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L'abbattimento degli alberi deciso da alcuni condomini senza assemblea è illegittimo ma il danno va dimostrato

Il taglio delle piante comuni richiede una decisione assembleare, mentre il risarcimento presuppone la prova concreta del pregiudizio subito.

CondominioWeb Lex AI 
20 Apr. 2026

Il taglio di alberi radicati in un'area comune non può essere deciso dai singoli condomini, neppure se rappresentano la maggioranza delle quote, ma richiede una previa decisione dell'assemblea. Quando, però, l'istruttoria dimostra che le piante erano già gravemente compromesse, l'illegittimità dell'iniziativa assunta fuori sede assembleare non comporta, di per sé, il risarcimento del danno in favore del condomino dissenziente.

In questo quadro si colloca il Tribunale di Verona, sentenza n. 771 del 14 aprile 2026, che ha accertato l'illegittimità del taglio di sei palme collocate nel giardino comune, ma ha rigettato le domande risarcitorie per difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il punto centrale della motivazione non è l'unanimità, invocata dall'attore, bensì la necessità della previa convocazione e deliberazione assembleare; tanto che il giudice ha espressamente ritenuto che, se l'assemblea fosse stata convocata, avrebbe potuto adottare legittimamente la decisione di abbattimento.

La vicenda

Un condomino, proprietario di un'unità al piano terra di un fabbricato composto da quattro unità immobiliari, ha agito per ottenere l'accertamento della responsabilità di una comproprietaria in relazione al taglio di sei palme ad alto fusto presenti nel giardino comune alle parti in causa, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.

Secondo l'attore, le piante erano state abbattute su iniziativa della convenuta e della sorella, senza previa deliberazione condominiale e senza ragioni di necessità e urgenza; inoltre, l'intervento era avvenuto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. La convenuta ha resistito sostenendo, in sintesi, che le palme fossero malate da tempo a causa del punteruolo rosso, che alcune fossero già morte e che la decisione fosse stata assunta con la sorella, titolare con lei della maggioranza delle quote. Ha poi chiesto la chiamata in causa della sorella, che si è costituita aderendo alle stesse difese.

La decisione

Il Tribunale ha anzitutto ricostruito la natura del rapporto condominiale, respingendo la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe stato un vero condominio. Richiamando il principio secondo cui il condominio "sorge ipso iure et facto", il giudice ha osservato che il cortile era documentalmente indicato come ente comune e che, in mancanza di titolo contrario, rientrava tra le parti comuni del fabbricato. Ne conseguiva che la decisione sul taglio delle palme non poteva essere assunta da due sole condomine, ma doveva passare dall'assemblea (si veda anche abbattimento di alberi di alto fusto).

Il passaggio decisivo della motivazione è espresso con particolare chiarezza: "la decisione di procedere al taglio delle piante non sia stata adottata legittimamente, non essendo stata preceduta dalla previa convocazione e deliberazione di assemblea condominiale". Né, secondo il Tribunale, ricorrevano ragioni di urgenza incompatibili con i tempi della convocazione, poiché la stessa difesa aveva sostenuto che lo stato di compromissione delle piante durasse da anni.

L'accertata illegittimità dell'iniziativa, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a fondare il risarcimento. Sul piano patrimoniale, il giudice ha valorizzato il principio per cui l'abbattimento di alberi comuni, se giustificato dalle loro condizioni e purché non arrechi pregiudizio all'estetica del fabbricato e all'amenità dei luoghi, non integra necessariamente un'innovazione vietata; anzi, in presenza di alberi pericolanti o gravemente malati, può ricadere nell'ambito della manutenzione delle cose comuni.

In questa prospettiva il Tribunale ha attribuito rilievo determinante alle prove testimoniali. Il giardiniere che aveva eseguito il taglio ha riferito che le palme erano secche; un altro teste, anch'egli giardiniere, ha dichiarato di aver riscontrato in tutte la presenza del punteruolo rosso, precisando che erano comunque destinate a seccarsi e morire. Persino una teste dell'attore, pur ricordando la presenza di un ciuffo verde, ha descritto le palme come non particolarmente belle e collocate in un giardino trascurato. A conforto di tale ricostruzione, la sentenza richiama anche l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico della convenuta, nella quale si era dato atto della buona fede dell'indagata e dello stato delle piante.

Da qui la conclusione, altrettanto significativa, secondo cui "ove l'assemblea condominiale fosse stata convocata, avrebbe potuto essere assunta legittima delibera di loro abbattimento". Proprio per questo il Tribunale ha escluso che il taglio avesse arrecato all'attore un danno patrimoniale risarcibile, tanto meno parametrabile al costo di nuove piante. Il richiamo all'ordine comunale di ripristino dei luoghi, impartito per il profilo paesaggistico-amministrativo, non è stato ritenuto decisivo sul piano civilistico.

È stata poi respinta anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La mera circostanza che i figli dell'attore giocassero nel giardino e fossero affezionati alle palme non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un pregiudizio morale. Il giudice ha inoltre qualificato come tardiva, perché introdotta soltanto nella comparsa conclusionale di replica, l'allegazione secondo cui le palme avrebbero avuto una funzione identitaria del luogo e inciso sulla dimensione relazionale ed emotiva della fruizione del giardino.

Il dispositivo, quindi, accerta la responsabilità della convenuta, in accordo con la sorella, per il taglio delle sei palme, ma rigetta integralmente le domande risarcitorie; le spese sono compensate per reciproca soccombenza e vengono respinte anche le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2004, n. 19829: il condominio sorge ipso iure et facto nel momento in cui l'originario proprietario aliena la prima unità immobiliare; tra i beni comuni, in difetto di titolo contrario, rientra anche il cortile.
  • Cass. civ., sez. II, ord. 1 marzo 2023, n. 6136: l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti integra un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione, con conseguente esclusione di automatismi in tema di unanimità.
  • Cass. civ., sez. II, ord. 4 giugno 2024, n. 15573: l'abbattimento di alberi condominiali, salvo pregiudizio all'estetica del fabbricato e all'amenità dei luoghi, può formare oggetto di legittima deliberazione assembleare; la decisione valorizza, inoltre, il limite dell'art. 1102 c.c. rispetto a iniziative individuali incidenti sul bene comune.
  • Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 gennaio 2024, n. 292: in un'ipotesi di alberi di alto fusto non concretamente pericolanti, l'abbattimento è stato considerato rimedio estremo, con valorizzazione di un criterio più rigoroso sul piano deliberativo.
  • Trib. Potenza, 4 marzo 2026, n. 586: in assenza di prova di una malattia irreversibile o di un pericolo imminente, la soppressione di alberi comuni è stata letta come eliminazione di un bene comune, con applicazione di un regime deliberativo più rigoroso rispetto ai casi di effettiva pericolosità.

Considerazioni conclusive

L'eliminazione di alberi collocati su un bene comune appartiene alla competenza dell'assemblea e non può essere surrogata dall'iniziativa di singoli partecipanti, anche se titolari della maggioranza delle quote. In questa direzione si muovono il principio sulla nascita del condominio e sulla natura comune del cortile, ma anche l'elaborazione più recente che distingue il taglio arbitrariamente eseguito dal singolo dall'abbattimento deliberato per finalità coerenti con la gestione della cosa comune. Sul versante dell'iniziativa individuale, può vedersi anche taglio individuale di alberi comuni e limiti dell'art. 1102 c.c..

La linea interpretativa non è però indifferenziata. Cass. n. 6136/2023 e gli arresti che ne seguono riconducono l'abbattimento nell'area della manutenzione quando la pericolosità o il grave deperimento siano concretamente accertati; per un approfondimento, v. alberi pericolanti come manutenzione. Più rigorose sono invece le decisioni che, in presenza di alberi sani o non provati come pericolosi, leggono il taglio come soppressione di un bene comune e richiedono un diverso livello deliberativo: in tal senso v. abbattimento di alberi non pericolanti; come chiarito anche da alberi sani e quorum più rigorosi.

La sentenza veronese si colloca sul crinale tra questi due filoni. L'autotutela dei condomini è censurata perché manca la previa deliberazione assembleare, ma il risarcimento viene escluso poiché l'istruttoria ha dimostrato che le palme erano già compromesse e che, se l'assemblea fosse stata convocata, l'abbattimento avrebbe potuto essere deliberato legittimamente. Ne esce confermata una distinzione pratica essenziale: l'illegittimità del procedimento decisionale non si traduce automaticamente in danno risarcibile, mentre la sorte dell'abbattimento dipende dalla prova concreta dello stato delle piante e dalla sua riconducibilità, caso per caso, alla manutenzione oppure alla soppressione di un bene comune.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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