La clausola risolutiva espressa è una pattuizione contrattuale che permette alle parti di un contratto di stabilire che, in caso di inadempimento di una specifica obbligazione, il contratto si risolva automaticamente. Affinché la risoluzione si verifichi di diritto è necessario che la parte interessata dichiari all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
L'art. 1456 c.c. stabilisce, infatti, che "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".
È fondamentale che la previsione contrattale identifichi chiaramente e specificamente quali inadempimenti comporteranno la risoluzione automatica del contratto.
Nel contesto del contratto di appalto, ed in particolare in caso di incarico inerente tutte quelle attività finalizzate a far conseguire al committente tutti i benefici fiscali previsti dal c.d. Superbonus 110, la clausola risolutiva espressa permette alle parti di prevedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento di specifiche obbligazioni, come il mancato rispetto di determinate fasi di lavorazione o il superamento di scadenze temporali, divenendo uno strumento molto utile per tutelare il committente da possibili inadempimenti dell'impresa.
È accaduto proprio ciò di cui sta parlando nella vicenda portata al vaglio del Tribunale di Brescia confluita in una recente sentenza del 19 giugno 2025 che ha accertato la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato tra un Condominio ed un'impresa edile in considerazione dell'avveramento del fatto previsto come risolutivo del rapporto, ossia dell'inadempimento da parte dei General Contractors delle attività contrattualmente previste, nel termine utile per consentire al Condominio di poter fruire delle agevolazioni di cui al c.d. "superbonus 110%".
Fatto e decisione
Un Condominio aveva conferito incarico ad una società edile di eseguire tutte le attività necessarie a far conseguire i benefici fiscali previsti dal c.d. Superbonus 110, per l'esecuzione di opere straordinarie di intervento sullo stabile condominiale.
Nel contratto era stata stabilita la clausola in forza della quale, in caso di mancato buon fine dell'incarico legato al General Contractor, la società avrebbe interamente rimborsato la relativa parcella pattuita quale compenso per le attività specificate nella proposta contrattuale.
A fronte della comunicazione dell'impossibilità per i General Contractors di dare garanzie dell'esecuzione dei lavori, l'Amministratore chiedeva, mediante pec, la restituzione di quanto versato per il compenso pattuito, manifestando in tal modo la chiara ed univoca volontà del Condominio di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto.
Il Condominio, pertanto, agiva in giudizio chiedendo al Tribunale di dichiarare risolto di diritto ex art.1456 c.c. il contratto concluso con la società resistente con condanna della stessa alla restituzione della somma pagata a titolo di compenso per l'incarico stabilita in contratto o in alternativa di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della resistente con condanna alla restituzione del compenso pagato.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo e giustificato il ricorso alla clausola risolutiva espressa da parte del Condominio a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni riconducibili ai General Contractors cioè l'esecuzione dei lavori nel termine utile per consentire al Condominio di poter usufruire delle agevolazioni di cui al c.d. "superbonus 110%"; conseguentemente, accertata la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato tra le parti, ha condannato parte resistente a restituire a parte ricorrente quanto versato per il compenso pattuito.
Considerazioni conclusive
Il General Contractor è un professionista o un'impresa che si occupa della gestione complessiva di un progetto di costruzione o ristrutturazione, coordinando tutte le fasi del progetto e tutte le figure professionali coinvolte nei lavori.
Ha, dunque, competenza in vari settori, edilizio, economico e giuridico, al fine di controllare sia i processi costruttivi che gli aspetti organizzativi e gestionali dei lavori, occupandosi anche di tutte quelle procedure burocratiche necessarie per poter svolgere gli interventi edili.
Il ruolo del General Contractor ha assunto grande importanza con l'introduzione del Superbonus 110% proprio a causa della complessità degli adempimenti necessari per gestire l'intera pratica, dalla progettazione alla completa realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico e sismico.
È, pertanto, necessario redigere un contratto dettagliato specificando chiaramente costi, standard qualitativi, tempi e responsabilità posto che l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del General Contractor può causare la perdita dell'agevolazione fiscale per il committente.
In tal senso, può essere opportuno inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa", ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile; in questo modo, al verificarsi di specifici inadempimenti dell'appaltatore previsti in contratto, il committente potrà decidere di attivare tale clausola inviando alla controparte la sua dichiarazione di volersene avvalere, con la conseguenza che il contratto si intenderà risolto di diritto.
È ciò che è accaduto nel caso di specie ove nel contratto era indicato, quale motivo di risoluzione, il mancato buon fine della pratica per "motivi legati al General Contractor" e quindi l'inadempimento delle obbligazioni riconducibili a questo soggetto, cioè l'esecuzione dei lavori nel termine utile per consentire al Condominio di poter usufruire delle agevolazioni di cui al c.d. "superbonus 110%", con conseguente diritto per il Condominio committente alla restituzione della parcella pattuita.
In particolare, in contratto era stato garantito ai condomini l'esecuzione delle attività prodromiche ai lavori secondo un preciso calendario e la data di fine lavori; tali tempi avrebbero consentito al Condominio di fruire delle agevolazioni del Superbonus 110%.
Il mancato svolgimento di qualsivoglia attività da parte dei General Contractors, con conseguente impossibilità, di esecuzione delle opere nei termini utili per l'ottenimento del "Superbonus 110%", ha legittimamente indotto il Condominio ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto con conseguente risoluzione di diritto e restituzione del compenso che il Condominio aveva versato nei tempi pattuiti.
