La realizzazione di interventi edilizi su immobili privati può talvolta entrare in conflitto con la presenza di infrastrutture di rete, come fili, cavi o impianti telefonici, installati da operatori di comunicazioni elettroniche.
In questi casi, si pone una questione delicata di bilanciamento tra il diritto del proprietario a disporre liberamente del proprio bene e l'interesse pubblico alla diffusione dei servizi di telecomunicazione. Il problema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Benevento con decreto del 27 agosto 2025.
La vicenda
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, due ricorrenti esponevano di essere comproprietari di un'area. Uno di loro, inoltre, risultava proprietario di un immobile ubicato nello stesso ambito e aveva ottenuto dal Comune un regolare permesso di costruire per effettuare lavori di ristrutturazione. Le proprietà in questione formavano un piccolo condominio composto da due unità abitative.
Il problema consisteva nel fatto che, all'interno di questo compendio immobiliare, da tempo immemorabile, erano presenti fili e cavi telefonici con appoggio fisico (come pali o staffe), di proprietà di una nota compagnia telefonica.
Tali impianti attraversavano la facciata del caseggiato e, di conseguenza, costituivano un ostacolo concreto alla realizzazione dei lavori edilizi autorizzati. Per questo motivo, i ricorrenti si erano rivolti al Tribunale per far valere nei confronti del gestore telefonico il loro diritto a ottenere lo spostamento degli impianti, affinché potessero procedere con gli interventi previsti.
Il ricorrente titolare dell'utenza telefonica, con PEC del 4.4.25, aveva richiesto al gestore lo spostamento dei fili e dei pali presenti nella proprietà sopra detta, per consentire i lavori di ristrutturazione del fabbricato, ma tale istanza, reiterata più volte, era rimasta priva di riscontro.
I ricorrenti segnalavano che, a causa dell'intralcio costituito dai fili e pali, non era possibile avviare i lavori esterni autorizzati dal Comune, per i quali era stato stipulato contratto di appalto, con conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori, che da contratto dovevano essere ultimati entro una determinata scadenza.
Alla luce di quanto sopra, i due comproprietari invocavano, ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, il diritto allo spostamento e alla diversa collocazione degli impianti telefonici, fili e cavi presenti nella loro proprietà, lamentando che il ritardo avrebbe comportato un pericolo di danno, aggravato dall'aumento dei costi dovuto alla sospensione dei lavori e dalla necessità per uno dei ricorrenti di comunicare la disdetta al locatore dell'appartamento attualmente occupato.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano al Tribunale, in via d'urgenza, di ordinare al gestore telefonico lo spostamento dei pali e dei fili dal luogo in cui si trovavano e/o la loro diversa collocazione, senza alcun onere economico, per consentire l'esecuzione dei lavori, ovvero di adottare ogni altro provvedimento urgente che, secondo le circostanze, risultasse più idoneo a rimuovere il pregiudizio subito.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la richiesta dei ricorrenti e disposto che il gestore telefonico provvedesse immediatamente allo spostamento dei pali e dei fili presenti sulla proprietà degli stessi e alla loro diversa collocazione, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione autorizzati.
Il giudice ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto a quest'ultimo, il Tribunale ha osservato che il mancato spostamento dei cavi telefonici impediva la prosecuzione dei lavori sulla facciata dell'edificio, già autorizzati dal Comune.
Il Tribunale ha osservato che il termine di consegna dei lavori è scaduto per causa non imputabile alla ditta appaltatrice, esponendo il committente al rischio concreto di subire un pregiudizio non solo grave, ma anche di difficile quantificazione economica.
Tale rischio è destinato ad aggravarsi ulteriormente in considerazione del fatto che il permesso di costruire ha una validità di tre anni, entro i quali i lavori devono necessariamente essere ultimati, pena la decadenza del titolo edilizio. In ogni caso la compagnia è stata condannata al pagamento delle spese legali.
Riflessioni conclusive
La materia relativa all'installazione delle reti di comunicazione elettronica è regolata dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, gli articoli 51 e seguenti del Codice disciplinano le modalità con cui fili, cavi e impianti possono essere installati, anche in assenza del consenso del proprietario.
L'articolo 52 (ex art. 91 Codice 2003) stabilisce che, per realizzare impianti di rete, è possibile far passare fili o cavi senza appoggio sopra proprietà pubbliche o private, oppure lungo i lati degli edifici che non presentano finestre o aperture praticabili. Questo significa che, in determinate condizioni, non è necessario ottenere l'autorizzazione del proprietario per procedere con l'installazione.
Inoltre, il proprietario di un immobile (o il condominio, nel caso di edifici plurifamiliari) non può opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, condutture o altri impianti necessari per soddisfare le richieste di connessione dei condomini.
È un principio che tutela il diritto all'accesso ai servizi di comunicazione elettronica, considerato ormai essenziale.
Naturalmente, la normativa impone anche dei limiti: i fili, cavi ed ogni altra installazione devono essere collocati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione (art 52, comma 4). In altre parole, l'installazione deve avvenire con attenzione, evitando di compromettere la funzionalità degli spazi o arrecare danni.
Il privato titolare ben può apportare all'immobile tutte le opere di innovazione, costruzione e ristrutturazione, anche nel caso in cui ciò imponga al gestore di rimuovere, spostare o interrare i cavi elettrici o telefonici. Dette attività non fanno maturare neppure un diritto al rimborso delle spese sopportate dal gestore della rete elettrica o telefonica, che è tenuto a porre in essere i lavori di spostamento necessari per consentire al privato l'esecuzione dei lavori sul proprio bene (Cass. civ., sez. II, 05/08/2024, n. 22040).
