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L'abbattimento di alberi pericolanti è un intervento di manutenzione, non innovazione

Se il taglio è giustificato da esigenze di sicurezza supportate da valutazioni tecniche, la delibera tende a rientrare nella manutenzione e non richiede il consenso di tutti.

CondominioWeb Lex AI 
17 Gen. 2026

L'abbattimento di alberi nelle aree comuni è spesso terreno di conflitto tra condomini, soprattutto quando il dissenso riguarda la qualificazione dell'intervento (manutenzione o innovazione) e, di riflesso, le maggioranze richieste in assemblea. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 (R.G. 1486-1/2025) il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'istanza di sospensione di delibere che disponevano il taglio di pini marittimi, ribadendo che la rimozione di alberi ritenuti pericolanti rientra nella manutenzione delle cose comuni e non nelle innovazioni, con conseguente esclusione dell'unanimità.

L'ordinanza è inoltre di interesse perché chiarisce (i) come si inquadra correttamente, sul piano processuale, la domanda cautelare proposta in corso di causa e (ii) quali siano i limiti del controllo giudiziale quando la contestazione investe, più che vizi della delibera, la bontà tecnica della scelta assembleare.

La vicenda

Una condomina ha agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità o l'annullamento di due delibere condominiali (8 giugno 2024 e 22 giugno 2025), oltre al risarcimento dei danni. Con la prima delibera era stato conferito mandato all'amministratore di dare attuazione a una perizia che individuava alcune piante da abbattere per ragioni di sicurezza. In esecuzione della perizia sono stati abbattuti cinque pini marittimi su sette complessivi; con la seconda delibera è stato disposto l'abbattimento delle ulteriori due piante indicate dal tecnico.

Dopo l'instaurazione della causa, l'assemblea ha confermato il precedente deliberato con ulteriore decisione (4 ottobre 2025), conferendo espresso mandato all'amministratore "di dar corso al taglio" delle ultime due piante; tale delibera non è stata impugnata in questa sede.

La condomina ha quindi proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, chiedendo in via d'urgenza la sospensione delle tre delibere "nella parte in cui dispongono l'abbattimento di pini, di alberi e la piantumazione di nuove essenze in aree diverse da quelle originarie".

A sostegno della domanda cautelare, l'istante ha dedotto, in sintesi, che: (a) le decisioni sarebbero nulle perché adottate senza unanimità; (b) una perizia di parte avrebbe valutato diversamente la propensione al cedimento delle piante rispetto a quella commissionata dal condominio; (c) la scelta sarebbe stata in realtà dettata da esigenze diverse dalla sicurezza (in particolare, esigenze di parcheggio).

La decisione

Il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

In primo luogo, il giudice ha rilevato la natura residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c. e ha quindi riqualificato l'istanza come domanda di sospensione ex art. 1137, comma 3, c.c., trattandosi di richiesta proposta in pendenza del giudizio di impugnazione delle delibere.

Sul piano sostanziale, l'ordinanza afferma che l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti integra manutenzione e non innovazione:

"l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c." (Cass. n. 6136/2023)

Ne consegue che non era richiesta l'unanimità e, nel caso concreto, il Tribunale evidenzia anche che le delibere erano state assunte con voto favorevole della quasi totalità dei condomini, rappresentanti ben oltre 750 millesimi.

Quanto ai vizi radicali, l'ordinanza osserva che non sono stati dedotti ulteriori profili di nullità oltre alla (infondata) pretesa di unanimità:

"Non sono stati dedotti altri ipotetici motivi di nullità delle deliberazioni ('… mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" …'; Cass. SS.UU. n. 9839/2021)."

La contestazione, infatti, investiva soprattutto la fondatezza tecnica delle valutazioni di pericolosità e proporzionalità dell'abbattimento; sul punto il Tribunale richiama il passaggio (tratto dalla motivazione della giurisprudenza citata) in cui si sottolinea la necessità di rigore nell'accertamento della pericolosità:

"… la tutela dell'ambiente (anche nell'interesse delle future generazioni) impone - non solo dal momento dell'ingresso esplicito in Costituzione (con il nuovo terzo comma dell'art. 9, introdotto nel 2022) - rigore nell'accertamento della pericolosità degli alberi e proporzionalità nell'individuare le misure idonee a contrastarla …"

Tuttavia, precisa l'ordinanza, tali censure attengono al merito della scelta assembleare e non si sono tradotte in allegazioni di illegittimità: non sono state dedotte violazioni formali o procedurali, né violazioni di legge o del regolamento; in particolare, non è stato allegato il difetto delle necessarie autorizzazioni pubbliche, anche paesaggistiche, o la violazione di prescrizioni ambientali.

Quanto alla prospettata deviazione di scopo (esigenze di parcheggio), il Tribunale esclude l'eccesso di potere, valorizzando il mandato preventivo conferito all'amministratore di attenersi alle prescrizioni peritali:

"… l'assemblea aveva dato un mandato preventivo all'amministratore di dare esecuzione alle prescrizioni della perizia, per cui si era rimessa anticipatamente alle valutazioni di un tecnico esclusivamente finalizzate alla valutazione della stabilità delle piante."

Infine, una volta esclusa la violazione di legge e l'eccesso di potere, il Tribunale ribadisce i limiti del sindacato giudiziale:

"Esclusa l'ipotizzabilità della violazione di legge o dell'eccesso di potere, non sarebbe ammesso un sindacato sull'opportunità o convenienza della soluzione adottata, perché il controllo giurisdizionale è esclusivamente limitato a stabilire se la decisione collegiale abbia rappresentato il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea" (Cass. n. 12932/2022)

I riferimenti giurisprudenziali

Considerazioni conclusive

Dalla motivazione emerge una linea netta: quando l'assemblea dispone l'abbattimento di alberi qualificati come pericolanti sulla base di un accertamento tecnico, la scelta viene ricondotta alla manutenzione delle cose comuni (e non alle innovazioni), con esclusione dell'unanimità e con applicazione delle maggioranze ordinarie previste dal codice civile, ferma la verifica della regolare costituzione e deliberazione dell'assemblea nel caso concreto.

È altrettanto centrale il passaggio, di taglio "processuale-probatorio", secondo cui non basta contrapporre una diversa lettura peritale per ottenere la sospensione: l'ordinanza valorizza il fatto che le doglianze abbiano investito il merito della valutazione di rischio e non vizi della delibera (formali, procedurali, regolamentari o di legge), aggiungendo un elemento di particolare rilievo pratico: nel caso concreto non è stato neppure allegato il difetto di autorizzazioni pubbliche, anche paesaggistiche, o la violazione di prescrizioni ambientali.

In termini operativi, la "tenuta" della delibera passa quindi da un'istruttoria tecnica effettiva e spendibile: la Cassazione ha già sottolineato, con riferimento alla tutela dell'ambiente (art. 9 Cost., comma 3, introdotto nel 2022), l'esigenza di rigore nell'accertamento della pericolosità e di proporzionalità nella scelta delle misure, principio richiamato anche nell'ordinanza.

Resta però importante delimitare l'ambito applicativo: l'inquadramento "manutentivo" presuppone che l'abbattimento sia giustificato dalla pericolosità (o comunque da esigenze oggettive di sicurezza/stabilità). In giurisprudenza si rinvengono infatti orientamenti più restrittivi quando l'abbattimento riguarda alberi non pericolanti o quando l'intervento si traduce, in concreto, nella distruzione del bene comune per finalità diverse (ad esempio, la trasformazione dell'area verde a parcheggio): in tali ipotesi alcune pronunce richiedono maggioranze rafforzate o, nei casi-limite, l'unanimità, qualificando l'operazione come innovazione vietata o comunque come intervento eccedente la semplice manutenzione.

Analogamente, l'assenza di contestazioni su autorizzazioni e vincoli è un dato decisivo del caso concreto, ma non può essere assunto come regola generale: in presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, oppure di discipline regionali/comunali sulla tutela del patrimonio arboreo, l'acquisizione di autorizzazioni ulteriori e il rispetto di procedure pubblicistiche può diventare condizione di legittimità dell'intervento (anche a prescindere dalla maggioranza assembleare). In questa prospettiva, resta condivisibile l'attenzione pratica a verificare a monte se l'area sia soggetta a vincoli, prima ancora di discutere di quorum in assemblea.

Infine, sul versante dell'eccesso di potere, l'ordinanza chiarisce che esso potrebbe astrattamente configurarsi solo se l'abbattimento fosse deliberato con falsa deviazione della causa (sicurezza "solo apparente", esigenze reali di altra natura). Ma, una volta accertato che l'assemblea si è vincolata preventivamente alle prescrizioni di una perizia finalizzata alla stabilità delle piante, la scelta resta nella sfera discrezionale del consesso e non è sindacabile per mera "convenienza", nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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