La collocazione di fili per stendere nello spazio sovrastante un fondo altrui non è coperta dall'uso della cosa comune quando il manufatto, pur ancorato a muri condominiali, invade la colonna d'aria riferibile alla proprietà di altri soggetti e incide sul loro possesso. Lo sgocciolamento dei panni non costituisce, in sé, il presupposto necessario della tutela: il peso imposto allo spazio sovrastante può rilevare già come limitazione del diritto dominicale, ove manchi un titolo idoneo a giustificarlo.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima civile, con ordinanza del 13 maggio 2026, nel procedimento r.g. n. 21559/2025, ha ordinato la rimozione di una corda stendibiancheria installata su due lati della facciata interna di un edificio condominiale, tra finestre affacciate su una corte interna. La decisione valorizza due profili tra loro collegati: la titolarità non comune della corte rispetto a tutti i condomini e l'invasione dello spazio aereo sovrastante il fondo, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 1102 c.c.
La vicenda
Alcuni proprietari di unità immobiliari poste ai piani superiori agivano in via cautelare, ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 o 700 c.p.c., chiedendo l'immediata rimozione della corda stendibiancheria fissata alla facciata interna mediante ganci e collocata tra finestre affacciate sulla corte.
I ricorrenti deducevano che l'opera costituisse una turbativa del possesso della corte e un pregiudizio al decoro architettonico. Allegavano, inoltre, il periculum in mora, collegato all'impossibilità di procedere senza ulteriori ritardi alla realizzazione di una piattaforma elevatrice già deliberata dall'assemblea condominiale e destinata a occupare la medesima colonna d'aria.
La resistente sosteneva, invece, che la corte dovesse considerarsi comune a tutti i condomini e che l'installazione della corda rientrasse nell'uso consentito della cosa comune. Aggiungeva che non si era mai verificato alcuno sgocciolamento dei panni e che l'incidenza sul decoro sarebbe derivata, semmai, dalla futura piattaforma elevatrice.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando alla resistente la rimozione della corda, il ripristino dello status quo ante delle porzioni di facciata interessate dal fissaggio e, in caso di inadempimento, autorizzando i ricorrenti alla rimozione tramite ufficiale giudiziario, con eventuale assistenza della forza pubblica e spese a carico della resistente.
La motivazione muove dalla qualificazione della corte. Secondo il giudice, essa non era parte comune dell'intero edificio condominiale, ma bene comune soltanto ai condomini che vi accedevano per raggiungere le rispettive unità immobiliari. Il fatto che la corte fosse delimitata da pareti dell'edificio comuni anche ad altri condomini non comportava, di per sé, la comproprietà della corte medesima.
"[...] la corte [...] non sia una parte dell'edificio condominiale [...] comune a tutti i condomini, bensì solamente a quelli che accedono alle loro unità immobiliari esclusive attraverso detta corte [...]. Ai sensi dell'art. 840 cc, la proprietà del suolo si estende anche alla colonna d'aria soprastante (Cass. n. 12258/2002). L'apposizione di fili stendibiancheria al di sopra di un fondo di proprietà di terzi integra, notoriamente, una limitazione del diritto di proprietà di questi ultimi, corrispondente ad una possibile servitù (Cass. n. 14547/2012), a prescindere dal verificarsi, in concreto, di un effettivo sgocciolamento dei panni cui la corda per stendere è destinata. [...] L'art. 1102 cc, difatti, non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di violazione della proprietà di terzi, anziché di mero utilizzo dei muri perimetrali dell'edificio, comuni a tutti i condomini, compresa la resistente."
Il richiamo all'art. 840 c.c. va letto nel suo corretto perimetro: lo spazio sovrastante non è un bene autonomo separato dal fondo, ma una proiezione del diritto di proprietà, rilevante nei limiti dell'interesse del proprietario a escludere l'ingerenza altrui. Nel caso deciso, tale interesse era concreto, perché la corda occupava lo spazio destinato alla piattaforma elevatrice e interferiva con il possesso della corte.
La difesa fondata sull'art. 1102 c.c. è stata quindi respinta. L'uso della facciata comune non può trasformarsi in occupazione dello spazio aereo di un fondo non appartenente al soggetto che installa il manufatto. Anche a voler ragionare in termini di uso della cosa comune, il giudice ha richiamato il limite della destinazione dei muri esterni interessati, trattandosi di facciate di un palazzo storico non precedentemente destinate alla sospensione di panni.
Il Tribunale ha poi aggiunto che, ove la corda fosse qualificata come innovazione, essa avrebbe comunque incontrato i limiti della deliberazione assembleare e del decoro dell'edificio. Tale passaggio non sostituisce la ragione principale della decisione, fondata sull'invasione della colonna d'aria altrui, ma rafforza l'esclusione della liceità dell'intervento.
La valutazione del comportamento della resistente è stata netta anche sul piano possessorio: dalle difese svolte è stata desunta la finalità di contrastare l'utilizzo della stessa colonna d'aria da parte dei comproprietari della corte mediante la piattaforma elevatrice. Da ciò il giudice ha tratto la prova della molestia del possesso e dell'elemento soggettivo del dolo.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., n. 12258/2002: la proprietà del suolo si estende anche allo spazio sovrastante, secondo il criterio dell'art. 840 c.c.; il principio consente di valutare l'occupazione della colonna d'aria come ingerenza nella sfera dominicale del proprietario del fondo.
- Cass. civ., sez. II, 16 agosto 2012, n. 14547: l'installazione di stenditoi o fili al di sopra del fondo altrui può essere considerata quale peso corrispondente a una possibile servitù; la tutela non dipende necessariamente dalla prova dello sgocciolamento, ma dall'imposizione di una limitazione non sorretta da titolo.
- Trib. Catania, 23 dicembre 2025, n. 6175: in una controversia analoga, relativa a stenditoi collocati in aggetto sopra un cortile di proprietà esclusiva, è stata valorizzata l'azione negatoria e la tutela della colonna d'aria sovrastante il fondo, con esclusione di un autonomo acquisto separato dello spazio aereo. Il precedente è omogeneo perché riguarda la medesima interferenza tra manufatti per stendere e proprietà del cortile sottostante.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 ottobre 2025: in un diverso caso di stendibiancheria e fioriere nel cortile comune, l'installazione è stata ritenuta compatibile con l'art. 1102 c.c. in assenza di prova di una concreta limitazione del pari uso e in presenza di manufatti amovibili. Il precedente delimita il ragionamento: quando il bene è davvero comune e non vi è invasione della proprietà altrui, la valutazione si sposta sui limiti del pari uso.
Considerazioni conclusive
Il partecipante alla comunione non può invocare l'uso della cosa comune quando il manufatto, pur fissato a elementi comuni dell'edificio, occupa lo spazio aereo sovrastante un fondo appartenente ad altri soggetti. In tale ipotesi la tutela non ruota attorno allo sgocciolamento dei panni, ma all'imposizione di un peso sulla proprietà altrui e all'interferenza con il possesso del bene.
La linea accolta dal Tribunale di Venezia trova il proprio fondamento nei principi richiamati dalla stessa ordinanza: la colonna d'aria costituisce proiezione del godimento del fondo e l'apposizione di stenditoi sopra la proprietà altrui può assumere la consistenza di una limitazione assimilabile a una servitù, se manca un titolo che la legittimi. La decisione resa in tema di stenditoi in aggetto sopra un cortile esclusivo conferma lo stesso nucleo applicativo, valorizzando l'azione diretta a negare l'esistenza di diritti reali sullo spazio sovrastante e a ottenere la rimozione dell'ingerenza. Sul punto v. anche stenditoi e colonna d'aria del cortile esclusivo.
Il precedente relativo a stendibiancheria e fioriere nel cortile comune non si pone in contrasto con questa impostazione, ma ne segna il confine. Quando l'area è effettivamente comune, i manufatti sono amovibili e non risulta provata una concreta limitazione dell'altrui godimento, l'art. 1102 c.c. torna a essere il parametro principale di valutazione. In quel diverso scenario contano la destinazione del bene, il pari uso, l'eventuale pregiudizio al decoro e la prova dell'effettiva compressione delle facoltà degli altri partecipanti; per un approfondimento, v. stendibiancheria e fioriere nel cortile comune.
Nel caso deciso, la corda non è stata considerata un semplice utilizzo della facciata, perché occupava la colonna d'aria della corte e interferiva con il possesso dei comproprietari. La finalità di ostacolare l'uso dello stesso spazio per la piattaforma elevatrice ha poi rafforzato la lettura possessoria della condotta, giustificando l'ordine di rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
