Il taglio di un'essenza vegetale comune rientra nella manutenzione quando è deliberato come intervento di cura e gestione del bene condominiale, è sorretto da esigenze concrete di igiene o sicurezza e non altera l'entità sostanziale né la destinazione originaria della cosa comune.
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 1062 del 28 aprile 2026, ha confermato la validità della delibera assembleare relativa al taglio di una vite rampicante che interessava la facciata dell'edificio, escludendo che l'intervento costituisse un'innovazione soggetta ai quorum previsti per le modificazioni innovative delle parti comuni.
La decisione valorizza due profili: da un lato, la distinzione tra innovazione e intervento manutentivo; dall'altro, il limite del sindacato giudiziale sulle delibere condominiali, che resta circoscritto alla legittimità della decisione e non può tradursi in una rivalutazione dell'opportunità o della convenienza della scelta assembleare.
La vicenda
I proprietari di un appartamento avevano impugnato la decisione assembleare con cui il condominio aveva disposto il taglio di una vite rampicante collocata nel giardino comune e sviluppatasi sulla facciata dell'edificio. Secondo la loro prospettazione, la pianta era stata messa a dimora molti anni prima con il consenso degli altri condòmini e aveva assunto nel tempo una funzione di abbellimento del fabbricato.
Gli impugnanti sostenevano che l'eliminazione della vite incidesse sul decoro architettonico e dovesse essere qualificata come innovazione, con conseguente necessità di un quorum deliberativo diverso da quello utilizzato dall'assemblea. Deducevano, inoltre, la violazione del diritto di uso della cosa comune e prospettavano una finalità emulativa della delibera, ritenuta diretta a danneggiarli senza un effettivo vantaggio per il condominio.
Il Giudice di Pace aveva respinto la domanda, ritenendo legittima la deliberazione. I proprietari proponevano appello, insistendo sulla natura innovativa dell'intervento, sulla rilevanza della pianta ai fini del decoro dell'edificio e sull'asserita assenza di ragioni effettive di igiene e sicurezza.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. La motivazione muove dalla qualificazione giuridica dell'intervento deliberato dall'assemblea: il taglio del rampicante non è stato considerato una modifica sostanziale della cosa comune, ma un atto di manutenzione e gestione dello spazio condominiale.
"Il taglio di un rampicante che interessa la facciata del [condominio] costituisce un intervento di manutenzione della cosa comune e non già un'innovazione poiché quest'ultima è integrata non da qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, da quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria".
La qualificazione manutentiva è stata rafforzata dal contenuto del verbale assembleare. Il condominio non aveva deliberato l'eliminazione della vite per ragioni meramente estetiche o arbitrarie, ma aveva indicato esigenze collegate alla cura del bene comune.
"Peraltro nel verbale dell'assemblea del 20.9.2018, con cui si ratifica il taglio della vite deliberato il 14.6.2018, sono rappresentate esigenze specifiche volte al contrasto 'di diffusione di insetti e sporcizia' in ragione dell'intrico dei rami tipici di tale specie vegetale, con ciò rafforzandosi la tesi di un mero intervento di cura e gestione dello spazio condominiale. La delibera prevedeva anche, in un'ottica di ripristino del verde, la proposta alla sostituzione della vite con un roseto".
Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza sul piano dei quorum: la delibera non doveva essere assoggettata alle maggioranze previste per le innovazioni. La motivazione è netta sul punto: "La natura manutentiva e non innovativa dell'intervento per come già chiarito supra esclude che avrebbero dovuto essere adottate le maggioranze di cui all'art. 1136 comma 5 c.c."
È stata respinta anche la doglianza fondata sull'art. 1102 c.c. Il Tribunale ha ritenuto inconferente il richiamo alla disciplina dell'uso individuale della cosa comune, perché la delibera non regolava le modalità di utilizzo di una porzione comune da parte del singolo, ma disponeva un'attività di manutenzione del bene comune, rimessa alla competenza assembleare nelle forme previste dalla legge.
Quanto al regolamento sul verde, il giudice ha richiamato la disciplina comunale sugli alberi di pregio, rilevando che la pianta in questione non rientrava in quella categoria. Tale passaggio non assume valore decisivo per trasformare ogni taglio di vegetazione condominiale in attività manutentiva, ma conferma, nel caso concreto, l'assenza di uno specifico vincolo regolamentare ostativo all'intervento.
Il Tribunale ha poi escluso che la deliberazione fosse sorretta da finalità emulative. La censura è stata ritenuta priva di adeguato supporto allegatorio e probatorio, anche alla luce della proposta di sostituire l'arbusto con altra essenza meno problematica sotto il profilo della pulizia e dell'igiene.
"L'evoca funzione emulativa dello strumento deliberativo è poi rimasto privo di allegazione e riscontro probatorio. Neppure emerge il precipuo fine di ledere un diritto altrui come evincibile dalla proposta assembleare di sostituire l'arbusto con altro la cui crescita, in forza della conformazione tipica della pianta, avrebbe consentito di evitare i riscontrati disagi di pulizia e igiene".
La decisione si chiude con un ulteriore chiarimento sul controllo giudiziale delle delibere. Una volta verificata la riconducibilità dell'intervento alla manutenzione e l'assenza di vizi di legittimità, non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'assemblea.
"L'opportunità e la convenienza della delibera esula infatti dallo scrutinio giurisdizionale", poiché "il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere [...] non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito".
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. II, ord. 1 marzo 2023, n. 6136: richiamata dal Tribunale per il criterio distintivo tra modificazione e innovazione. L'innovazione in senso tecnico non coincide con qualunque mutamento della cosa comune, ma richiede una modificazione materiale idonea ad alterarne l'entità sostanziale o a mutarne la destinazione originaria. In materia di alberature, l'abbattimento di piante ritenute pericolanti può essere ricondotto alla manutenzione delle cose comuni.
- Cass. civ., sez. VI-2, ord. 25 febbraio 2020, n. 5061: il controllo giudiziale sulle delibere condominiali è limitato alla legittimità, all'osservanza della legge e del regolamento, nonché all'eventuale eccesso di potere; non comprende la valutazione della convenienza o dell'opportunità della gestione assembleare, salvo i casi in cui la delibera arrechi un grave pregiudizio alla cosa comune.
- Trib. Potenza, 4 marzo 2026, n. 586: l'abbattimento di alberi condominiali sani o non provati come pericolanti non può essere giustificato da motivazioni generiche, estetiche o meramente prudenziali; in assenza di una malattia irreversibile o di un pericolo imminente, la soppressione del bene comune richiede un diverso e più rigoroso scrutinio.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 gennaio 2024, n. 292: in materia di abbattimento di alberi comuni non pericolanti, la decisione assembleare richiede un rigoroso accertamento delle ragioni che rendono necessario l'intervento, non potendo l'eliminazione del bene comune essere giustificata da motivazioni generiche o non proporzionate.
- Trib. Savona, 24 luglio 2024, n. 605: la delibera maggioritaria di abbattimento di un albero comune non assistita da un rischio attuale tale da imporne l'eliminazione è stata ritenuta invalida, valorizzando la necessità di una prova concreta della pericolosità o dell'impossibilità di adottare misure meno radicali.
Considerazioni conclusive
La rimozione di un'essenza vegetale comune è riconducibile alla manutenzione quando serve alla cura del bene condominiale, conserva la destinazione della cosa comune ed è sostenuta da esigenze concrete di igiene, sicurezza o gestione. In tale ambito non operano i quorum propri delle innovazioni, perché manca quella trasformazione sostanziale del bene che costituisce il presupposto applicativo della disciplina innovativa.
La soluzione si allinea al criterio espresso da Cass. civ., sez. II, ord. 1 marzo 2023, n. 6136: la qualificazione dell'intervento dipende dall'incidenza effettiva sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, non dalla semplice presenza di una modificazione materiale. Se il taglio o l'abbattimento risponde a una funzione conservativa o gestionale, la delibera resta nell'area della manutenzione; sul punto, per un approfondimento, v. abbattimento alberi condominiali e quorum.
Gli arresti di merito relativi agli alberi sani o non pericolanti non esprimono un contrasto frontale, ma delimitano il perimetro della regola. Trib. Potenza, 4 marzo 2026, n. 586, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 gennaio 2024, n. 292 e Trib. Savona, 24 luglio 2024, n. 605 valorizzano situazioni diverse, nelle quali l'eliminazione del bene comune non era adeguatamente giustificata da un pericolo attuale, da una patologia irreversibile o da una necessità tecnica proporzionata. In questi casi l'abbattimento tende a essere letto come intervento radicale sulla cosa comune e non come mera manutenzione; in tal senso, v. anche abbattimento di alberi sani e unanimità, abbattimento di alberi non pericolanti e limiti assembleari e delibera nulla per albero non pericoloso.
La distinzione passa quindi per la funzione concreta dell'intervento, per la prova delle ragioni poste a fondamento della delibera e per l'effetto della rimozione sulla cosa comune. Nel caso deciso, il verbale assembleare indicava esigenze di contrasto alla diffusione di insetti e sporcizia, la vite era sostituibile con altra essenza vegetale e non era stata provata una finalità esclusivamente lesiva nei confronti dei proprietari dissenzienti. Entro questi presupposti, la delibera è stata correttamente ricondotta alla manutenzione della cosa comune e sottratta al regime deliberativo delle innovazioni.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
