L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione).
Tale adempimento è fondamentale per la regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1136 c.c., comma 6. Non è raro che gli avvisi di convocazione inviati a mezzo posta raccomandata non raggiungano il destinatario. A tale proposito si segnala una decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza del 17 febbraio 2025, n. 550).
Vicenda e decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato una condomina impugnava la delibera assembleare del 18 ottobre 2022, per non essere stata validamente convocata all'assemblea. L'attrice ha affermato di essere venuta a conoscenza della delibera assembleare impugnata attraverso una PEC inviata il 25 ottobre 2022 dall'amministratrice condominiale al suo avvocato. Non solo. La stessa condomina sosteneva di essere venuta a conoscenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata A.R. del 4 ottobre 2022, inviata per convocarla in assemblea, solo perché detto documento era stato prodotto dal condominio in un altro giudizio pendente tra le stesse parti.
Si è costituito il convenuto che, eccependo l'inidoneità dell'azione di disconoscimento della firma e proponendone, comunque, la verificazione, chiedeva il rigetto della domanda.
Successivamente, ritenuto ammissibile il disconoscimento della firma, considerata l'istanza di verificazione proposta dal convenuto, il giudice disponeva una consulenza grafologica per accertare l'autenticità della firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata sopra richiamata.
Il Tribunale ha annullato la delibera. La perizia grafologica, le cui conclusioni lo stesso giudice ha fatto proprie in quanto sufficientemente ed adeguatamente argomentate, ha escluso, tramite la comparazione con altre firme di verificazione, che la sigla riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata sia riconducibile all'attrice.
Pertanto, come evidenziato dal Tribunale, l'attrice è risultata non regolarmente convocata all'assemblea del 18 ottobre 2022: la delibera impugnata è stata annullata.
Considerazioni conclusive
Nel contesto della notifica tramite servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con cui l'agente postale dichiara di aver eseguito la notifica secondo l'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ha valore legale fino a querela di falso.
Questo perché́ la notifica è un'attività̀ svolta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, autorizzato a servirsi del servizio postale per compiere tale attività̀, in forza dell'art. 1 della stessa legge n. 890. Di conseguenza, l'avviso di ricevimento, purché́ firmato dall'agente postale, ha forza certificatoria fino a querela di falso.
Inoltre, il destinatario che afferma di non aver mai ricevuto l'atto o di non aver apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere di impugnare l'avviso tramite querela di falso se intende contestare l'esecuzione della notifica. Tale principio si riferisce unicamente alle notificazioni di atti giudiziari, come può evincersi dal richiamo alla legge 890 del 1982, in cui solo l'ufficiale postale agisce come pubblico ufficiale quale delegato dell'ufficiale giudiziario.
Nella vicenda esaminata il Tribunale ha evidenziato l'ammissibilità del disconoscimento della firma apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata inviata per la convocazione all'assemblea condominiale nella quale è stata adottata la delibera impugnata nel presente giudizio, non trattandosi di notificazione di atti giudiziari.
Del resto la querela di falso riguarda la falsità̀ del contenuto di un documento pubblico o privato riconosciuto, mentre il disconoscimento della firma riguarda esclusivamente la contestazione dell'autenticità̀ della firma su una scrittura privata.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso (Cass. civ., sez. III, 04/02/2025, n. 2777).
Nel caso esaminato la perizia grafologica espletata ha confermato che la sigla sull'avviso di ricevimento non è stata apposta dall'attrice. Questo ha portato all'annullamento della delibera per mancata convocazione dell'attrice.
Come è noto sono annullabili quelle delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (Trib.
Napoli Nord 24 gennaio 2025, n. 305). Nel caso in cui il condomino partecipi all'assemblea senza contestare il vizio della convocazione, si forma però l'acquiescenza sanante (Trib. Latina 21 maggio 2024 n. 1107).
