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Firma falsa sull'avviso di ricevimento e notifica postale inefficace

La contestazione della sottoscrizione sull'avviso richiede un percorso processuale mirato e, se la falsità è accertata, la notificazione può risultare inefficace nei confronti del destinatario.

CondominioWeb Lex AI 
01 Mar. 2026

Con sentenza pronunciata il 18 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Roma ha accolto una querela di falso proposta contro la firma apposta sull'avviso di ricevimento di una notificazione postale (legge n. 890/1982) di un verbale di accertamento per violazione del Codice della strada, rilevante in un parallelo contenzioso sull'azione di riscossione della sanzione.

La motivazione ricostruisce in modo puntuale il valore fidefacente dell'avviso di ricevimento, qualificato come atto pubblico quanto alle attestazioni dell'agente postale, e ribadisce che la contestazione dell'avvenuta consegna dell'atto al "destinatario persona fisica", quando l'avviso lo indichi come tale, richiede la querela di falso per superare l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. In applicazione di tali premesse, la Corte ha disposto e valorizzato una CTU grafologica sull'originale, giungendo alla dichiarazione di falsità della sottoscrizione e alle conseguenti statuizioni di annotazione e custodia dell'atto.

La vicenda

Il destinatario della pretesa sanzionatoria aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento collegata a una cartella emessa per la riscossione di una sanzione pecuniaria derivante da un verbale per infrazione al Codice della strada, deducendo l'omessa notifica del verbale presupposto.

Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e nel corso del giudizio d'appello instaurato dinanzi al Tribunale, l'interessato aveva promosso querela di falso contro la sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata che attestava la notifica postale del verbale, sostenendo che quella firma non fosse riconducibile a lui.

Il giudizio di opposizione era stato sospeso per consentire la definizione del giudizio di falso. Il Tribunale di Roma, con sentenza di rigetto, aveva ritenuto non raggiunta la prova della falsità della sottoscrizione, affermando - in sintesi - che, a fronte dell'attestazione dell'ufficiale postale, sarebbe stato necessario dedurre e provare la mancata presenza presso la residenza il giorno della notifica o fornire elementi concreti circa un'ipotesi di usurpazione d'identità in ambito domestico; aveva inoltre escluso la decisività della CTU grafologica, reputandola esplorativa e osservando che "il contesto occasionale in cui avviene la sottoscrizione di un avviso di ricevimento di raccomandata (di norma in piedi, in fretta e sull'uscio di casa) rende ragionevole l'apposizione di una firma per sigla o incompleta e in modo scomposto".

Con l'appello, l'interessato aveva censurato tale impostazione, deducendo - con un unico motivo - la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 890/1982, nonché la violazione del diritto di difesa e la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e ss. c.p.c., evidenziando che, proprio in un giudizio sulla paternità grafica della sottoscrizione, l'accertamento tecnico costituiva lo strumento istruttorio tipico e necessario.

La decisione

La Corte d'Appello ha accolto il gravame e riformato la sentenza di primo grado, dopo aver ricostruito i passaggi processuali e chiarito il perimetro probatorio dell'avviso di ricevimento nella notifica postale degli atti rientranti nella legge n. 890/1982.

In punto di fatto, i giudici hanno valorizzato la compilazione dell'avviso: nell'avviso di ricevimento era stata "barrata" la casella "destinatario persona fisica" e, in calce, era presente una sottoscrizione leggibile, oltre a quella dell'agente postale notificatore. Proprio l'attribuzione della paternità della sottoscrizione al "destinatario persona fisica" ha condotto la Corte a ritenere non condivisibile la tesi difensiva dell'ente resistente, secondo cui l'accertamento grafologico sarebbe stato "eccentrico" rispetto all'oggetto della querela.

Sul piano giuridico, la motivazione si colloca nel solco del principio, richiamato espressamente, secondo cui "Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso", poiché si tratta di attività compiuta per delega dell'ufficiale giudiziario (art. 1 legge n. 890/1982).

Da ciò la Corte fa discendere la qualificazione dell'avviso di ricevimento come atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., con la conseguenza che "il destinatario […] ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso", richiamando Cass., ord., 3 settembre 2019, n. 22058 e, tra le più recenti, Cass., 2 dicembre 2025, n. 31395 e Cass., ord., 17 settembre 2025, n. 25487.

La Corte ha inoltre respinto la linea difensiva secondo cui l'ufficiale postale non sarebbe tenuto a identificare il consegnatario, chiarendo - in coerenza con il richiamo a Cass., ord., n. 25487/2025 - che la natura fidefacente dell'avviso di ricevimento è predicabile "in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto".

In questa prospettiva, la Corte ha richiamato il passaggio, tratto dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui la disciplina postale impone all'ufficiale postale di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sui registri e sull'avviso; pertanto "non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina richiamata ciò che è ancora sostenuto […] secondo cui la necessità della querela di falso […] sarebbe preclusa in quanto 'nessuna norma impone il dovere e/o il potere di verificare l'identità del soggetto che riceve la notifica'", perché l'attività complessivamente svolta resta assistita dall'efficacia probatoria dell'art. 2700 c.c.

Quanto all'istruttoria, la Corte ha dato atto che la causa è stata istruita mediante CTU grafologica e ha recepito integralmente le conclusioni del consulente, sottolineando due profili: da un lato, l'analiticità delle discordanze rilevate nel confronto; dall'altro, l'assenza di contestazioni di parte. In particolare, è stato accertato che "dall'analisi di confronto […] emergono alcune sporadiche concordanze formali, a fronte di numerose discordanze gestuali" e che le diversità rilevate "concorrono a determinare […] la non riconducibilità della firma in verifica alla mano" del destinatario, con conclusione finale nel senso che "la firma in verifica […] non sia riconducibile alla mano" dell'appellante. (per un approfondimento operativo sulla verificazione della scrittura privata disconosciuta)

La Corte ha anche puntualizzato che gli accertamenti erano stati resi più affidabili dal fatto che non si trattava di una mera sigla, bensì di una sottoscrizione per esteso, quindi suscettibile di approfondita disamina grafologica.

Su tali presupposti, la Corte ha dichiarato la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento impugnato, disponendo che, al passaggio in giudicato, la statuizione sia annotata per estratto sull'originale del documento, che nelle more deve essere custodito presso la Cancelleria. Le spese sono state regolate secondo soccombenza nei confronti dell'ente pubblico, mentre sono state compensate nei rapporti con l'altra parte appellata (rimasta estranea, nella sostanza, al giudizio di falso).

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., ord., 3 settembre 2019, n. 22058;
  • Cass., ord., 17 settembre 2025, n. 25487;
  • Cass., 2 dicembre 2025, n. 31395;
  • Cass., 23 giugno 2017, n. 15642 (in tema di liquidazione delle spese, in rapporto al valore indeterminato).

Considerazioni conclusive

La pronuncia consolida, in un caso tipico di contestazione della firma sull'avviso di ricevimento, un'impostazione processuale rigorosa: se l'avviso, sottoscritto dall'agente postale, attesta la consegna al "destinatario persona fisica", la contestazione della riferibilità della firma al destinatario non può essere utilmente condotta con mere allegazioni difensive, ma richiede la querela di falso e, sul piano istruttorio, un accertamento tecnico che consenta di superare l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. In questo quadro, la Corte ha valorizzato la CTU grafologica come mezzo coerente con il thema probandum, proprio perché destinata ad accertare il fatto decisivo (la paternità della sottoscrizione) che sorregge il collegamento tra consegnatario e destinatario.

È opportuno delimitare con precisione l'ambito di applicazione del principio. La necessità della querela di falso, per come ricostruita, riguarda la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta nelle forme della legge n. 890/1982, in cui l'ufficiale postale opera quale ausiliario delegato dell'ufficiale giudiziario (per notificare un atto al condominio).

In fattispecie diverse, in cui la raccomandata A/R è utilizzata come mezzo di comunicazione di un atto di natura privatistica (ad esempio l'avviso di convocazione assembleare), l'assetto probatorio può mutare: in quel contesto è stata ritenuta ammissibile la contestazione della firma tramite disconoscimento, con successiva verificazione, evidenziando che "tale principio si riferisce unicamente alle notificazioni di atti giudiziari" . Sul punto, per un approfondimento operativo in tema di firma non riconducibile al destinatario su avviso di ricevimento relativo a convocazione assembleare, si veda Firma falsa sull'avviso di ricevimento e disconoscimento , che richiama anche l'esigenza, in caso di verificazione grafologica, di lavorare sull'originale del documento .

Sul piano pratico, l'impostazione accolta impone particolare attenzione alla strategia difensiva: quando si contesta la notifica postale ex legge n. 890/1982 perché si assume apocrifa la firma indicata come del destinatario, la difesa deve essere costruita sin dall'inizio sulla querela di falso, curando la disponibilità dell'originale dell'avviso di ricevimento e l'utilità dell'accertamento grafologico, perché è su quel terreno che si gioca la possibilità di interrompere, con prova tecnica, il nesso tra attestazione dell'agente postale e identità del consegnatario.

Resta fermo che, nella più ampia materia delle notificazioni postali, l'esperienza contenziosa mostra anche ulteriori aree di criticità probatoria, distinte dalla falsità della sottoscrizione (si pensi ai casi di mancata consegna del plico e agli adempimenti successivi, come la CAD e la compiuta giacenza), per le quali la prova documentale degli avvisi di ricevimento assume comunque un ruolo centrale: in argomento, per un inquadramento sul rapporto tra produzione dell'avviso e perfezionamento della procedura notificatoria, si veda Compiuta giacenza e prova dell'avviso di ricevimento nella notifica .

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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