Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il compenso dell'avvocato va rideterminato se mancano preventivo e informazioni sui costi

La prestazione eseguita resta remunerabile, ma la richiesta economica può essere ridotta in base ai parametri forensi e all'attività effettivamente svolta.

CondominioWeb Lex AI 
23 Giu. 2026

L'omessa comunicazione scritta del costo prevedibile della prestazione e delle informazioni sulla complessità dell'incarico integra un inadempimento dell'avvocato, ma esclude il compenso solo quando il cliente dimostri che, se correttamente informato, non avrebbe conferito l'incarico o che l'omissione ha inciso sui suoi interessi sostanziali. Quando la prestazione difensiva è stata effettivamente svolta e il cliente ha conseguito il risultato utile perseguito, l'inadempimento informativo può incidere sulla misura del compenso, ma non paralizza automaticamente il credito professionale.

Il Tribunale di Milano, Sezione quinta civile, con sentenza n. 4959 del 15 giugno 2026, resa in materia di contratto d'opera intellettuale, ha applicato tale criterio alla domanda proposta da un avvocato contro i propri clienti per il pagamento del saldo dei compensi maturati in un precedente giudizio civile. Il professionista chiedeva il residuo di € 14.722,00; i clienti opponevano, tra l'altro, la mancata formulazione di un preventivo e l'assenza di informazioni preventive sulla complessità e sui costi della causa.

Il risultato pratico è stato intermedio. Il Tribunale ha escluso che l'avvocato potesse ottenere l'importo richiesto, ha rideterminato il compenso secondo i parametri forensi e ha condannato i clienti al pagamento del solo residuo di € 4.294,22, oltre interessi legali.

La vicenda

I clienti, due usufruttuari e una nuda proprietaria, erano stati convenuti da un condominio davanti al Tribunale di Tempio Pausania per la rimozione di una tettoia installata su una terrazza/lastrico solare. Il condominio riteneva l'opera abusiva e lesiva del decoro dell'edificio in base al regolamento condominiale.

L'avvocato aveva assunto la difesa tecnica dei convenuti e il giudizio si era concluso favorevolmente per questi ultimi. La domanda del condominio era stata rigettata e le spese di lite erano state liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nonostante la distrazione, il professionista aveva scelto di rivolgersi ai propri clienti per ottenere il pagamento del saldo, sostenendo che il compenso complessivo dovuto ammontasse a € 22.480,00, da cui detrarre gli acconti ricevuti.

I clienti contestavano la pretesa. In particolare deducevano di non avere ricevuto alcun preventivo, né scritto né orale, e di non essere stati informati della complessità della causa, dei criteri di calcolo e del possibile costo finale dell'assistenza legale. A loro dire, una richiesta superiore a ventimila euro avrebbe inciso in modo determinante sulla scelta di resistere in giudizio, potendo risultare economicamente più conveniente adeguarsi alla richiesta di rimozione o sostituzione della struttura.

La difesa dei clienti mirava quindi al rigetto della domanda o, comunque, alla liquidazione del compenso nei limiti delle somme già corrisposte, coincidenti con l'importo liquidato nel precedente giudizio, oltre accessori. In via subordinata chiedevano che l'eventuale maggiorazione per la difesa di più parti fosse calcolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il Tribunale ha anzitutto richiamato l'art. 13 della legge professionale forense, distinguendo la mancata pattuizione scritta del compenso dall'inadempimento degli obblighi informativi. La norma prevede, al comma 2, che il compenso sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico; al comma 5 impone all'avvocato di rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico e di comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione.

Il contenuto dell'obbligo è stato riportato in termini testuali:

"Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è, altresì, tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Era pacifico che l'avvocato non avesse sottoposto ai clienti un preventivo scritto sui costi della prestazione. Allo stesso modo, secondo il Tribunale, non era stata provata alcuna informazione preventiva sul livello di complessità dell'incarico e sugli oneri ipotizzabili. Tale prova gravava sul professionista.

Questa omissione, tuttavia, non ha determinato la perdita integrale del compenso. Il Tribunale ha corretto l'impostazione difensiva dei clienti richiamando il criterio posto dall'art. 2233 c.c., secondo cui, in mancanza di accordo, il compenso va determinato secondo i criteri legali e parametrici. La nullità prevista dall'art. 13, comma 3, della legge professionale forense riguarda il diverso caso in cui un patto sul compenso sia stato concluso, ma non in forma scritta; non si applica quando manchi del tutto un accordo preventivo sulla misura del corrispettivo.

Sul rapporto tra violazione degli obblighi informativi e diritto al compenso, il Tribunale ha fatto applicazione del principio affermato dalla Cassazione:

"L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo [...] d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante [...] di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese".

Nel caso concreto i clienti avevano ottenuto il rigetto della domanda proposta dal condominio e, quindi, la conservazione del bene della vita perseguito nel giudizio. Il Tribunale ha così escluso che l'omissione informativa avesse inciso sui loro interessi sostanziali o sulla chance di conseguire un esito favorevole. Da qui il rigetto dell'eccezione di inadempimento nella parte in cui mirava a paralizzare interamente la pretesa creditoria.

La liquidazione è stata però sensibilmente ridotta rispetto alla richiesta dell'avvocato. Per il Tribunale, la causa originaria, avente ad oggetto la rimozione di una tettoia per asserita violazione del regolamento condominiale e lesione del decoro architettonico, era di valore indeterminabile, ma con complessità bassa. Non vi erano criteri legali specifici per attribuire un valore economico diretto alla domanda di facere proposta dal condominio.

Quanto all'attività svolta, risultavano documentati la comparsa di risposta con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale, tre note scritte in sostituzione dell'udienza, note conclusionali, la partecipazione a tre udienze, anche tramite sostituto, e l'attività connessa alla consulenza tecnica, con nomina di un consulente di parte. Non risultavano invece depositate memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. né memoria di replica.

Applicando i valori medi dello scaglione ritenuto corretto, il compenso base è stato determinato in € 7.616,00, così ripartito: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale.

Il Tribunale ha poi riconosciuto la maggiorazione per la difesa di più parti. Poiché i tre clienti avevano posizioni identiche in fatto e in diritto, ha applicato la regola indicata dalla Cassazione per le pretese coincidenti: riduzione del 30% del compenso dovuto per una parte e successiva maggiorazione del 60% per le ulteriori due parti. Il calcolo ha condotto a € 8.529,92, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, per un totale di € 12.052,22. Detratti gli acconti considerati dal giudice, pari a € 7.758,00, è residuato il credito di € 4.294,22.

Il dispositivo ha quindi condannato i clienti al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dal 27 febbraio 2025 al saldo. Le spese del giudizio sono state poste a loro carico e liquidate in € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovute, ed € 70,00 per esborsi; le spese della procedura di mediazione sono state liquidate in € 738,00.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2020, n. 7904: l'art. 2233 c.c. stabilisce una sequenza preferenziale per la determinazione del compenso professionale, attribuendo rilievo primario all'accordo tra le parti e, in mancanza, ai criteri sussidiari delle tariffe, degli usi e della determinazione giudiziale.
  • Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2025, n. 131: la nullità dei patti sui compensi non redatti per iscritto riguarda l'accordo effettivamente concluso in forma diversa da quella richiesta; non comporta, in caso di totale assenza di pattuizione, la perdita del diritto al compenso per attività professionale eseguita.
  • Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34412: grava sul professionista l'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi di trasparenza verso il cliente, compresa l'informazione sulla complessità dell'incarico e sulla prevedibile misura del costo della prestazione.
  • Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2025, n. 25889: la violazione degli obblighi informativi dell'avvocato integra inadempimento contrattuale; la perdita del compenso presuppone la prova che il cliente, se informato, non avrebbe conferito l'incarico, mentre negli altri casi l'omissione rileva nella determinazione del compenso.
  • Cass. civ., sez. III, n. 10367/2024: l'avvocato che assiste più parti nella medesima posizione processuale ha diritto a un solo compenso maggiorato; se le pretese sono identiche in fatto e in diritto, la base di calcolo va ridotta del 30% e poi aumentata secondo le percentuali previste dal D.M. n. 55/2014.
  • Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2025, n. 24592: la maggiorazione del compenso per la difesa di più parti opera anche quando le posizioni degli assistiti coincidono perfettamente; per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2023 la maggiorazione è obbligatoria.

Considerazioni conclusive

Il cliente può opporre la violazione degli obblighi informativi dell'avvocato, ma il rifiuto integrale del pagamento richiede la prova di un'incidenza concreta dell'omissione sulla scelta di conferire l'incarico o sugli interessi sostanziali tutelati nel giudizio. Nel caso deciso, l'attività difensiva era stata svolta e aveva prodotto un esito pienamente favorevole; per questa ragione l'eccezione di inadempimento non ha eliminato il credito, ma la pretesa è stata ridimensionata attraverso la corretta applicazione dei parametri forensi.

La soluzione è coerente con Cass. n. 25889/2025, che collega la perdita del compenso non alla sola irregolarità informativa, ma alla sua efficacia causale nella formazione della volontà del cliente o nel pregiudizio subito. Cass. n. 34412/2023 rafforza il medesimo asse interpretativo, ponendo a carico del professionista la prova dell'adempimento degli obblighi di trasparenza. L'avvocato, quindi, conserva il diritto al corrispettivo se l'incarico è stato conferito ed eseguito, ma si espone a una valutazione negativa nella liquidazione quando non abbia documentato preventivo, costi prevedibili e complessità dell'affare.

Il richiamo all'art. 2233 c.c. impedisce di confondere l'assenza di accordo scritto con l'inesistenza del credito. Se il compenso è stato pattuito, l'accordo conserva centralità; se manca una pattuizione, il giudice determina il compenso in base ai parametri applicabili e all'attività concretamente svolta. Per un approfondimento sul rapporto tra prova dell'incarico, criteri legali e liquidazione del compenso, può vedersi anche il compenso dei professionisti incaricati.

La parte della decisione relativa alla difesa di più clienti completa il quadro economico. Cass. n. 10367/2024 e Cass. n. 24592/2025 consentono la maggiorazione anche quando le posizioni siano coincidenti, ma impongono un calcolo calibrato sull'effettivo aggravio difensivo. Qui la riduzione del 30% della base e il successivo aumento del 60% hanno portato a un importo molto inferiore rispetto alla parcella azionata.

Quando invece il corrispettivo risulti già definito tra professionista e cliente, il primato dell'accordo limita la possibilità di riformulare a posteriori la richiesta economica; sul punto v. anche il limite agli aumenti del compenso concordato. Nel caso milanese mancava un patto scritto, ma non mancavano né l'incarico né la prestazione: da qui la condanna al pagamento del solo saldo accertato.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento