L'installazione di un impianto pubblicitario su suolo pubblico, ancorché antistante l'edificio condominiale, non integra molestia possessoria quando non incide in modo oggettivo e significativo sull'esercizio del potere di fatto del proprietario frontista. L'art. 873 c.c. non si applica alle opere collocate su area pubblica, poiché il frontista non vanta un diritto soggettivo alla distanza ma un mero interesse all'uso normale della strada. È quanto ha affermato il Tribunale di Catania nell'ordinanza del 29 maggio 2026.
La vicenda
Il procedimento trae origine dal ricorso proposto da due condomini, proprietari rispettivamente di una bottega e di un'unità immobiliare, i quali lamentavano la reinstallazione, da parte di una società resistente di un impianto pubblicitario di rilevanti dimensioni collocato sul marciapiede pubblico immediatamente antistante l'edificio.
Secondo i ricorrenti, il cartellone aveva determinato una serie di turbative al loro possesso, tali da giustificare la tutela possessoria richiesta.
In particolare, i due condomini sostenevano che l'impianto violasse le distanze legali, fosse privo dei necessari requisiti urbanistico-edilizi, compromettesse il decoro architettonico della facciata condominiale e ostacolasse l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a impedire il pieno utilizzo della facciata stessa, anche per l'apposizione di targhe professionali.
I ricorrenti qualificavano la reinstallazione del cartellone come una molestia possessoria, richiamando espressamente l'art. 1170 c.c. e chiedendo la rimozione del manufatto.
La società resistente contestava integralmente le pretese, sostenendo che l'impianto era collocato su suolo pubblico e che, pertanto, non vi era alcuna violazione delle distanze legali né alcuna lesione del possesso dei ricorrenti.
Anche il Comune, chiamato in causa quale ulteriore resistente, si costituiva in giudizio, difendendo la legittimità dell'installazione e negando che l'impianto potesse incidere sul possesso dei ricorrenti.
La decisione
Il Tribunale, prima di affrontare il merito delle singole doglianze, ha ritenuto necessario chiarire la natura dell'azione proposta, ricondotta non già a uno spoglio ma a una semplice turbativa del possesso. Da questa qualificazione preliminare prende forma l'intero percorso argomentativo della decisione, che si concentra sulla verifica dell'esistenza di una molestia giuridicamente rilevante idonea a giustificare la tutela possessoria invocata.
A tale proposito, il giudice siciliano ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti oggettivi della tutela possessoria.
In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che non ogni attività materiale posta in essere da un terzo integra automaticamente una molestia del possesso. È necessario che l'attività abbia un'oggettiva e significativa attitudine a limitare l'esercizio del potere di fatto sulla cosa. Nel caso concreto, tale requisito non è stato ritenuto sussistente.
Quanto alla presunta violazione delle distanze legali, il Tribunale ha notato che l'impianto pubblicitario era collocato su suolo pubblico, con conseguente impossibilità di applicare l'articolo 873 c.c.
Il Tribunale ha inoltre escluso che potesse rilevare l'asserita irregolarità urbanistica dell'impianto. Anche qualora l'autorizzazione amministrativa fosse illegittima, ciò non basterebbe a fondare la tutela possessoria, poiché tale tutela presuppone comunque una lesione del possesso, che nel caso concreto non è stata dimostrata.
Il Giudice ha richiamato il principio secondo cui, se le distanze sono rispettate o non applicabili, il vicino non può chiedere la riduzione in pristino neppure in presenza di un'opera abusiva.
Parimenti irrilevante è stata ritenuta la doglianza relativa al decoro architettonico. Tale concetto, ha ricordato il Giudice, rileva solo come limite alle innovazioni deliberate dall'assemblea condominiale, non come parametro per valutare manufatti collocati sulla pubblica via. Inoltre, dalle fotografie prodotte non emergeva alcun apprezzabile peggioramento dell'estetica dell'edificio.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, nonché il condominio, al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun resistente, liquidate in € 3.620,00 oltre accessori.
Considerazioni conclusive
La decisione si fonda sul principio, ribadito dal Tribunale, secondo cui l'art. 873 c.c. non trova applicazione per le opere collocate su suolo pubblico. Le costruzioni realizzate su suolo pubblico non sono soggette nemmeno alla disciplina delle distanze dettata dal D.M. 1444/1968 (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 13/02/2023, n. 1489).
Del resto, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 ss c.c. e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione giuridica di "costruzione", sebbene non si identifichi con quella di edificio, si estenda a qualsiasi manufatto che, indipendentemente dal livello di posa, di elevazione e di destinazione, abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, a condizione, però, che l'opera sia di entità, consistenza e volume tali da essere idonea ad intercettare aria e luce (Cass. n. 16722/2018).
Un cartellone pubblicitario non possiede queste caratteristiche e non può essere assimilato a una costruzione ai fini delle distanze legali.
Da qui la conclusione del Tribunale: il proprietario frontista non ha un diritto soggettivo alla distanza, ma soltanto un interesse di fatto all'uso normale della strada (visuale, accesso).
La lesione di tale interesse non integra molestia possessoria e non consente di attivare la tutela ex art. 1170 c.c. Il ricorso, quindi, non poteva che essere rigettato.
In ogni caso il Tribunale ha escluso che i ricorrenti potessero ottenere tutela possessoria per le difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori di manutenzione o per l'impossibilità di collocare targhe professionali sulla facciata.
Tali questioni, secondo il giudice siciliano, avrebbero potuto eventualmente essere fatte valere in sede amministrativa o mediante un'azione petitoria, ma non attraverso la tutela possessoria invocata.
