizza soprattutto la concreta conformazione dei luoghi e la natura dell'azione compiuta dalla danneggiata. Il giudice osserva che "aprire la porta del proprio garage costituisce in ciascuno di noi una sorta di atto riflesso, che si compie senza realmente concentrarsi sull'atto in sé ma sullo scopo cui l'atto è preordinato. Se si pone un ostacolo imprevisto, quale una rastrelliera mobile [...] in un percorso abitudinariamente compiuto, è sicuro che chiunque [...] vi andrà a sbattere facendosi male". Nella ricostruzione accolta, dunque, la distrazione della condomina non assume i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità richiesti per il caso fortuito.

Alla stessa conclusione conducono le risultanze istruttorie. Pur in assenza di testimoni oculari, il Tribunale ha ritenuto verosimile la dinamica allegata perché il geometra dell'assicurazione, dopo il sopralluogo, aveva reputato plausibile l'accaduto, aveva accertato che la rastrelliera era amovibile e spostabile e aveva raccolto indicazioni convergenti dai condomini interpellati. La consulenza medico-legale ha poi ritenuto compatibile con il sinistro il quadro lesivo alla spalla destra, quantificando un'invalidità permanente del 6%, oltre ai postumi temporanei e alle spese mediche documentate.

La sentenza aggiunge che, sul piano astratto, il danno avrebbe potuto essere concausato anche dal fatto del condomino che aveva materialmente spostato la rastrelliera; ma tale soggetto è rimasto ignoto e non è stato evocato in giudizio. Ciò non esclude la responsabilità del custode, che resta tenuto al risarcimento per il dinamismo della cosa comune in custodia, eventualmente agevolato dalla condotta negligente di un terzo.

Il condominio è stato quindi condannato a pagare euro 21.951,50, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La compagnia assicuratrice è stata dichiarata tenuta a manlevare il condominio, con esclusione della franchigia contrattuale, essendo stata ritenuta tempestiva la denuncia del sinistro.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2480 - Quando la situazione di possibile pericolo sia superabile con l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, la cosa può degradare a mera occasione dell'evento e il fatto del danneggiato può integrare il caso fortuito. È il limite applicativo che il Tribunale ha escluso nella vicenda della rastrelliera mobile.
  • Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2019, n. 9315 - La condotta del danneggiato va valutata secondo il suo concreto peso causale: quanto più il pericolo è prevedibile e superabile con l'ordinaria cautela, tanto più può incidere fino a interrompere il nesso eziologico. Anche questo criterio è richiamato, in controluce, dalla motivazione teramana quando distingue la mera disattenzione dall'evento fortuito.
  • Cass. civ., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943 - La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e il danneggiato deve provare il rapporto causale tra cosa ed evento, mentre sul custode grava la prova del caso fortuito. Il principio consolida l'impostazione seguita dal giudice di merito.
  • Trib. Lecce, 22 agosto 2025, n. 2431 - In presenza di un ostacolo mal posizionato nelle aree comuni, il condominio-custode risponde del sinistro se non prova un fattore esterno imprevedibile e inevitabile. Il precedente è utile perché insiste, come nel caso deciso, sul riparto dell'onere probatorio e sulla necessità di una prova concreta del fortuito.
  • Cass. civ., n. 7044/2020 - Il concorso tra responsabilità del custode e responsabilità di altro soggetto non impedisce al danneggiato di chiedere l'intero risarcimento a uno dei coobbligati, secondo lo schema della solidarietà impropria. È il riferimento più coerente per comprendere perché la mancata individuazione del terzo che aveva spostato la rastrelliera non abbia impedito la condanna del condominio.

Considerazioni conclusive

La decisione riafferma che, nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare che l'evento sia derivato dalla cosa comune, mentre il custode può liberarsi solo dimostrando un fattore esterno dotato di autonoma efficacia causale e dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. È la linea ricostruita da Cass. n. 20943/2022 e precisata, sul versante del comportamento della vittima, da Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019: la disattenzione rileva, ma diventa fortuito solo quando trasforma la cosa in mera occasione del danno. In una situazione come quella esaminata a Teramo, segnata dalla presenza di una rastrelliera mobile collocata lungo un tragitto abituale e da un gesto ordinario di accesso al box, quel passaggio non si compie.

Si muove nello stesso solco Trib. Lecce n. 2431/2025, che ha richiesto una prova concreta del fortuito in presenza di un ostacolo mal posizionato nelle aree comuni; Cass. n. 7044/2020, poi, conferma che il possibile apporto causale di un terzo non sterilizza la pretesa risarcitoria verso il custode, ma rileva sul diverso piano della corresponsabilità e degli eventuali rapporti interni. In tal senso v. anche il caso della griglia mal posizionata; per un approfondimento, v. onere della prova nella responsabilità da custodia; sul ruolo della condotta della vittima può vedersi anche caso fortuito e comportamento del danneggiato. La condanna del condominio, in questa vicenda, si spiega proprio così: l'ostacolo apparteneva alla sfera di custodia comune, il nesso causale è stato ritenuto provato e nessun fattore esterno ha assunto efficacia esclusiva tale da spezzarlo.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento