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Compenso dell'avvocato per attività svolta a favore del condominio: criteri di liquidazione in assenza di accordo

Se l'accordo sul compenso non risulta perfezionato, il legale può agire in via monitoria e la liquidazione segue i parametri applicabili alle attività svolte.

CondominioWeb Lex AI 
28 Gen. 2026

Con sentenza del 20/01/2026, resa dal Tribunale di Napoli (XII Sezione civile) n. 952 ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., è stato ribadito che la determinazione del compenso spettante al difensore del condominio, in mancanza di un accordo perfezionato e vincolante tra le parti, avviene in applicazione dei parametri forensi vigenti al momento della conclusione dell'incarico. Nel vagliare le contestazioni del condominio sull'importo richiesto, il giudice ha chiarito che la mancata deliberazione assembleare di accettazione della proposta economica non impedisce al professionista di agire in via monitoria per ottenere il pagamento del giusto compenso.

La decisione precisa, inoltre, (i) cosa rientra nella fase di studio della controversia ai fini della relativa liquidazione e (ii) come opera il criterio di incremento previsto, in caso di conciliazione giudiziale o transazione, dalla disciplina regolamentare sui compensi forensi.

La vicenda

Il legale che aveva assistito il condominio in una causa civile ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di € 10.920,10 a titolo di compenso professionale. Il condominio ha proposto opposizione ex art. 281-undecies c.p.c.; il rito è stato poi convertito in quello previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

Nel merito, l'opponente sosteneva che le parti avessero raggiunto un'intesa per un compenso inferiore pari a € 4.150,00 e deduceva di avere già versato un acconto di € 924,00. Contestava, inoltre, che: (a) la fase di studio dovesse essere riconosciuta, poiché l'ex amministratore avrebbe già "studiato" la controversia; (b) nella successiva transazione il difensore non avesse fornito alcun apporto professionale, essendosi limitato alla sottoscrizione di un accordo predisposto dal legale della controparte.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandolo definitivamente esecutivo.

"Il primo assunto è privo di ogni giuridico fondamento perché dalla lettura degli atti prodotti dalle parti l'accordo non risulta mai essersi perfezionato. […] dalle stesse e-mail prodotte dall'opponente risulta che l'assemblea condominiale non ha mai deliberato di accettare la proposta".

"In mancanza di accordo, pertanto, il difensore non è vincolato a richiedere i medesimi importi ma ben può attivare un procedimento in sede monitoria per ottenere il pagamento del giusto compenso".

Quanto al parere del Consiglio dell'Ordine, il giudice ha ribadito che, pur essendo necessario per ottenere il decreto ingiuntivo, non vincola il giudice nella fase di opposizione.

In ordine alla fase di studio:

"Tale prospettazione è priva di logica in quanto il difensore […] ha dovuto quantomeno esaminare gli atti […] e consultare il cliente".

"La predetta fase di studio della controversia include, infatti, l'esame degli atti, ricerche, consultazioni con il cliente e preparazione dei primi atti difensivi".

Quanto alla transazione:

"[…] ha documentato […] di aver profuso la propria opera per giungere alla definizione della causa, essendo del tutto irrilevante se materialmente l'atto transattivo sia stato redatto dall'altro avvocato".

Sulla quantificazione:

"Le somme richieste con il decreto ingiuntivo sono perfettamente allineate alle tariffe vigenti al momento della conclusione dell'incarico… Il valore della causa è stato correttamente individuato nello scaglione tra 52.001 e 260.000 e sono stati applicati i valori tabellari (€ 2552,00 fase di studio; € 1628,00 fase introduttiva; conciliazione art. 4 € 5316,25)".

Il giudice ha richiamato il principio, affermato in giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia "la liquidazione del compenso è aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta", in applicazione dell'art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014 e dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.M. n. 147/2022.

Nel caso concreto, il difensore non ha chiesto il compenso per la fase decisoria, ma ha quantificato esclusivamente le somme relative alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e conciliazione), detraendo l'acconto già percepito.

I riferimenti giurisprudenziali

Nel motivare l'incremento del compenso in caso di definizione conciliativa della lite, la decisione si colloca nel solco del principio richiamato come espresso dalla giurisprudenza di legittimità, senza indicazione di estremi numerici della pronuncia. (Per un ulteriore caso di azione promossa dai difensori contro il condominio per il pagamento del compenso, si veda obbligato a pagare il compenso all'avvocato).

In prospettiva sistematica, è utile ricordare che i contenziosi sui compensi possono presentare un diverso e preliminare profilo, attinente non al "quantum", ma al titolo dell'incarico: in particolare, quando l'attività affidata al legale esula dai poteri dell'amministratore e richiede una specifica autorizzazione assembleare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato criteri più rigorosi quanto alla pretesa di pagamento del professionista. In tal senso, si segnala Incarico al legale senza delibera, limiti ai compensi e utilità dell'attività svolta (Cass. 30/06/2025) .

Analogo profilo (sempre sul piano del titolo e dei poteri dell'amministratore) è stato evidenziato in tema di incarichi "non difensivi" e connessi alla gestione straordinaria, quale la predisposizione di un contratto: Incarico al legale per attività estranee alle attribuzioni ordinarie dell'amministratore (Cass. 17/08/2017) .

Tali arresti non incidono sul principio applicato nel caso deciso, nel quale non era in discussione la riconducibilità dell'incarico ai poteri dell'amministratore o l'esistenza del rapporto professionale, ma la misura del compenso e la (asserita) vincolatività di una proposta economica non accettata dall'assemblea.

Considerazioni conclusive

L'esito del giudizio conferma che, ove non sia dimostrata la conclusione di un accordo vincolante sul compenso, la liquidazione avviene in base ai parametri forensi vigenti ratione temporis e alle attività effettivamente svolte nelle singole fasi, restando irrilevante la mera formulazione di una proposta economica non deliberata dall'assemblea.

Coerentemente, la fase di studio non può essere azzerata sul solo presupposto che l'amministratore (o un precedente amministratore) abbia già raccolto documenti o informazioni: l'attività di studio comprende comunque l'esame degli atti, le consultazioni con il cliente e la predisposizione dei primi atti difensivi, e va remunerata secondo tabella, quando effettivamente svolta.

Quanto alla definizione transattiva o conciliativa, la decisione applica il criterio regolamentare di incremento previsto per tali ipotesi, ferma la spettanza di quanto maturato per le attività già eseguite; nel caso concreto, l'importo è stato liquidato considerando soltanto le fasi svolte e detraendo l'acconto.

Resta fermo, sul piano generale, che il tema del compenso non può essere isolato da quello dei poteri di conferimento dell'incarico: quando l'attività richiesta al legale oltrepassa le attribuzioni ordinarie dell'amministratore e manca la necessaria deliberazione assembleare, la tutela del professionista può incontrare limiti più stringenti (anche in termini di riparto dell'onere probatorio sull'utilità della prestazione), come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità e dagli arresti in tema di incarichi estranei alla difesa in giudizio .

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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