In un contesto climatico come quello attuale caratterizzato da fenomeni atmosferici sempre più intensi e ricorrenti, è importante definire i confini della responsabilità da custodia in relazione ai danni da essi cagionati, al fine di stabilire se e quando possa essere riconosciuta l'esimente del caso fortuito.
La sentenza del Tribunale di Teramo n. 1477 dell'11 dicembre 2025 offre un'importante occasione di riflessione sul concetto di caso fortuito in caso di evento lesivo naturale, sui relativi oneri probatori e sul dovere di prevenzione gravante sul custode.
Fatto e decisione
Un condòmino aveva convenuto in giudizio il Condominio, dinanzi al Giudice di Pace di Atri, chiedendo il risarcimento dei danni occorsi alla propria autovettura, regolarmente parcheggiata in un'area scoperta del piazzale condominiale, a seguito della caduta di un blocco di neve e ghiaccio staccatosi dal tetto dell'edificio condominiale.
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo che la nevicata avesse integrato un caso fortuito per la sua eccezionalità ed imprevedibilità anche in considerazione dello stato di emergenza proclamato dalla protezione civile e comunicato dalle autorità locali.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il condòmino contestando la ricorrenza del caso fortuito e sostenendo che il lasso di tempo intercorso tra la nevicata e l'evento dannoso (avvenuto dopo 9 giorni) avrebbe consentito al Condominio di attivarsi per rimuovere la neve dal tetto o dal piazzale condominiale in modo da consentire lo spostamento dell'autovettura.
Il condòmino appellante evidenziava, altresì, che il Condominio non aveva assolto in primo grado all'onere probatorio su di esso gravante circa l'eccezionalità dell'evento meteorologico con la conseguenza che aveva errato il primo Giudice a ritenere provato il caso fortuito.
Si costituiva in giudizio il Condominio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Teramo, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'appello riconoscendo la responsabilità del Condominio e condannandolo al risarcimento del danno.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non provata l'eccezionalità ed imprevedibilità della nevicata per assenza tra gli atti di causa di dati scientifici di stampo statistico (pluviometrici) nonché ha ritenuto che il Condominio avrebbe avuto tutto il tempo per procedere allo sgombero dell'area parcheggio dalla neve ed alla messa in sicurezza del tetto attraverso la rimozione controllata dei blocchi di ghiaccio e neve ivi formatisi.
Considerazioni conclusive
Partendo da presupposto che la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, ha natura oggettiva e prescinde da qualsiasi connotato di colpa ( Cass. n. 4035/2021; n. 2482/2018; n. 22684/2013), il Tribunale si è soffermato sulla nozione di caso fortuito e sul riparto dell'onere probatorio.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che nello specifico caso dei fenomeni atmosferici sempre più frequenti e prevedibili, la sola dichiarazione dello stato di emergenza non è sufficiente ad integrare il caso fortuito il quale richiede una prova rigorosa dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, tali da impedire al custode di intervenire per escludere o limitare la verificazione di danni.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, ferma l'irrilevanza della sola dichiarazione dello stato di emergenza (Cass. n. 2482/2018), occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, configurandosi in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l'evento dannoso (ex multis Cass. n. 26545/2014; Cass. n. 18877/2015; Cass. n. 5877/2016; Cass. n. 18856/2017).
In particolare, l'imprevedibilità, da apprezzarsi mediante un'indagine ex ante di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, "va intesa come obbiettiva inverosimiglianza dell'evento", mentre l'eccezionalità è da "identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale" (cfr. Cass. S.U. n. 5422/2021).
Tali caratteri che devono essere accertati sulla base di elementi di prova concreti e specifici, per esempio sulla base di dati scientifici di stampo statistico (dati pluviometrici) tenuto conto della localizzazione della res oggetto di custodia, non essendo sufficienti le nozioni di comune esperienza (Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 30521/2019), anche considerando che "è chiaro che non si possono più considerare come imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili" (Cass. n. 26545/2014; Cass. n. 5877/2016; Cass. n. 2482/2018).
Nel solco di tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il Tribunale di Teramo ha, dunque, sottolineato che nell'attuale contesto climatico, fenomeni atmosferici intensi non possono più considerarsi di per sé eccezionali poiché sempre più frequenti e, quindi, prevedibili. Ne consegue che il custode non può invocare il caso fortuito in assenza di una prova rigorosa dell'anomalia assoluta dell'evento.
Elemento decisivo, nel caso di specie, che ha portato il Tribunale ad escludere l'esimente del caso fortuito è stato, poi, il fattore temporale: il danno si era verificato a distanza di nove giorni dalla nevicata. Tale lasso di tempo esclude in radice l'imprevedibilità dell'evento lesivo e rende esigibile un comportamento attivo del custode, tenuto ad adottare misure di prevenzione e messa in sicurezza delle parti comuni.
