L'amministratore uscente non può trattenere la documentazione del condominio, neppure in presenza di contestazioni circa la regolarità della nomina del nuovo amministratore. In simili circostanze, l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione della delibera assembleare di nomina da parte dei soli soggetti legittimati (i condomini).
La vicenda
Un gruppo di condomini aveva richiesto all'amministratore uscente la convocazione di un'assemblea per discutere la sua sostituzione. A fronte dell'inerzia dell'amministratore, i condomini decidevano comunque di riunirsi e procedevano con la nomina del nuovo rappresentante.
L'amministratore appena nominato sollecitava il predecessore a procedere al passaggio delle consegne e alla restituzione della documentazione condominiale, senza ottenere riscontro. Di conseguenza, il neo-amministratore proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d'urgenza che imponesse all'ex collega la consegna immediata dei documenti necessari per la gestione condominiale.
L'amministratore uscente si costituiva in giudizio eccependo la presunta invalidità della nomina del successore per violazione delle regole di convocazione assembleare di cui all'art. 66 disp. att. c.c., sostenendo che l'assemblea non fosse stata regolarmente costituita.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni dell'ex amministratore, ritenendo invece provate sia la regolarità della convocazione assembleare sia la valida nomina del nuovo amministratore. Il Tribunale ha accertato che:
la richiesta di convocazione era stata formulata da condomini rappresentanti più di un sesto dei millesimi dell'edificio, come richiesto dall'art. 66 disp. att. c.c.;
l'assemblea risultava regolarmente tenuta e la relativa delibera non era stata impugnata da alcuno dei condomini legittimati;
il nuovo amministratore disponeva quindi di piena legittimazione attiva nel promuovere il ricorso cautelare;
la delibera di nomina non presentava un vizio di tale gravità da risultare radicalmente nulla o inesistente.
Richiamando inoltre l'art. 1129 commi 8 e 9 c.c., il Tribunale ribadisce che l'obbligo dell'amministratore uscente di consegnare senza ritardo tutta la documentazione relativa al periodo della propria gestione è imposto dalla legge ed è indipendente da contestazioni sulla regolarità della revoca o sulla nomina del subentrante, purché l'assemblea abbia deliberato e la delibera sia efficace.
L'inesistenza o assoluta nullità della delibera legittimano il trattenimento della documentazione.
Il Tribunale sottolinea espressamente che - anche a voler ammettere una possibile invalidità della nomina - l'ex amministratore non avrebbe in ogni caso legittimazione a sollevare vizi della delibera, non essendo tra i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1137 c.c.
I precedenti giurisprudenziali
La decisione richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 13504/1999, la quale ha escluso che l'amministratore uscente possa trattenere i documenti condominiali fino al rimborso di somme anticipate per conto del condominio, ritenendo inapplicabile nei rapporti tra condominio e amministratore il principio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c., per mancanza di corrispettività tra le rispettive prestazioni.
Altresì, la Cassazione ha qualificato come appropriazione indebita il rifiuto del professionista a restituire la documentazione ricevuta nell'esercizio dell'incarico (Cass. n. 26820/2008).
Considerazioni conclusive
L'orientamento espresso dal Tribunale di Milano è in linea con il consolidato indirizzo della Suprema Corte, che esclude in modo assoluto la possibilità per l'amministratore cessato di trattenere la documentazione amministrativa e contabile del condominio, anche in caso di controversie sulla regolarità della nomina o sulla permanenza in carica.
Deve ritenersi, infatti, che l'eventuale invalidità della delibera di nomina non possa essere fatta valere dall'amministratore uscente, ma solo dai soggetti legittimati dall'art. 1137 c.c. (ossia i condomini dissenzienti, astenuti o assenti).
Non sono giuridicamente ammissibili comportamenti ritorsivi da parte dell'ex amministratore, così come non vi è spazio per sospendere la riconsegna di documenti in attesa di ipotetici rimborsi, soluzione pacificamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Il provvedimento in oggetto valorizza altresì il principio processuale della non contestazione, osservando che, in assenza di specifica e tempestiva allegazione/contestazione, il fatto della mancata consegna deve ritenersi provato.
Anche sotto il profilo esecutivo, il Tribunale autorizza, in caso di persistente inadempienza, il ricorso all'Ufficiale giudiziario e, se necessario, alla Forza Pubblica e a un fabbro per l'accesso allo studio dell'amministratore uscente.
La decisione conferma quindi una tutela piena e immediata per il condominio e il nuovo amministratore, a garanzia della continuità amministrativa e della trasparenza gestionale, escludendo qualsivoglia giustificazione per condotte di trattenimento della documentazione, sul presupposto di contestazioni soggettive astratte o eccezioni preliminari non fondate sul diritto positivo.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
