Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Abbattimento alberi condominiali e quorum

Per la Cassazione, l'abbattimento degli alberi in condominio rientra nella normale amministrazione dei beni comuni.

Avv. Marco Borriello 
22 Dic. 2023

Fatto e decisione

Gli oggetti del contendere di questa recente ordinanza della Cassazione n. 6136 del 1 marzo 2023 sono stati otto alberi facenti parte di un condominio. In particolare, secondo una risalente assemblea del 2009, contrariamente a quanto stabilito in precedenza dallo stesso consesso, le piante non dovevano essere abbattute. Il deliberato de quo era, però, impugnato.

Per un condomino, interessato all'eliminazione degli alberi ritenuti pericolosi, la decisione assembleare era viziata nel quorum. Il voto era stato espresso con una maggioranza semplice, cioè quella necessaria per l'ordinaria amministrazione dei beni comuni, in luogo di quella diversamente prevista per l'occasione.

Il mancato abbattimento delle piante, infatti, essendo consistente in un'innovazione, doveva essere deciso con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1120 cod. civ.

Inizialmente, in sede giudiziale, la descritta tesi non trovava accoglimento. In primo grado, l'assemblea impugnata era, infatti, considerata valida. Di contrario avviso, invece, risultava la successiva Corte di Appello di Roma. Per i giudici di merito, il deliberato era annullabile.

Si giungeva, dunque, dinanzi alla Corte di Cassazione per la quale la sentenza impugnata non era stata impeccabile. L'assemblea condominiale del 2009 si era, quindi, espressa correttamente. Gli Ermellini, perciò, hanno cassato la sentenza oggetto di ricorso.

La decisione della Cassazione

A proposito dei beni condominiali, nel solco della giurisprudenza sull'argomento, la Cassazione ha ricordato che si può parlare di un'innovazione allorché si sia verificato non un mutamento qualsiasi della cosa comune, ma una modificazione materiale del bene, al punto che questi risulti alterato nell'entità sostanziale o nella destinazione originaria (ex multis Cass. n. 35957/2021).

Perciò, solo in questi casi, per decidere correttamente, l'assemblea deve esprimersi nel rispetto dell'art. 1120 cod. civ. e cioè con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio (ex art. 1136 co. 5 cod. civ.).

Nell'ipotesi de quo, invece, la Cassazione ha individuato un semplice caso di manutenzione ordinaria. Per gli Ermellini, infatti, l'abbattimento o meno degli alberi in condominio rientra nella normale amministrazione dei beni comuni.

Pertanto, la decisione in merito poteva e può essere assunta con la più semplice e meno rigorosa maggioranza degli intervenuti, in seconda convocazione, che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio (ex art. 1136 co. 3 cod. civ.).

Ecco, dunque, spiegati i motivi dell'accoglimento del ricorso.

Considerazioni conclusive

La decisione in commento si inserisce nel contesto di molteplici provvedimenti sull'argomento non certo univoci nelle conclusioni.

Si ricorda, ad esempio, la risalente sentenza della Cassazione (4922/1977) per la quale l'eliminazione di un'area alberata, per creare un parcheggio, comporta mutamento e alterazione del bene comune al punto che può essere disposta con il consenso unanime dei condòmini.

Dello stesso tenore la più recente sentenza della Corte di Appello di Roma (478/2008) secondo la quale l'abbattimento di alberi, comportando l'eliminazione di un bene comune, è un'innovazione che può essere decisa soltanto con il voto favorevole di tutti i proprietari.

Nel contempo, però, con un'altra sentenza della Cassazione (15319/2011), si è invece affermato che l'eliminazione di una ridotta area alberata in luogo di una superfice destinata alla sosta non comporta alcuna innovazione vietata.

Insomma, occorre valutare caso per caso per comprendere se l'eliminazione di qualche pianta necessiti o meno di una decisione a maggioranza qualificata, dell'unanimità (vedasi in caso di pericolo alla stabilità dell'edificio) o, invece, di una maggioranza semplice.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento