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L'utilizzo dei fondi condominiali per pagare debiti di altri condomìni giustifica il sequestro conservativo dei beni dell'amministratore

L'amministratore che usa i fondi condominiali per pagare debiti di altri condomìni viola l'obbligo di separazione patrimoniale e rischia il sequestro dei beni.

CondominioWeb Lex AI 
20 Lug. 2025

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 luglio 2025 (R.G. 8554/2025), ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'amministratore uscente - società in accomandita semplice - e del relativo socio accomandatario, colpevoli di aver effettuato pagamenti a favore di fornitori nell'interesse di altri condomìni amministrati, utilizzando il conto corrente intestato al condominio ricorrente.

Entrambi i requisiti di cui all'art. 671 c.p.c. - fumus boni iuris e periculum in mora - sono stati riconosciuti dal giudice alla luce della documentazione contabile prodotta e del comportamento distrattivo accertato.

La vicenda

Il condominio ha richiesto il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti dell'amministratore uscente (società di persone) e del socio accomandatario. Alla consegna dei registri al nuovo amministratore (14-15 novembre 2023) è emerso un disavanzo di cassa di € 31.684,28 per l'esercizio 2023-2024, dovuto a bonifici per € 27.152,56 eseguiti a favore di fornitori di altri condomìni e al doppio pagamento di fatture edili per € 4.197,60, per un danno complessivo di € 35.881,88.

Il condominio, non ottenendo il rimborso richiesto, ha depositato denuncia-querela per appropriazione indebita. Ai fini del periculum sono stati indicati: (i) capitale sociale di soli € 2.000 e assenza di beni della società; (ii) alienazione di un immobile in Milano da parte del socio accomandatario; (iii) pignorabilità del suo reddito limitata a un quinto.

I resistenti hanno eccepito, invano, che i legittimati passivi sarebbero i singoli condomini avvantaggiati, richiamando l'art. 2033 c.c.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

Fumus boni iuris. Ha ritenuto «violato l'art. 1129 c.c., comma 12, n. 4), poiché la gestione ha confuso il patrimonio del condominio con quello di altri condomìni, effettuando pagamenti dall'unico conto corrente nell'interesse di terzi».

Il rapporto amministratore-condominio è stato qualificato come mandato ex artt. 1710 ss. c.c.; «tali pagamenti, a prescindere dal rilievo penale, integrano illecito contrattuale» per difetto di diligenza professionale.

Periculum in mora. Il giudice ha verificato: assenza di patrimonio sociale, modesta capienza del socio, alienazione di un immobile in epoca prossima ai fatti, localizzazione degli altri beni in aree a scarso mercato, pignorabilità limitata del reddito. Tali elementi complessivamente considerati hanno giustificato la misura.

Il Tribunale ha quindi «autorizzato il sequestro conservativo dei beni e dei crediti dei resistenti sino a € 40.000,00, comprensivi di spese ed interessi» e ha condannato i resistenti a € 3.620,00 per le spese della fase cautelare oltre accessori.

I precedenti giurisprudenziali

L'ordinanza non richiama espressamente altre pronunce; l'impostazione segue però l'orientamento consolidato che riconduce la responsabilità dell'amministratore alla disciplina del mandato e alle prescrizioni dell'art. 1129 c.c.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza ribadisce il principio della rigida separazione patrimoniale tra le somme del condominio e quelle riferibili ad altri soggetti. La violazione di tale obbligo costituisce illecito contrattuale e può comportare il sequestro conservativo quando risultino: (a) fondatezza, seppur sommaria, della pretesa e (b) concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Limiti della misura: il sequestro può essere revocato o modificato se il resistente dimostra l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, di uno dei presupposti o offre idonea garanzia reale o personale.

In conclusione, l'utilizzo di fondi comuni per estinguere debiti estranei al condominio configura grave violazione degli obblighi gestori e, ricorrendone i requisiti, giustifica il sequestro conservativo dei beni dell'amministratore e dei soggetti solidalmente responsabili.

La pronuncia evidenzia come la tutela cautelare civilistica possa operare autonomamente rispetto all'eventuale procedimento penale per appropriazione indebita, assicurando tempestivamente la garanzia patrimoniale dei condomini.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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