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Superbonus senza pensieri con la clausola risolutiva espressa

Se inserita nel contratto di appalto, la parte che ha subito l'inadempimento dell'altra può ottenerne velocemente la risoluzione.

Avv. Gianfranco Di Rago 
24 Lug. 2025

Superbonus: con la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di appalto le parti, committente e impresa appaltatrice, sono in una botte di ferro nel caso di inadempimento dell'altro contraente. Una clausola siffatta attribuisce infatti alle parti il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte senza doverne provare l'importanza.

Si tratta, evidentemente, di una grande facilitazione processuale, essendo sufficiente che la parte nel cui interesse tale clausola è stata pattuita dichiari di volersene avvalere mediante una dichiarazione in tal senso inviata alla controparte. Questo il meccanismo illustrato dal Tribunale di Lodi nella recente sentenza del 16 luglio 2025.

Fatto e decisione

Nella specie era stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Lodi aveva ingiunto a un condominio il pagamento di una somma di denaro a favore di un'impresa edile sulla base di un contratto di appalto per la realizzazione di opere di rifacimento facciate con il Bonus 90% e di opere di riqualificazione energetica con il Superbonus 110%. Quest'ultimo aveva domandato, in via principale, la revoca del provvedimento monitorio, a tal fine eccependo la nullità della clausola risolutiva espressa azionata dalla società appaltatrice nonché la mancata pattuizione di penali per il caso di inadempimento, e, in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento della stessa e la conseguente restituzione delle somme versate.

Nei predetti contratti di appalto le parti avevano espressamente inserito una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento sia dell'impresa appaltatrice sia del condominio committente. Tale disposizione contrattuale, come evidenziato dal Tribunale, doveva essere letta in combinato con altra clausola che, nel disciplinare gli obblighi e gli oneri del committente, stabiliva che erano a carico del medesimo tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni, necessari per la realizzazione dei lavori.

Quindi, secondo il Giudice, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, le clausole risolutive espresse di cui sopra non erano affatto generiche, dovendo al contrario essere lette unitamente alle altre disposizioni contrattuali che individuavano specificamente gli oneri a carico del committente.

A fronte di ciò il Tribunale ha quindi ritenuto che la società appaltatrice avesse legittimamente comunicato al condominio la risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento del committente, avendo quest'ultimo omesso la trasmissione della documentazione necessaria per istruire la pratica connessa alla fruizione dello sconto in fattura, come viceversa imposto dai contratti di appalto.

Il Giudice ha infatti evidenziato che laddove venga azionata la clausola risolutiva espressa il creditore deve provare unicamente la fonte da cui discende il suo diritto, allegandone la violazione, mentre non serve che egli provi la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., dal momento che le parti, nello stipulare la clausola, hanno valutato - a priori - come grave le circostanze per cui ne prevedono l'operatività.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., infatti, laddove la parti abbiano espressamente stabilito che il contratto si risolve nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo determinate modalità, "la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

Nulla risultava invece dai predetti contratti in relazione alla penale pure richiesta dall'impresa appaltatrice.

Considerazioni conclusive

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza.

Tale risoluzione non può essere pronunziata d'ufficio, ma esige che la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita dichiari di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia, che può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale (cfr. Cass. civ., 5/01/2005, n. 167). In definitiva, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato in tal senso da parte del Giudice (cfr. Cass. civ., 17/3/2000, n. 3102)

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