Blackout e sbalzi di tensione possono determinare danni rilevanti agli elettrodomestici, ma la responsabilità della società che opera nella filiera elettrica non è automatica. L'eventuale obbligo risarcitorio dipende dalla causa dell'evento e dalla possibilità per l'impresa interessata di provare l'assenza di colpa o la sussistenza di una causa di forza maggiore/idoneo caso fortuito, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c.
La sentenza del Tribunale di Teramo, n.1385 decisa il 20 novembre 2025 offre un approfondimento significativo sul tema, chiarendo - nel concreto contesto di una fornitura ad un'unità immobiliare inserita in complesso condominiale - i presupposti per l'esclusione della responsabilità in presenza di eventi atmosferici eccezionali che determinano guasti diffusi alla rete.
La vicenda
Un proprietario di unità immobiliare sita in un complesso condominiale conveniva in giudizio la società della filiera elettrica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati in euro 6.500 - asseritamente subiti a seguito di uno sbalzo di tensione a 420 Volt verificatosi nella serata del 5 settembre 2016. Secondo l'attore, la tensione anomala sarebbe rimasta sull'impianto elettrico dell'abitazione sino al giorno successivo, finché i tecnici non avevano ripristinato il normale funzionamento della rete nella zona, con conseguente malfunzionamento degli elettrodomestici e delle lampade e rovina delle derrate alimentari conservate nel frigorifero e nel freezer.
La convenuta si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto della separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica; nel merito contestava il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati e negava qualsiasi inadempimento, deducendo la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
L'istruttoria veniva svolta mediante acquisizione documentale e prove orali; la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio veniva rigettata in quanto ritenuta superflua, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, potendosi decidere allo stato degli atti.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo infondata sia l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sia la pretesa risarcitoria nel merito.
Sotto il primo profilo, il giudice ha inquadrato la domanda nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, evidenziando che il rapporto di utenza integra un contratto di fornitura (rectius, somministrazione) di energia elettrica ad esecuzione continuata.
In questa prospettiva, l'utente finale può rivolgersi ai soggetti operanti nella filiera elettrica che concorrono, pur in segmenti distinti (produzione, trasmissione, distribuzione, vendita), al "raggiungimento di un risultato pur sempre unitario", e cioè alla prestazione complessiva dovuta in esecuzione del contratto di somministrazione, secondo l'impostazione già fatta propria dalla giurisprudenza (Cass. civ., n. 9624/1997) e alla luce dell'art. 1 L. n. 125/2009 sulla separazione societaria delle attività nel settore elettrico.
La circostanza che, a seguito della normativa di settore, l'attività di distribuzione e quella di vendita siano svolte da società distinte non è stata ritenuta dirimente per escludere la riferibilità del rapporto contrattuale alla convenuta, in quanto il segmento di filiera ad essa riconducibile si inserisce comunque in una "sinergia di azioni, direttamente o indirettamente, rivolte a garantire il risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica". L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata pertanto disattesa.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi in tema di responsabilità contrattuale e di riparto dell'onere probatorio, affermati, tra l'altro, da Cass., Sez. Un., n. 13533/2001: "facendo applicazione dei principi che, com'è noto, governano la distribuzione dell'onere probatorio in caso di dedotta responsabilità contrattuale… le complessive risultanze in atti non consentono di potere ascrivere alla convenuta alcun inadempimento".
Dall'istruttoria è risultato che lo sbalzo di tensione aveva interessato un'area ben più ampia rispetto alla sola abitazione dell'attore ed era collegato a eventi meteorologici di portata eccezionale, con piogge intense, allagamenti, danni diffusi e interventi dei Vigili del Fuoco e dei tecnici della società, come confermato dalla prova testimoniale: "in data 5 e 6 settembre del 2016… la zona… è stata interessata da piogge intense di portata eccezionale, che hanno provocato allagamenti e danni… numerosi scantinati erano allagati… sono scattati gli interruttori in cabina e quindi ci sono state interruzioni che hanno interessato intere linee elettriche di più palazzi e abitazioni…".
È emerso, inoltre, che il personale tecnico aveva effettuato tempestivamente un intervento ricognitivo per verificare la praticabilità dei luoghi, la gravità dei danni e le modalità di ripristino, lavorando nella notte per ristabilire la fornitura entro la mattina successiva; anche il tecnico di parte dell'amministratore condominiale ha riferito di guasto e di tecnici impegnati tutta la notte.
Il giudice ha evidenziato che "non si vede quale addebito possa muoversi alla convenuta nell'alveo della domanda così inquadrata dall'attore nell'ambito di una domanda di inadempimento contrattuale", rilevando come le contestazioni su eventuali difetti manutentivi degli impianti fossero rimaste del tutto generiche e non dimostrate, a fronte delle allegazioni della società convenuta circa la realizzazione e manutenzione degli impianti "nel pieno rispetto della normativa tecnica diramata dalla C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)".
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che:
"conseguentemente può ritenersi che lo sbalzo di corrente lamentato sia da attribuire alla situazione meteorologica di particolare intensità sulla specifica zona, rispetto alla quale, tenuto conto dell'entità del danno riportato dalla cabina elettrica in rapporto ai numerosi interventi richiesti ed ai tempi di ripristino della normalità, entro la mattina successiva, possono ritenersi pienamente integrati i presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa del convenuto considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa".
Ad abundantiam, il giudice ha rilevato l'insufficienza probatoria anche sul versante dei danni dedotti, osservando che, in base ai documenti prodotti e alle deposizioni testimoniali, non era possibile individuare con certezza gli elettrodomestici effettivamente danneggiati, le condizioni in cui si trovavano prima dello sbalzo, il relativo valore, né il necessario nesso causale tra l'evento e un comportamento inadempiente della società, considerato che "gli accertamenti anche peritali di parte hanno riguardato una analisi su due intere palazzine condominiali e non sulla specifica abitazione dell'attore".
Per tali ragioni la domanda è stata rigettata, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione, da un lato, del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, dall'altro, del rigetto della domanda principale.
I riferimenti giurisprudenziali e normativi
Nel percorso argomentativo il Tribunale richiama:
- la ricostruzione del contratto di fornitura di energia elettrica come contratto di somministrazione a esecuzione continuata (Cass. civ., n. 9624/1997);
- i principi delle Sezioni Unite in tema di distribuzione dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001);
- la disciplina degli artt. 1218 c.c. e 1256 c.c. in tema, rispettivamente, di responsabilità del debitore per inadempimento e di sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile;
- il rispetto della normativa tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) quale indice di diligenza professionale nella realizzazione e manutenzione degli impianti.
La motivazione resta saldamente ancorata al profilo contrattuale; non vi è alcun richiamo alla responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c., né l'esame si sposta sul piano della responsabilità oggettiva: il fulcro è la verifica, nel caso concreto, della sussistenza di una causa non imputabile idonea a integrare gli estremi del caso fortuito/forza maggiore e della prova dell'assenza di colpa del debitore.
In questa prospettiva, l'orientamento espresso si colloca nell'alveo dell'interpretazione ormai radicata dell'art. 1218 c.c., secondo cui la responsabilità del debitore contrattuale è esclusa quando venga dimostrata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile, quale un evento naturale eccezionale che colpisca in modo esteso le infrastrutture, a condizione che siano state adottate le misure tecniche esigibili secondo la normativa di settore.
Considerazioni Conclusive
L'esonero della società operante nella filiera elettrica per danni da sbalzi di tensione è stato riconosciuto alla luce di una duplice verifica: da un lato, l'accertamento di un evento meteorologico di portata eccezionale che ha determinato allagamenti, danni diffusi e l'intervento dei Vigili del Fuoco; dall'altro, la prova di un intervento tecnico tempestivo e conforme alle regole C.E.I., con ripristino del servizio entro la mattina successiva.
Nel caso deciso, il giudice ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa del debitore, valorizzando sia la natura eccezionale e imprevedibile dell'evento atmosferico, sia l'assenza di elementi concreti su carenze manutentive o violazioni delle norme tecniche di settore.
Ha inciso in modo rilevante, inoltre, la carenza probatoria sulla specifica consistenza dei danni nella singola unità immobiliare, anche perché gli accertamenti di parte avevano riguardato l'intero complesso condominiale e non il solo appartamento danneggiato.
Non viene affermata una responsabilità "automatica" per il solo fatto dello sbalzo di tensione, è necessario verificare, caso per caso, se l'anomalia sia riconducibile a colpa nella gestione o manutenzione delle infrastrutture, ovvero a un evento esterno eccezionale e imprevedibile che renda la prestazione oggettivamente impossibile e non imputabile.
In presenza di guasti prevedibili, di difetti manutentivi accertati o di ritardi ingiustificati negli interventi, le conclusioni potrebbero essere opposte, con possibile affermazione di responsabilità contrattuale (ed eventualmente, in altri casi, anche extracontrattuale) a carico dell'impresa coinvolta.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
