Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La caduta di foglie o aghi sulla rampa di accesso non costituisce illecito ma può incidere sulle spese di pulizia

In presenza di un fondo gravato da servitù, gli interventi di pulizia necessari a mantenerne l'accessibilità possono essere ripartiti tra i proprietari interessati, senza che la sola caduta di foglie e aghi comporti automaticamente un risarcimento.

CondominioWeb Lex AI 
19 Dic. 2025

L'ordinanza n. 31740/2025 della Corte di Cassazione (camera di consiglio 10 giugno 2025) ha rigettato i motivi con cui il condominio ricorrente invocava la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., ribadendo che la mera caduta di foglie o aghi dall'albero posto sul fondo confinante, di per sé, non integra un illecito extracontrattuale, in quanto fenomeno naturale e inoffensivo.

La Corte ha invece accolto la censura relativa alla quantificazione del concorso nelle spese di pulizia della rampa gravata da servitù, affermando che la frazione individuata dal giudice di merito (2/36) andava applicata sull'intera spesa sostenuta e non su una sua porzione; ne è conseguita la cassazione con rinvio sul punto.

La vicenda

Un condominio aveva citato in giudizio i comproprietari di una particella gravata da servitù di passaggio a favore delle particelle ove sono ubicati i garage. La rampa d'accesso richiedeva frequenti interventi manutentivi poiché, su un'altra particella (della quale i medesimi soggetti erano comproprietari), si ergeva una pianta aghiforme che perdeva numerosi aghi, rendendo scivolosa la rampa e causando l'intasamento della grata per lo scolo delle acque.

Il condominio aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c., oltre al concorso nelle spese di pulizia della rampa nella misura del 50%.

Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda relativa alla contribuzione nelle spese (50%) e condannato i convenuti al pagamento della somma complessiva maturata nel corso del giudizio; era stata invece rigettata la domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del cancello.

In appello, il Tribunale aveva escluso che la mera caduta degli aghi integrasse un illecito extracontrattuale generatore di obbligo risarcitorio; quanto alle spese di pulizia, aveva accertato che i comproprietari dovessero concorrere nella misura proporzionale alla loro quota (2/36) e li aveva condannati a pagare euro 104,50.

Il condominio ricorreva in Cassazione contestando sia l'esclusione dell'illecito sia il criterio adottato per il calcolo della quota dovuta.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, confermando l'impostazione secondo cui la caduta di foglie o aghi, in quanto tale, non basta a fondare la responsabilità aquiliana o da cosa in custodia. In particolare, il Collegio ha richiamato espressamente il seguente passaggio:

"Il Tribunale […] ha escluso che nel caso in esame, in cui è stata dedotta 'la mera caduta di foglie o aghi dall'albero' […] integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo, così come chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 17493/2007, richiamata dal giudice d'appello). D'altro canto, il ricorrente neppure nel ricorso deduce che la caduta degli aghi costituisse nel caso in esame un evento di per sé pericoloso e offensivo."

In coerenza con tale premessa, la Corte ha escluso che l'attivazione (solo occasionale) dei comproprietari per la pulizia potesse valere come indice, di per sé, della pericolosità dell'evento naturale:

"Il fatto poi che […] si siano talvolta attivati personalmente per la pulizia e l'asporto del fogliame […] non significa che la caduta delle foglie costituisse evento di per sé pericoloso."

Quanto al concorso nelle spese di pulizia, la Corte ha condiviso l'inquadramento nell'art. 1069, comma 3, c.c., valorizzando un dato decisivo del fatto accertato: i comproprietari, oltre a essere titolari del fondo su cui insiste l'albero, erano anche proprietari (pro quota) del fondo servente interessato dalla caduta degli aghi, sul quale grava la servitù di passaggio a favore del fondo condominiale. In tale situazione, l'obbligo di contribuzione deriva dal vantaggio che le opere (qui, la pulizia/manutenzione del tracciato) arrecano anche al fondo servente:

"[…] sono obbligati - ha correttamente affermato il Tribunale - a sostenere parte delle spese […] per la pulizia del tracciato in cemento della servitù. L'art. 1069, comma 3, c.c., stabilisce infatti che […] le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi […] (cfr. Cass. n. 6653/2017)."

È stato invece accolto il terzo motivo, relativo al calcolo della quota dovuta: una volta individuata la misura del concorso (2/36), tale frazione doveva essere applicata all'importo complessivo anticipato, e non a una base ridotta. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale, in diversa composizione, per la determinazione concreta dell'importo.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. n. 17493/2007, richiamata per il principio secondo cui la mera caduta naturale di foglie da alberi sul fondo vicino non è, di per sé, fatto illecito.
  • Cass. 15 marzo 2017, n. 6653, in tema di art. 1069, comma 3, c.c., sulla ripartizione delle spese tra fondo dominante e fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi, quale applicazione di un principio di equità volto ad evitare indebiti arricchimenti, come ricordato anche dalla prassi applicativa: Cass. n. 6653/2017 e spese per la manutenzione della servitù (art. 1069 c.c.)

Considerazioni Conclusive

Il perimetro del principio affermato è strettamente legato a quanto allegato e provato nel caso concreto: la Corte, infatti, ha dato rilievo al fatto che fosse stata dedotta la sola "mera caduta" di foglie/aghi, senza che nel ricorso fosse indicato un profilo ulteriore di pericolosità o offensività intrinseca dell'evento naturale.

Ne consegue che, laddove la caduta di fogliame determini (e venga specificamente allegata e provata) una situazione diversa, ad esempio per accadimenti lesivi o per la presenza di ulteriori fattori che trasformino il fenomeno naturale in un rischio non governabile con l'ordinaria diligenza, la valutazione sulla responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. non è automaticamente preclusa e resta rimessa all'accertamento in fatto.

In parallelo, sul versante delle spese, l'ordinanza conferma un profilo di immediata ricaduta pratica: quando le opere necessarie alla conservazione/esercizio della servitù eseguite dal titolare del fondo dominante giovano anche al fondo servente, opera l'art. 1069, comma 3, c.c., con ripartizione in proporzione ai rispettivi vantaggi . Il criterio resta distinto sia da un riparto "a metà" sia da un riparto "automaticamente millesimale": richiede, piuttosto, un accertamento (anche equitativo, se del caso) del vantaggio tratto da ciascun fondo.

Infine, sul piano operativo, la cassazione sul punto del calcolo ricorda che, una volta individuata la quota di contribuzione (nella specie, 2/36), essa va applicata coerentemente alla base di spesa considerata dovuta, evitando riduzioni "a monte" non sorrette dal titolo o dalla norma.

Restano naturalmente autonomi, quando ne ricorrano i presupposti e a prescindere dal tema risarcitorio, gli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento in materia di rapporti di vicinato (ad es. distanze legali e rami protendenti), che rispondono a logiche e presupposti differenti rispetto alla domanda di danno da "mera caduta" di fogliame.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento