Le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.
L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce pertanto un inadempimento - o un inesatto adempimento - agli obblighi derivanti, in capo al gestore del servizio idrico integrato, dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 314 del 2 luglio 2025 ha confermato il diritto alla riduzione del corrispettivo mediante applicazione al contratto di somministrazione, delle disposizioni dettate in tema di garanzia per i vizi nella vendita.
Fatto e decisione
Un condominio citava in giudizio il gestore idrico chiedendo al Tribunale adito di accertare l'inadempimento da parte del predetto dell'obbligo di fornire acqua potabile e per l'effetto di dichiarare non dovuta la somma risultante dalle fatture, tenendo conto di quanto versato negli anni con eventuale condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva: che l'acqua fornita all'utenza condominiale era non potabile come dichiarato da ordinanze comunali e che, ciò nonostante, il gestore aveva emesso fatture come se l'acqua fosse potabile; di aver richiesto l'applicazione della tariffa prevista per uso domestico residenziale anziché non residenziale rimasta tuttavia inevasa; che la somma pretesa non era dovuta tenendo anche conto di quanto versato negli anni.
Si costituiva in giudizio il gestore idrico il quale contestava la domanda chiedendone il rigetto sostanzialmente eccependo la correttezza della tipologia tariffaria applicata in quanto indicata in sede di stipula del contratto con l'utente nonché l'inapplicabilità di riduzioni tariffarie per la non potabilità dell'acqua.
Istruita la causa attraverso prove documentali e CTU, il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando la non debenza di alcuna somma da parte del Condominio in considerazione della rideterminazione del credito effettuata dall'ausiliario, interamente saldato.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto che l'acqua fornita all'utente era priva dei requisiti di potabilità; che il gestore aveva applicato erroneamente la tariffa prevista per "uso domestico non residenziale", rettificata solo in corso di causa; che il credito dovuto era quello determinato dal CTU tenendo conto della tariffa per "uso residenziale" al netto delle riduzioni dovute alla non potabilità dell'acqua, somma interamente saldata dal Condominio.
Considerazioni conclusive
L'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975 prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per l'acqua non potabile. Tale disciplina non è più in vigore essendo stata superata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che regolano la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico.
Tuttavia, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua l'utente ha comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 cod. civ.) e privo delle qualità imposte da precise disposizioni normative e contrattuali.
Le norme in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta sono, infatti, pacificamente ritenute applicabili al contratto di somministrazione in quanto siano con esso compatibili, ai sensi dell'art. 1570 codice civile.
La non potabilità dell'acqua, comprovata dalle ordinanze comunali, configura un inadempimento del gestore con conseguente diritto dell'utente alla riduzione del prezzo.
Il Tribunale, pertanto, pur riconoscendo la sopravvenuta abrogazione del provvedimento CIP n.26/1975 che prevedeva una riduzione del 50% del corrispettivo in caso di acqua non potabile, lo ha utilizzato come parametro di riferimento applicandolo come criterio equitativo.
La riduzione è stata applicata solo alla tariffa acquedotto ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non sono relative alla qualità dell'acqua erogata.
A fronte dell'allegazione di un inadempimento è onere del debitore provare di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato dal caso fortuito o non è comunque a lui imputabile.
Ciò considerato, a fronte delle ordinanze sindacali (prova della non conformità dell'acqua ai parametri imposti dalla legge) è onere del gestore idrico provare che invece l'acqua erogata è idonea al consumo umano, o che le ordinanze si riferiscono a zone del territorio comunale diverse da quelle in cui è ubicata l'utenza, o comunque il momento in cui la somministrazione ha ripreso a rispettare i parametri violati (anche solo producendo le ordinanze di revoca del divieto di utilizzo).
