La questione portata alla attenzione del Tribunale di Frosinone (sentenza n.446 del 30 aprile 2024) trae origine dalla avvenuta impugnazione di una delibera assembleare in ordine alla quale un condomino ha chiesto l'annullamento e/o la nullità lamentando, tra più doglianze, la violazione dell'art. 66 Disp. Att. c.c. con espresso e puntuale riferimento al mancato rispetto del termine di ricevimento dell'avviso nei cinque giorni antecedenti alla prima convocazione.
A tal riguardo, non possiamo ignorare che la Giurisprudenza è stata chiamata, sovente, a risolvere controversie inerenti alla suddetta problematica evidenziando l'importanza dell'osservanza del termine imposto dalla norma richiamata per una opportuna consapevolezza e conoscenza degli argomenti da trattare.
Parimenti, occorre rammentare che la previsione di un congruo preavviso per il ricevimento dell'avviso di convocazione è propedeutica a consentire una effettiva partecipazione alla assemblea da parte dei condomini stante la rilevanza della stessa sia per il raggiungimento del quorum costitutivo che deliberativo nonché per garantire la collegialità nella formazione delle determinazioni da assumere.
Fatto e decisione
A sostegno della propria domanda il condomino ha avanzato contestazione sulla validità della convocazione riferendo di aver ricevuto l'avviso dell'assemblea condominiale per il giorno 20 dicembre 2012, in prima convocazione e per il giorno successivo, in seconda convocazione, in data 17 dicembre 2012, a lettera raccomandata, mediante servizio privato, producendo la relativa documentazione attestante la veridicità di tale circostanza.
Al contempo, il condomino attore ha sollevato censura sul difetto di legittimazione della persona che aveva redatto l'avviso, non essendo l'amministratore, nonché ulteriore obiezione in merito alla mancata redazione del verbale afferente alla assemblea in prima convocazione.
Costituitosi in giudizio, il Condominio ha chiesto il rigetto della impugnazione all'uopo sostenendo che, ai fini della validità del rispetto del termine, deve tenersi conto della data di spedizione dell'avviso e non quella del suo ricevimento.
Inoltre, il Condominio ha rappresentato che, in ogni caso, la partecipazione ed il voto del condomino attore non avrebbe inficiato la validità delle deliberazioni impugnate.
La causa è proseguita con l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, non preventivamente adempiuto, e plurimi rinvii per trattative.
Il Giudice investito della causa ha emesso la sentenza in commento sulla base della documentazione prodotta agli atti accogliendo l'impugnazione promossa per i motivi in appresso esposti.
Avviso di convocazione: forma e tempi
Per una compiuta disamina dell'argomento, è confacente rievocare i requisiti richiesti dalla norma dettata in materia per poter valutare la validità o meno dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.
In proposito, è conveniente richiamare e riportare il testo dell'art. 66, comma III, Disp. Att. c.c.., ante Riforma intervenuta con la Legge n.220/2012, vigente all'epoca della delibera impugnata, il quale prescriveva "L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza".
Sul punto, è giusto precisare che il calcolo del termine dei cinque giorni deve essere computato a ritroso, partendo dal giorno che precede quello della indicata assemblea in prima convocazione contenuta nell'avviso.
Tanto premesso, è doveroso spiegare che la comunicazione dell'avviso è un atto unilaterale ricettizio, per cui è necessario che la stessa sia ricevuta nel suddetto termine stabilito dalla norma.
Al contempo, è appropriato rammentare che tale termine è inderogabile ai sensi dell'art. 72 Disp. Att. c.c., ragione per cui neppure una clausola posta nel regolamento condominiale potrebbe validamente, a tutto voler concedere, prevedere un tempo inferiore.
A conforto si ricorda l'orientamento costante e consolidato della Giurisprudenza in aderenza al quale "In tema di condominio negli edifici, l'avviso di convocazione a partecipare all'assemblea condominiale, quale atto ricettizio, dev'essere ricevuto, e non solo comunicato, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione" (Cassazione civile sez. VI, 26/09/2013, n.22047).
Ulteriormente, l'invio dell'avviso, come nell'ipotesi de qua, per raccomandata, configura un atto di natura privata e, in conseguenza, non è vincolato al regime previsto per gli atti giudiziari, come diversamente sostenuto dalla difesa del Condominio.
Nei casi come quello che ci occupa, quindi, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. trattandosi di atti ricettizi in forma scritta per i quali la conoscenza dell'atto è equiparata alla conoscibilità.
Sul piano pratico, ciò significa che per il rispetto del termine è sufficiente dimostrare che la comunicazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario, tramite attestazione del ricevimento o l'avviso di giacenza da parte del postino, se il condomino è assente.
Nella fattispecie che interessa, il condomino attore ha dato prova certa che l'avviso è stato ricevuto solo in data 17 dicembre 2012, ovvero solo tre giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
Pertanto, è indubbia la sussistenza del vizio procedimentale sollevato dal condomino attore con l'impugnazione formulata.
Inapplicabilità del principio della prova di resistenza
Fermo quanto sopra osservato, già di per sé assorbente e dirimente per l'accoglimento della impugnazione, appare interessante proseguire nella analisi della motivazione della sentenza per destituire da ragionevolezza e da fondamento anche la seconda obiezione mossa dal condominio.
Sotto tale profilo, preme significare che la non incidenza della espressione del voto del condomino attore, con riferimento al quorum necessario per l'adozione delle delibere intervenute, non è motivo conforme al diritto per assumere la validità delle stesse.
Per meglio comprendere la questione è utile rappresentare che, infatti, il cosiddetto principio della prova di resistenza è stato elaborato dalla Giurisprudenza per la ipotesi di assemblea debitamente costituita e non qualora vi sia un difetto in tal senso.
Infatti, quando viene sollevata una doglianza sulla regolarità del procedimento di convocazione l'interesse giuridico che si vuole attendere concerne la tutela della collegialità della assemblea e del diritto di ciascun condomino a parteciparvi.
Rettamente, dunque, il Tribunale ha accolto l'impugnazione condannando il condominio alla refusione delle competenze di lite.
