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Nessun compenso all'amministratore se non prova lo svolgimento di attività gestoria

Il diritto al compenso dell'amministratore di condominio richiede la prova concreta dello svolgimento di attività gestoria; la sola nomina assembleare non basta a giustificare il pagamento dell'onorario.

CondominioWeb Lex AI 
20 Nov. 2025

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10413 del 12 novembre 2025, ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto da un amministratore di condominio per il pagamento dei propri compensi, sul rilievo che, nel caso di specie, non era stata fornita alcuna prova dello svolgimento di effettiva attività gestoria in favore del condominio.

La pronuncia si sofferma sui presupposti perché l'amministratore possa legittimamente pretendere il pagamento del proprio onorario, evidenziando che, in assenza di riscontri concreti sull'attività svolta, la mera delibera di nomina non è sufficiente a fondare il diritto al compenso.

La vicenda

L'amministratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 9.360, oltre interessi e spese, quale compenso per l'attività di gestione del condominio nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2020 e il 22 aprile 2021. Il condominio proponeva opposizione, eccependo innanzitutto l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace e sostenendo poi che l'amministratore non fosse mai stato effettivamente in carica: la nomina era stata sospesa con ordinanza del 12 febbraio 2021 e, secondo quanto dedotto dall'opponente, nessuna attività gestoria era stata posta in essere dall'amministratore indicato nel decreto, essendo rimasto in carica l'amministratore precedente sino alla nuova nomina del successore del 22 aprile 2021.

L'opposto depositava documentazione relativa all'estinzione del giudizio di impugnazione della delibera di nomina e chiedeva la conferma del proprio diritto al compenso. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto irrilevante, ai fini della permanenza dell'efficacia della sospensione, l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, in applicazione degli artt. 669 novies, comma 1, e 669 octies, comma 6, c.p.c.; inoltre, la documentazione e le richieste istruttorie volte a dimostrare l'attività svolta sono state dichiarate inammissibili perché tardive rispetto ai termini processuali.

"Effettivamente, né in sede monitoria né nel presente giudizio d'opposizione, l'opposto ha dimostrato di aver svolto alcuna attività in favore del [condominio] del quale era stato nominato amministratore nel periodo in cui fu in carica", sottolinea il Tribunale.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla competenza per valore, ritenendo corretta la competenza dell'ufficio adito. La somma azionata in via monitoria - comprensiva degli interessi legali maturati alla data del ricorso - superava infatti la soglia prevista dall'art. 7 c.p.c., in applicazione del criterio stabilito dall'art. 10, comma 2, c.p.c., secondo cui gli interessi scaduti si sommano al capitale per la determinazione del valore della causa.

Quanto al profilo dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dal condominio, il Tribunale ha richiamato l'art. 38, comma 2, c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11764/2016), chiarendo che tale disposizione opera solo in tema di competenza per territorio derogabile e non si applica alle eccezioni di incompetenza per valore.

In ordine agli effetti della sospensione della delibera di nomina, il giudice ha evidenziato che l'estinzione del giudizio di merito nel quale era stata disposta la sospensione non determina il venir meno del provvedimento cautelare, trattandosi di sospensione disposta ai sensi dell'art. 1137, quarto comma, c.c., per la quale - in forza dell'art. 669 octies, comma 6, c.p.c. - non trova applicazione l'art. 669 novies c.p.c. La sospensione, pertanto, conserva i suoi effetti per il futuro, senza efficacia retroattiva.

Conseguentemente, il Tribunale ha escluso il diritto al compenso per il periodo successivo al 12 febbraio 2021 (data dell'ordinanza di sospensione), rilevando che, ai sensi dell'art. 1129 c.c., ottavo comma, dopo la sospensione della nomina l'amministratore può rimanere in carica solo per "le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni" e, per tali attività, "senza diritto ad ulteriori compensi".

Restava dunque da esaminare la pretesa creditoria riferita al periodo compreso tra il 29 ottobre 2020 e l'11 febbraio 2021, durante il quale la delibera di nomina era efficace e l'amministratore risultava formalmente in carica, a prescindere dal fatto che avesse o meno sostanzialmente esercitato le funzioni.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha accolto l'eccezione d'inadempimento sollevata dal condominio opponente. Il giudice ha rilevato come mancasse qualsiasi prova dello svolgimento di atti gestori da parte dell'amministratore nel periodo considerato.

L'opposto si era costituito oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, con la conseguenza che ogni produzione documentale e richiesta istruttoria è stata dichiarata inammissibile.

I rendiconti condominiali per gli anni 2021 e 2022, redatti dall'amministratore succeduto all'opposto, non recavano traccia di alcun credito per compensi in suo favore.

"In definitiva, di fronte all'eccezione d'inadempimento sollevata dal [condominio] opponente, l'amministratore non ha dimostrato di avere compiuto alcun atto di gestione nell'arco dei tre mesi e mezzo in cui è rimasto in carica prima di essere sospeso: nemmeno, per esempio, di avere annotato entrate ed uscite, avere chiesto pagamenti ai condomini, avere tenuto rapporti con fornitori, avere compiuto operazioni sul conto corrente…"

Sulla base di tali risultanze, il decreto ingiuntivo è stato integralmente revocato e l'amministratore è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del condominio opponente.

I riferimenti giurisprudenziali

Il provvedimento richiama espressamente Cass. n. 11764/2016, con riguardo all'interpretazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., precisando che tale norma trova applicazione soltanto in tema di competenza per territorio derogabile:

"L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito…"

Non vengono richiamati altri precedenti specificamente dedicati al tema del diritto dell'amministratore al compenso, sicché la ricostruzione di tale profilo avviene sulla base delle norme codicistiche applicate e della valutazione del caso concreto.

Considerazioni conclusive

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che, in casi analoghi, subordina il riconoscimento del compenso dell'amministratore alla prova dello svolgimento di un'effettiva attività gestoria nell'interesse del condominio, in attuazione dell'incarico conferito dall'assemblea (art. 1129 c.c.).

Nel caso di specie, la mera nomina assembleare non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo circa l'esecuzione di atti di amministrazione, neppure minimi o preparatori.

La decisione valorizza in modo rigoroso il rispetto dei termini processuali per le produzioni documentali e le istanze istruttorie: la tardività delle prove offerte dall'amministratore ha impedito di colmare la totale mancanza di elementi a sostegno della pretesa creditoria. Ne deriva un chiaro richiamo all'onere probatorio che grava su chi rivendica il compenso, specie all'esito di un'opposizione a decreto ingiuntivo.

Sotto il profilo sistematico, l'impostazione adottata dal Tribunale risulta coerente con i principi generali in materia di rapporti d'opera e di mandato (artt. 1129 ss. e 2222 ss. c.c.), secondo cui il diritto al compenso si correla, di regola, all'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico, fermo restando che diverse pattuizioni contrattuali o regolamentari, se provate ed efficaci nei confronti del condominio, possono incidere sulla misura o sulle condizioni del diritto al compenso.

In definitiva, nel contesto concreto esaminato, il Tribunale afferma che in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo circa lo svolgimento delle mansioni tipiche dell'incarico fiduciario di amministratore - quali, ad esempio, la tenuta della contabilità, la richiesta di pagamenti ai condomini, la gestione dei rapporti con i fornitori e le operazioni sul conto corrente intestato alle parti comuni - non può essere riconosciuta alcuna pretesa economica a titolo di compenso.

Tale conclusione è stata ulteriormente rafforzata, per il periodo successivo alla sospensione della delibera di nomina, dall'applicazione dell'art. 1129, ottavo comma, c.c., che limita il ruolo dell'amministratore sospeso alle sole attività urgenti, da svolgere senza diritto ad ulteriori compensi.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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