La videosorveglianza privata installata per esigenze di sicurezza non può tradursi in un controllo stabile degli spazi comuni o degli accessi altrui. Quando l'angolo visuale eccede gli spazi di esclusiva pertinenza e registra in modo continuativo aree condivise o ambiti immediatamente riferibili all'abitazione di altri, l'impianto può essere ritenuto illecito e ne può essere ordinata la rimozione.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 805 del 3 giugno 2026, ha applicato tale criterio a un impianto collocato da un comproprietario all'interno e nella corte di un fabbricato comune. La tutela di persone e beni resta un interesse legittimo, ma deve essere attuata con modalità necessarie e proporzionate; la ripresa continuativa di ingressi, scale, corte comune e porzioni dell'accesso all'abitazione altrui supera tale limite. Il risarcimento del danno non patrimoniale, invece, richiede la prova del danno-conseguenza e non discende automaticamente dall'accertata idoneità dell'impianto a ledere la riservatezza.
La vicenda
Un comproprietario agiva in giudizio contro l'altro comproprietario del fabbricato, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'impianto di videosorveglianza installato all'interno dello stabile e nella corte comune, nonché la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti per la lesione della propria riservatezza.
Il convenuto contestava la domanda, richiamando l'esigenza di proteggere persone e beni da aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti vandalici. In primo grado il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda inibitoria, ordinando la rimozione dell'impianto, ma rigettava la richiesta risarcitoria per difetto di prova dell'an e del quantum. Veniva inoltre riconosciuto soltanto il rimborso di una quota dell'imposta di registro relativa a un precedente procedimento cautelare, mentre le spese di lite venivano compensate.
In appello, il proprietario che aveva agito in primo grado chiedeva, tra l'altro, il riconoscimento delle spese della fase cautelare e il risarcimento del danno non patrimoniale. L'altro comproprietario proponeva appello incidentale per ottenere la riforma dell'ordine di rimozione dell'impianto.
La decisione
La Corte ha confermato l'illegittimità dell'impianto e l'ordine di rimozione. L'accertamento tecnico aveva descritto un sistema composto da cinque telecamere: una riprendeva la corte comune, l'ingresso dello stabile e una porzione della strada; un'altra inquadrava parte dell'androne e le cassette postali; una terza riprendeva le scale e parte del portone blindato in uso all'attore; una quarta risultava staccata al momento del sopralluogo; una quinta era emersa durante le operazioni peritali, senza che il consulente potesse accedervi. Le telecamere funzionanti registravano immagini ventiquattro ore su ventiquattro, con conservazione variabile in base alla capienza del disco rigido.
La ricostruzione tecnica è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che l'impianto non era circoscritto agli spazi di pertinenza del soggetto che lo aveva installato. La Corte lo ha espresso in termini netti:
"L'angolo visuale delle riprese non è limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza [...] ma riprende - 24 ore su 24 - aree comuni, quali l'ingresso al piano terra, il portone di ingresso al piano terra dalla CAM 2, le scale dalla CAM 3, nonché gli ambiti antistanti l'abitazione dell'attore, vale a dire parte del portone blindato in uso ad [esso]. Il trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza, non può dirsi lecito, per le concrete modalità di ripresa dei luoghi circostanti, in proprietà e in uso all'attore; esso, inoltre, è evidentemente sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo considerando che gli obiettivi delle telecamere apposte sono collocati tutti all'interno dello stabile comune, già munito di portone di accesso, di finestre munite di grate, e all'interno della corte comune circondata da un muro di cinta sufficientemente alto."
La domanda di rimozione è stata quindi confermata perché il sistema consentiva un controllo continuativo su aree comuni e su ambiti antistanti l'abitazione altrui. Non è stata ritenuta decisiva la qualificazione formale del fabbricato come condominio o comunione indivisa: il controllo richiesto riguardava, in concreto, il perimetro delle riprese, la loro continuità, la registrazione delle immagini e il bilanciamento tra sicurezza e riservatezza.
Il riferimento agli artt. 5, comma 3, 15 e 31 del Codice privacy, come richiamati dalla giurisprudenza esaminata dalla Corte, va letto nel quadro normativo oggi coordinato con il Regolamento UE 2016/679 e con il d.lgs. 101/2018. L'esenzione per i trattamenti effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali o domestici è ora ricondotta all'art. 2, par. 2, lett. c), GDPR; il nucleo della regola resta però invariato: la finalità personale non legittima riprese eccedenti, né elimina la responsabilità civile ove il trattamento incida indebitamente sulla sfera privata altrui.
Sul risarcimento, la Corte ha confermato il rigetto della domanda. La violazione della riservatezza non comporta, da sola, liquidazione automatica del danno non patrimoniale. Nel caso concreto mancavano certificazioni sanitarie o prescrizioni farmacologiche idonee a sostenere la dedotta lesione psico-fisica; la consulenza di parte è stata valutata come documento proveniente da terzo, privo di autonoma efficacia probatoria piena, e fondato in larga parte su dichiarazioni anamnestiche rese dallo stesso interessato. Pesava anche l'assenza di specifici episodi di effettivo controllo esercitato mediante l'impianto, essendo stata provata soltanto la sua attitudine a ledere la privacy.
L'appello principale è stato accolto solo in parte, con condanna al rimborso delle spese della fase cautelare. L'appello incidentale è stato invece rigettato, con conferma dell'ordine di rimozione dell'impianto.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., 19 marzo 2024, n. 7289: l'uso di sistemi di videosorveglianza comporta trattamento di dati personali e deve rispettare liceità, necessità e proporzionalità. La videosorveglianza privata per fini personali o domestici è ammessa entro un ambito circoscritto, con angolo visuale limitato agli spazi di pertinenza, salvo situazioni di rischio concreto da accertare caso per caso.
- Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2026, n. 9570: la telecamera installata nella proprietà esclusiva non ricade, per ciò solo, nella disciplina dell'impianto condominiale sulle parti comuni; quando l'inquadratura coinvolge spazi comuni, la verifica riguarda il GDPR, il rischio effettivo, la necessità e la proporzionalità della ripresa. fileciteturn3file1
- Cass. civ., 23 aprile 2024, n. 10925: la telecamera privata deve essere collocata in modo da garantire la privatezza altrui e non può inquadrare stabilmente il portone o altre aree comuni eccedenti gli spazi di pertinenza del titolare. fileciteturn2file0
- Cass. civ., 11 maggio 2022, n. 14969: l'impianto di videosorveglianza condominiale sulle parti comuni rientra nella disciplina dell'art. 1122-ter c.c. ed è deliberabile con la maggioranza prevista per tale fattispecie; resta distinta l'ipotesi dell'impianto privato installato dal singolo per esigenze personali.
- App. Brescia, 4 febbraio 2025, n. 101: la rimozione dell'impianto privato va esclusa quando la CTU accerta che le telecamere non riprendono parti comuni né proprietà altrui e che eventuali mascheramenti impediscono interferenze effettive. fileciteturn3file13
- Trib. Siracusa, ord. 28 agosto 2025, R.G. n. 3005/2025: la telecamera orientata verso ingresso comune e vano scala, specie se mobile o agevolmente orientabile, può essere rimossa quando mancano prove concrete del rischio e della proporzionalità della misura. fileciteturn2file7
- Trib. Torre Annunziata, 22 dicembre 2025, n. 2878: la lesione della riservatezza è stata esclusa quando gli accertamenti tecnici hanno dimostrato che il campo visivo non comprendeva aree di proprietà o pertinenza altrui, ma soltanto spazi visibili da terzi. fileciteturn3file18
- Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972: il danno non patrimoniale non è in re ipsa; occorre allegare e provare il danno-conseguenza, anche quando sia dedotta la lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
- Cass. civ., 17 ottobre 2024, n. 26992: in materia di trattamento illecito di dati personali, la mera violazione della disciplina non è sufficiente per il risarcimento; resta necessaria la prova della lesione conseguente al trattamento, in coerenza con l'interpretazione dell'art. 82 GDPR offerta dalla Corte di giustizia.
- Corte di giustizia UE, 4 maggio 2023, causa C-300/21: il diritto al risarcimento per violazione del GDPR presuppone la sussistenza di un danno, pur non potendo essere subordinato a una soglia minima di gravità stabilita dal diritto nazionale.
- Cass. civ., 4 marzo 2025, n. 5667: la perizia stragiudiziale non ha valore di prova piena dei fatti che il consulente afferma di avere accertato, ma costituisce elemento indiziario rimesso alla valutazione del giudice.
Considerazioni conclusive
L'impianto di videosorveglianza privato deve restare proporzionato allo spazio da proteggere e non può diventare uno strumento di controllo continuativo su ingressi, scale, corti comuni o accessi altrui. La Corte ha confermato la rimozione perché le telecamere registravano stabilmente aree condivise e porzioni dell'accesso riferibile all'altro comproprietario, senza che la generica esigenza di sicurezza fosse sostenuta da un rischio concreto idoneo a giustificare un simile ampliamento del campo visivo.
La linea di legittimità più recente rafforza questa lettura. Cass. civ. n. 9570/2026 chiarisce che, quando il dispositivo è installato nella proprietà esclusiva ma interferisce con spazi comuni, non basta richiamare la disciplina dell'impianto condominiale: occorre verificare liceità del trattamento, necessità della ripresa e proporzionalità dell'inquadratura; per un approfondimento, v. Cass. n. 9570/2026 e telecamere private. Nello stesso quadro, Cass. civ. n. 10925/2024 esclude che la telecamera privata possa essere orientata stabilmente verso portoni o altri spazi condivisi; sul punto v. anche telecamere private e parti comuni. Rimane distinto l'impianto deliberato per la sorveglianza delle parti comuni, regolato dall'art. 1122-ter c.c. secondo l'impostazione di Cass. civ. n. 14969/2022; in tal senso v. videosorveglianza sulle parti comuni.
Le decisioni di merito confermano che l'esito dipende dall'accertamento tecnico dell'angolo visuale. L'ordine di rimozione si giustifica quando la telecamera investe ingressi comuni, vani scala o spazi prossimi all'abitazione altrui senza prova di una reale indispensabilità, come nel caso esaminato dal Tribunale di Siracusa; come chiarito anche da telecamera privata e vano scala. L'esito può invece essere diverso se la CTU esclude riprese di proprietà altrui o dimostra l'efficacia di mascheramenti e cautele tecniche, come in App. Brescia n. 101/2025; può vedersi anche videosorveglianza privata senza riprese comuni. Nella stessa direzione limitativa si colloca Trib. Torre Annunziata n. 2878/2025, richiamato quando il campo visivo resta su spazi visibili da terzi e non invade pertinenze altrui; sul punto v. anche telecamere private su spazi visibili da terzi.
Sul piano risarcitorio, l'accertata idoneità dell'impianto a ledere la riservatezza non consente una liquidazione automatica del danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite n. 26972/2008, Cass. civ. n. 26992/2024 e la Corte di giustizia nella causa C-300/21 richiedono la prova di un pregiudizio effettivo, diverso dalla sola violazione della regola di trattamento. Nel caso deciso, l'assenza di certificazioni sanitarie, di riscontri esterni alla consulenza di parte e di episodi specifici di controllo ha lasciato ferma la tutela inibitoria, ma ha impedito il riconoscimento del risarcimento.
La rimozione dell'impianto dipende quindi dalla combinazione tra ampiezza dell'angolo visuale, registrazione continuativa, coinvolgimento di aree comuni e difetto di proporzione rispetto all'esigenza di sicurezza dedotta. Il proprietario può proteggere il proprio spazio, ma deve farlo con un sistema tecnicamente limitato, documentabile e non invasivo della sfera altrui.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
