L'amministratore, quale mandatario del condominio, è tenuto a eseguire il mandato conferitogli dai condomini con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1710 c.c. Quando tale obbligo non viene rispettato, può sorgere una responsabilità patrimoniale nei confronti del condominio per i pregiudizi subiti.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9710 del 16 dicembre 2025, ha accolto la domanda di condanna alla restituzione delle somme prelevate e/o incassate dall'ex amministratore in assenza di giustificazione, ribadendo i principi in tema di onere della prova e responsabilità gestoria.
La vicenda
Il condominio aveva convenuto in giudizio l'ex amministratore, in carica dal settembre 2022 al 29 maggio 2023 (per un periodo inferiore agli otto mesi). L'azione era volta a ottenere la restituzione dell'importo complessivo di € 27.367,12, così composto:
i) € 26.054,82, corrispondenti a prelievi di cassa e bonifici disposti in favore dello stesso amministratore durante il mandato, come risultava dagli estratti conto prodotti in giudizio ("docc. 11 e 12"); secondo l'allegazione del condominio, tali operazioni erano prive di giustificazione, poiché le note pro forma indicate nelle disposizioni risultavano sconosciute nonostante le ripetute richieste di chiarimenti ("cfr. doc. 2");
ii) € 1.312,30, relativi alle spese liquidate e agli interessi maturati al tasso contrattualmente pattuito (tasso legale aumentato del 3,5%) nel decreto ingiuntivo n. 10948/2024 emesso nei confronti del condominio, su ricorso della società fornitrice, per il mancato pagamento di una fattura relativa alla fornitura di gas naturale.
L'amministratore non si era costituito in giudizio ed era stato dichiarato contumace con decreto del 7 luglio 2025.
La decisione
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha discusso e deciso la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., accogliendo integralmente la domanda.
Il giudice ha premesso che:
"il rapporto dell'amministratore col [condominio] si configura come un rapporto di mandato; pertanto, intanto l'amministratore può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini in quanto sia venuto meno all'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.)."
L'attribuzione della responsabilità richiede la prova del danno e l'accertamento dell'assenza della diligenza dovuta:
"l'attribuzione della responsabilità richiede, dunque, da un lato la prova del danno e dall'altro l'accertamento dell'assenza, da parte dell'amministratore, di quella diligenza che 'è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità' (cfr. Cass. n. 19778 del 2003)."
Sulla base della documentazione prodotta e rimasta priva di smentita (in ragione della contumacia), il Tribunale ha ritenuto provato il risultato complessivo dell'ammanco:
"Da accogliere è la domanda di condanna […] avendo parte attorea dimostrato in via documentale le operazioni effettuate dal convenuto e quindi il risultato complessivo dell'ammanco di denaro."
È stato poi richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui:
"il creditore […] deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto […] mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001).
Nel caso concreto:
"a fronte dell'allegazione svolta dal [condominio] circa la mancata riconducibilità dei prelievi e dei bonifici effettuati dal convenuto al pagamento di spese o prestazioni rese verso la collettività condominiale sarebbe stato suo onere dimostrare di avere correttamente adempiuto al mandato conferitogli dai condomini dimostrando di avere utilizzato le somme nell'interesse ed a beneficio del [condominio]."
L'ex amministratore è stato quindi ritenuto responsabile dell'ammanco ed è stato condannato a restituire al condominio l'importo richiesto, oltre rivalutazione monetaria (in quanto debito di valore) e interessi legali dalla data di cessazione del mandato. Sul piano della condotta gestoria, il Tribunale ha inoltre evidenziato la gravità del modus operandi, rilevando:
"La gestione del convenuto, considerata anche l'entità dell'importo in contestazione, risulta tenuta in violazione di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell'ente comune."
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001: onere del creditore di provare la fonte del diritto e (se del caso) la scadenza; sufficienza dell'allegazione dell'inadempimento; onere del debitore di provare l'adempimento.
- Cass. n. 19778/2003: parametro della diligenza esigibile dal mandatario.
Considerazioni Conclusive
Il percorso motivazionale valorizza, in modo determinante, la prova documentale delle operazioni bancarie e l'assenza di una spiegazione causalmente apprezzabile. In questa cornice, il riparto dell'onere probatorio - ricostruito alla luce di Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001 - conduce a ritenere sufficiente, in capo al condominio, la produzione degli estratti conto e l'allegazione della mancata riconducibilità dei movimenti a spese o prestazioni rese nell'interesse comune; spetta poi all'amministratore dimostrare l'avvenuto impiego delle somme nell'interesse del mandante, mediante giustificativi e rendicontazione coerente.
Il principio opera, però, in stretta dipendenza dal quadro probatorio: non ogni prelievo "anomalo" è di per sé automaticamente indebito, se l'amministratore è in grado di ricondurlo a spese effettivamente sostenute (ad esempio anticipazioni o pagamenti effettuati nell'interesse comune) e di documentarne la causa.
In tal senso, in un precedente della stessa sede, si è evidenziata la necessità che l'accertamento del credito del condominio (come quello dell'amministratore) passi dall'esame della contabilità complessiva, non potendo fondarsi sulla sola evidenza dei prelievi: cfr. Trib. Milano, sent. n. 3280/2017.
In termini sostanzialmente conformi alla soluzione adottata dal Tribunale milanese, quando i movimenti risultano privi di giustificativi (ad es. assegni o prelievi bancomat non supportati da documentazione contabile), la giurisprudenza di merito ha più volte ritenuto configurabile l'obbligo di ripristino della cassa condominiale: si veda Trib. Roma, sent. n. 4353/2019.
Pur non essendo espressamente richiamati nel provvedimento, gli obblighi di tracciabilità e intellegibilità della gestione contabile - oggi sistematizzati anche nell'art. 1130-bis c.c. e, sul piano dell'elaborazione giurisprudenziale, nelle pronunce che richiedono una contabilità regolare e verificabile - costituiscono il naturale sfondo della decisione: cfr. Cass. civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3892 e Cass. civ., sez. II, n. 28257/2023, richiamate in materia di rendiconto e "immediata verifica" delle entrate e delle uscite.
In sintesi, la condanna restitutoria trova fondamento nell'inadempimento degli obblighi del mandatario (art. 1710 c.c.) e nel criterio di riparto dell'onere della prova: ove la movimentazione bancaria risulti documentalmente dimostrata e non sia fornita una causale giustificativa conforme all'interesse del condominio, l'amministratore risponde dell'ammanco e può essere condannato alla restituzione oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla cessazione dell'incarico, secondo quanto statuito nel caso deciso dal Tribunale di Milano.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
