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Fornitura di acqua non potabile: diritto del condominio alla riduzione del prezzo

Il condominio può ottenere una riduzione proporzionale del prezzo se viene accertata la fornitura di acqua non potabile, applicando criteri equitativi in base alle concrete circostanze e alle prove raccolte.

CondominioWeb Lex AI 
30 Lug. 2025

Il contratto di somministrazione, disciplinato dall'art. 1559 c.c., prevede che una parte si obblighi, verso corrispettivo di un prezzo, a fornire all'altra, per un certo periodo di tempo, cose determinate solo nel genere. L'oggetto tipico di tale contratto è rappresentato da beni fungibili (ad esempio, acqua, gas, energia elettrica) da fornire in più riprese.

La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti normativamente previsti costituisce un inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tale principio è stato espressamente riaffermato dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari con la sentenza n. 250 del 9 luglio 2025.

La vicenda

Un condominio aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata dalla società erogatrice relativa alla fornitura idrica dell'immobile ad uso abitativo. Il condominio lamentava la erroneità delle tariffe applicate (uso non domestico) e la non potabilità dell'acqua, chiedendo la nullità dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la restituzione dell'indebito maggior pagamento effettuato negli anni 2009/2015 per un importo pari a € 25.000,00.

La società erogatrice si era costituita contestando integralmente le domande e chiedendone il rigetto.

A seguito dell'istruttoria svolta mediante prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio (CTU), il Tribunale aveva rigettato sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale del condominio, confermando l'ingiunzione e condannando l'attore alle spese processuali e a quelle della CTU.

La decisione

I giudici di primo grado avevano ritenuto corretta l'applicazione della tariffa "ad uso non domestico", rilevando altresì che non fosse stata dimostrata la non potabilità dell'acqua.

In sede di gravame, la Corte d'Appello ha confermato la correttezza delle tariffe applicate: "Avendo in tale contratto sia il precedente gestore che la società attuale sempre applicato la tariffa ad uso 'non domestico' e l'utente mai proposto alcuna richiesta di variazione contrattuale né contestato l'applicazione, sia l'ordinanza ingiunzione sia le precedenti fatture risultano corrette".

Tuttavia, sulla questione della potabilità dell'acqua, la Corte ha accolto i motivi d'appello del condominio. È stato infatti accertato che "la società erogatrice è rimasta inadempiente, avendo fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile)", come comprovato dalle ordinanze sindacali prodotte dal condominio per i periodi dal 2009 al 2015 (escluso il 2012).

I giudici hanno richiamato il quadro normativo vigente: "L'acqua immessa in rete deve essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31; art. B.2 Regolamento Servizio Idrico Integrato)". La fornitura di acqua priva dei requisiti richiesti integra quindi inadempimento contrattuale.

Sul piano delle conseguenze giuridiche: "L'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato". La Corte ha precisato che "la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri equitativi è consentito ai sensi dell'art. 1226 c.c.".

In assenza di criteri legali vincolanti (essendo abrogata la disciplina amministrativa che prevedeva una riduzione fissa), è stata disposta una decurtazione del 50% della sola voce "idrico" nelle fatture relative ai periodi accertati come caratterizzati da non potabilità ("Sarà obbligo della società erogatrice provvedere alla rideterminazione degli importi delle fatture dall'1.8.2011 al 31.8.2015 (escluso l'anno 2012), decurtando al 50% la voce 'idrico' per il numero dei giorni di non potabilità dell'acqua… con compensazione di tali somme con gli importi dovuti dall'utente").

I riferimenti giurisprudenziali

Nella motivazione viene citata Cass., Ord. n. 26897/2023: "La fornitura di acqua non potabile… costituisce consegna di 'aliud pro alio', che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini previsti dall'art. 1495 c.c.".

La Corte richiama anche Cass., S.U., n. 9775/2022 e Cass., n. 25631/2017 sul tema della forma dei contratti stipulati dalle aziende speciali municipalizzate.

Considerazioni conclusive

L'arresto della Corte d'Appello evidenzia come a fronte della fornitura continuativa di acqua priva dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente - ossia priva dei requisiti fissati dal D.Lgs. n. 31/2001 - sussista il diritto alla riduzione proporzionale del corrispettivo dovuto dal condominio nei confronti del gestore idrico.

Il criterio equitativo adottato nella specie (riduzione del 50% della sola voce "idrico") trova fondamento nell'art. 1226 c.c., considerata l'abrogazione dei precedenti criteri amministrativi fissi.

L'indirizzo espresso dalla Corte appare conforme alla più recente giurisprudenza della Cassazione in materia (Cass., Ord. n. 26897/2023). Va tuttavia precisato che il criterio percentuale adottato può variare caso per caso sulla base delle circostanze concrete e delle risultanze istruttorie; inoltre, il diritto alla riduzione presuppone sempre una prova rigorosa circa i periodi effettivi di non potabilità e l'imputabilità soggettiva dell'inadempimento al gestore.

In definitiva: la fornitura continuativa di acqua non conforme ai parametri normativi comporta per il condominio il diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo pattuito; tale diritto va esercitato secondo criteri equitativi ove manchino parametri legali vincolanti ed è subordinato all'effettivo accertamento tecnico-amministrativo delle condizioni dell'acqua nei periodi contestati.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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