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Opposizione a decreto ingiuntivo: il condomino ottiene la riduzione in presenza di un preventivo alternativo non contestato

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione del solo quantum e la produzione di un preventivo alternativo non specificamente contestato comportano l'accertamento del debito nei limiti dell'importo ammesso, in applicazione del princ.

CondominioWeb Lex AI 
26 Gen. 2026

Con sentenza resa il 19 gennaio 2026 n.34, la Corte di Appello di Messina (Seconda Sezione Civile) ha confermato che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opera il principio di non contestazione, oggi espressamente previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., con il corollario che i fatti allegati e non specificamente contestati restano acquisiti al processo senza necessità di prova. La decisione richiama, inoltre, i criteri applicativi della compensazione delle spese, chiarendo quando possa configurarsi la soccombenza reciproca ai fini dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Il ragionamento si colloca nel solco della giurisprudenza che qualifica l'opposizione al decreto ingiuntivo come ordinario giudizio di cognizione, nel quale la fase monitoria e quella di merito si saldano in un unico percorso processuale, con regolazione delle spese rapportata all'esito finale della lite .

La vicenda

Alcuni proprietari di un'unità immobiliare in un complesso residenziale avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 6.599,04, suddivisa in € 3.599,04 per oneri condominiali e in € 3.000,00 per interventi straordinari di pulizia/manutenzione del giardino pertinenziale relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.

Quanto agli oneri condominiali, era stato dedotto l'avvenuto versamento nel 2009 di una somma a saldo e stralcio della posizione debitoria; quanto agli interventi sul verde, era stata contestata "la consistenza e l'ammontare" degli importi addebitati, assumendone la sproporzione rispetto alla grandezza del giardino e alle opere eseguite. A sostegno era stato prodotto un preventivo alternativo (pari a € 1.200,00 complessivi) e richiesta la rideterminazione dell'importo dovuto.

Il condominio aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale aveva accolto l'opposizione solo in parte, revocando il decreto limitatamente alla somma eccedente € 1.200,00 per le spese sul giardino e accertando un credito residuo di € 4.799,04; aveva inoltre posto integralmente a carico degli opponenti le spese processuali.

In appello sono stati censurati: (i) l'accertamento della debenza e la quantificazione delle spese per gli interventi sul verde; (ii) la mancata compensazione delle spese nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione in primo grado.

La decisione

I giudici d'appello hanno rigettato integralmente l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Sul primo motivo, la Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale:

"il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla".

Coerentemente, l'opposizione viene trattata quale prima difesa del debitore e impone un preciso onere di "presa di posizione" sui fatti dedotti dall'ingiungente; in particolare:

"l'opponente deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167 c.p.c.) e che, in mancanza di specifica contestazione, i fatti allegati dall'ingiungente possono ritenersi provati e posti a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c., dovendosi gli stessi ritenere ammessi senza necessità di prova".

È stato richiamato, inoltre, l'insegnamento delle Sezioni Unite:

"la mancata contestazione comporta 'in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e quindi rende inutile provarlo perché non controverso'".

Nella fattispecie, la Corte ha valorizzato il contenuto complessivo delle difese svolte in opposizione, osservando che la contestazione aveva riguardato non l'esecuzione degli interventi negli anni indicati, bensì la proporzione dell'importo richiesto, con domanda espressa di rideterminazione in una minor somma ritenuta congrua sulla base del preventivo prodotto. Da ciò la conferma della correttezza della conclusione di primo grado circa l'accertamento processuale dell'esecuzione degli interventi e della debenza dell'importo ridotto.(per un caso in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta grazie alla compensazione tra spese condominiali e credito risarcitorio del condomino, si veda opposizione e decreto ingiuntivo e richiesta di risarcimento danni).

Sul secondo motivo (spese), la Corte ha richiamato l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (come modificato dal d.l. n. 132/2014), ricordando che la compensazione è ammessa in caso di soccombenza reciproca, ovvero di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, oltre alle "analoghe gravi ed eccezionali ragioni" rese costituzionalmente necessarie dalla Corte Costituzionale n. 77/2018.

La Corte ha poi ribadito che la soccombenza reciproca non deriva automaticamente dalla riduzione quantitativa della pretesa, poiché presuppone una pluralità di domande contrapposte (o più capi autonomi) accolti o rigettati in danno reciproco; nella logica dell'unitarietà del giudizio di opposizione, la valutazione della soccombenza va compiuta in base all'esito finale della lite . In tale prospettiva, nonostante la riduzione dell'importo originariamente richiesto per gli interventi sul verde, è stata confermata la condanna alle spese in capo agli appellanti, ritenendosi insussistenti sia una vera soccombenza reciproca sia altre ragioni idonee a fondare la compensazione.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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