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L'ex amministratore deve restituire i documenti senza poterli trattenere per crediti non pagati

La consegna al subentrante va fatta senza ritardo e non può essere subordinata a crediti vantati, con possibile penale giornaliera in caso di inadempimento.

CondominioWeb Lex AI 
29 Gen. 2026

Con ordinanza del 15 gennaio 2026 del Tribunale di Milano (R.G. n. 45648/2025) è stato ribadito l'obbligo dell'amministratore cessato di consegnare senza ritardo la documentazione condominiale ancora in suo possesso, disponendo altresì una misura coercitiva pecuniaria per ogni giorno di inadempimento.

Il passaggio di consegne viene, quindi, ricondotto entro i confini del dovere restitutorio, autonomo rispetto a eventuali pretese creditorie dell'ex amministratore, con una tutela d'urgenza calibrata sull'esigenza di assicurare la continuità della gestione e il regolare funzionamento dell'ente di gestione.

La vicenda

Il condominio ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che fosse ordinata all'amministratore uscente — anche quale titolare di una società di amministrazioni condominiali — la consegna al nuovo amministratore pro tempore della documentazione contabile, gestionale e amministrativa ancora detenuta e riferibile alla gestione condominiale.

Negata la richiesta di provvedere "inaudita altera parte", la controparte non si è costituita ed è stata dichiarata contumace; all'esito, il Giudice ha accolto integralmente la domanda cautelare.

La decisione

Quanto al fumus boni iuris, l'ordinanza valorizza l'avvenuta sostituzione dell'amministratore e il conseguente obbligo di rendere disponibile la documentazione condominiale, affermando testualmente:

"il fumus boni iuris risulta provato dall'avvenuta sostituzione del resistente quale amministratore e dal conseguente obbligo di quest'ultimo di mettere a disposizione del Condominio tutta la documentazione amministrativa".

In punto di periculum in mora, il Giudice ha individuato il pregiudizio nel blocco della fisiologica attività amministrativa e gestionale, rilevando:

"il pericolo nel ritardo è insito nel protrarsi dell'attuale inadempienza del resistente, che impedisce il regolare funzionamento amministrativo del Condominio".

Sul piano dei principi, viene richiamato l'indirizzo penale secondo cui:

"integra il reato di appropriazione indebita" il rifiuto del professionista di restituire la documentazione ricevuta per l'espletamento dell'incarico, "in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso" (Cass. pen., n. 26820/2008). (per un inquadramento operativo della querela per appropriazione indebita della documentazione condominiale, si veda appropriazione indebita della documentazione condominiale dell'ex amministratore)

Inoltre, l'ordinanza ribadisce che l'amministratore cessato non può trattenere i documenti sino al rimborso di somme anticipate, non operando alcuna corrispettività o interdipendenza tra le prestazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 13504/1999). In coerenza con tale impostazione, il Giudice afferma:

"non è quindi prospettabile alcun titolo che legittimi il comportamento omissivo lamentato dal ricorrente".

Accertati entrambi i requisiti cautelari, è stata disposta l'immediata consegna di: regolamento di condominio, rendiconto approvato 23/24, rendiconto portato in approvazione 24/25 nell'ultima assemblea, contatti fornitori e ultime bollette (luce, gas, acqua); è stato inoltre fissato un termine di cinque giorni dalla notifica per adempiere, con condanna a € 50,00 per ogni giorno di ritardo e con regolazione delle spese di lite in favore del condominio.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., Sez. II, n. 13504/1999: esclusione del trattenimento dei documenti in funzione di autotutela per crediti dell'ex amministratore;
  • Cass. pen., Sez. II, n. 26820/2008: rilevanza penale del rifiuto di restituzione della documentazione ricevuta per l'incarico.

Considerazioni conclusive

La ricostruzione seguita dal Tribunale si inserisce nel perimetro dell'obbligo di consegna che l'ordinamento riconnette alla cessazione dell'incarico (oggi espressamente previsto dall'art. 1129, comma 8, c.c., come riformato dalla l. n. 220/2012): obbligo che, anche sul piano cautelare, viene qui declinato come immediato e non subordinabile a rivendicazioni economiche dell'ex amministratore.

Sul versante applicativo, decisioni recenti confermano l'utilizzabilità del rimedio d'urgenza quando la mancata disponibilità dei documenti incide sulla gestione: Ricorso d'urgenza per la consegna dei documenti al subentrante, ordinanza 2025 ; nello stesso senso, quanto all'effettività del comando, Penale giornaliera per l'inottemperanza all'ordine di consegna, ordinanza 2025 .

Quanto alla misura coercitiva pecuniaria, l'ordinanza la impiega in concreto come leva di adempimento, coerentemente con prassi già sperimentate in casi analoghi (si veda, ad esempio, Condanna giornaliera per il ritardo nella consegna della documentazione, ordinanza 2016 ). Resta fermo che l'astreinte richiede, in ogni caso, un comando sufficientemente determinato e un comportamento esigibile in concreto, potendo la parte obbligata far valere eventuali impedimenti non imputabili nelle forme consentite dall'ordinamento.

In chiave di perimetrazione pratica, è opportuno ricordare che l'urgenza non è necessariamente automatica in ogni controversia relativa al passaggio di consegne: una parte della giurisprudenza richiede che il ricorso alleghi in modo specifico il pregiudizio attuale derivante dall'indisponibilità dei documenti, escludendo che il periculum sia sempre in re ipsa. In tal senso: Quando l'omessa consegna non basta, da sola, a fondare l'urgenza, ordinanza 2018 .

Infine, il carattere autonomo dell'obbligo restitutorio risulta compatibile anche con ipotesi di conflittualità sulla sostituzione, poiché le contestazioni relative alla nomina del successore non legittimano, di regola, la ritenzione della documentazione: Documenti da restituire anche se si contesta la nomina del nuovo amministratore, ordinanza 2025 . In tale prospettiva, l'ex amministratore conserva la facoltà di agire separatamente per il recupero di quanto eventualmente dovuto, ma senza comprimere il diritto del condominio alla disponibilità immediata della propria documentazione.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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