La responsabilità da custodia è disciplinata dall' articolo 2051 c.c., che stabilisce che chi ha la custodia di un bene è responsabile dei danni che esso provoca, a meno che non dimostri che il danno è stato causato da un caso fortuito.
Il caso fortuito può derivare da fenomeni naturali eccezionali, come terremoti, alluvioni, nevicate straordinarie.
È importante chiarire che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sè sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito in quanto non ne esclude la prevedibilità dell'evento, in base alla comune esperienza. Il principio è stato recentemente espresso dal Tribunale di Teramo (sentenza n. 546 del 30 aprile 2025).
Vicenda e decisione
Una città, prossima alle zone montane e in area sismica, è stata colpita da una serie di eventi meteorologici e naturali particolarmente intensi. Una nevicata abbondante ha interessato la zona per diversi giorni, causando gravi disagi alla popolazione e problemi di viabilità.
A complicare la situazione, si sono verificati blackout che hanno lasciato molte abitazioni senza energia elettrica per lunghi periodi.
Nella stessa area, oltre alla neve e ai problemi elettrici, si sono registrate quattro scosse di terremoto che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà, mettendo alla prova la stabilità delle infrastrutture e aumentando il rischio di danni agli edifici.
In questo contesto, il figlio di un condomino ha deciso di spostare l'auto del padre, parcheggiandola in uno degli spazi condominiali destinati alla sosta. Non vi erano indicazioni o segnalazioni che potessero avvertire di un potenziale pericolo legato alla neve accumulata sulla copertura dell'edificio.
Al termine della nevicata, un blocco di neve si è staccato dal cornicione del condominio, cadendo sull'auto del condomino e danneggiandola in modo significativo.
Il danno stimato ammontava a € 3.406,57, ma dato che il valore commerciale dell'auto era di € 1.500,00, il proprietario ha deciso di rottamarla.
Successivamente lo stesso condomino si è rivolto al Giudice di Pace per richiedere la condanna del condominio al risarcimento dei danni.
Il giudice ha condannato il convenuto al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi e spese di lite a titolo di risarcimento dei danni cagionati ex art. 2051 c.c. Il soccombente ha presentato appello al Tribunale, escludendo la responsabilità del condominio, in quanto il danno sarebbe stato causato da un caso fortuito.
In alternativa, ha richiesto una riduzione dell'importo risarcitorio previsto dall'art. 1227 c.c., considerando la possibile responsabilità concorrente del danneggiato.
Di conseguenza, ha chiesto anche la restituzione delle somme già versate. Il Tribunale ha dato torto al condomino.
Il giudicante ha evidenziato che il danneggiato ha provato il nesso tra la cosa in custodia (il tetto con neve) ed il danno (all'auto).
Inoltre ha escluso il caso fortuito evidenziando che non può dirsi eccezionale ed imprevedibile per una città prossima alle zone montane e già in precedenza colpita da fenomeni tellurici, la presenza di nevicate nel pieno del periodo invernale (gennaio) ovvero di terremoti, non trattandosi né di eventi inverosimili, né di eventi eccezionali.
Del resto il Tribunale ha escluso che anche la condotta consistente nell'aver spostato l'autovettura all'interno degli stalli adibiti a parcheggio del possa integrare il caso fortuito, non potendo ritenersi imprevedibile la condotta del consistente nel lasciare l'auto parcheggiata negli appositi stalli condominiali se non interdetti da specifica segnaletica.
Considerazioni conclusive
Secondo l'articolo 2051 c.c., chi ha la custodia di un bene è responsabile dei danni che esso provoca, a meno che non dimostri che il danno è stato causato da un caso fortuito. Nel caso di nevicate intense, la giurisprudenza ha chiarito che affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, configurandosi solo in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l'evento dannoso (Cass. civ., sez. II, 28/07/2017, n. 18856).
Nel caso esaminato, è emerso che il danneggiamento della vettura del condomino si è verificato in una città dove scosse telluriche e nevicate abbondanti non sono state considerate eventi eccezionali o improbabili.
Del resto, l'esistenza di simili eventi - se di certo ha impedito l'immediata pulizia dei cornicioni al fine di evitare il distacco di blocchi di neve - non può aver impedito l'apposizione di transenne al fine di delimitare l'area adibita a parcheggio o la collocazione di segnali di pericolo, entrambi non presenti.
Merita di essere considerato che la condotta del danneggiato può essere rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode solo se integra il caso fortuito.
Questo significa che non basta che il danneggiato abbia avuto un comportamento colposo (ad esempio, distratto o imprudente). La sua condotta deve essere imprevedibile e inevitabile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. civ., sez. II, 16/02/2021, n. 4035).
Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso di poter applicare il disposto dell'art. 1227 c.c. in quanto dall'istruttoria svolta in primo grado è risultato che al momento dell'evento, il danneggiato era ricoverato in ospedale e l'autovettura è stata spostata negli stalli condominiali dal figlio, senza che vi sia alcuna prova che quest'ultimo avesse agito su incarico del padre.
