La vertenza che ha investito il Tribunale di Milano (ordinanza 22 maggio 2026) interessa l'azione cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promossa da un condominio contro un condomino per ottenere un ordine di inibizione dei lavori, in corso di esecuzione nella corte comune, per la installazione di una rampa propedeutica alla eliminazione delle barriere architettoniche.
In proposito, è appropriato ricordare che ogniqualvolta si instaura un procedimento cautelare occorre verificare la sussistenza di due indefettibili presupposti per l'accoglimento del provvedimento richiesto: il fumus boni juris ed il pericolum in mora.
Nello specifico, il Giudice dovrà procedere ad una compiuta disamina della ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e della documentazione posta a sostegno degli stessi, per poter valutare se dalle doglianze lamentate dal medesimo emerge, verosimilmente, l'intervenuta lesione e/o compromissione del diritto invocato a tutela della sua posizione giuridica e, contestualmente, apprezzare se esiste una situazione di irreparabilità del pregiudizio subito e subendo.
Tanto premesso, nella fattispecie in commento, appare doveroso evidenziare come sia necessario ponderare e contemperare la pretesa avanzata dal condominio con l'esigenza, concreta ed attuale, di realizzare una struttura per agevolare l'accesso all'edificio in cui è ubicato il proprio immobile e superare le barriere architettoniche esistenti.
La vicenda
Il condominio ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale lamentando l'avvenuta occupazione dell'area cortilizia comune dall'attività di cantiere occasionata dalla decisione unilaterale di un condomino di installare una rampa, all'uopo chiedendo di interrompere la prosecuzione delle lavorazioni in essere.
A fondamento della domanda promossa, il condominio ha dedotto che la creazione della rampa determina una nuova opera che altera la destinazione d'uso della corte, concretizzando così una violazione del precetto normativo di cui all'art. 1117 ter c.c., anche ed in considerazione dell'avvenuto abbattimento di alberi, senza alcuna preventiva autorizzazione.
Parimenti, il condominio ha sottolineato come, in assenza dell'adozione di un provvedimento di sospensione delle opere, il pregiudizio sofferto sarebbe irreparabile.
Il Giudice ha emesso decreto inaudita altera parte ordinando il fermo dei lavori e fissando udienza di discussione con comparizione delle parti.
Il condomino Tizio si è costituito in giudizio sollevando espresse e puntuali censure alla domanda del condominio ricorrente, chiedendone il rigetto.
In particolare, il condomino ha precisato che la realizzazione della rampa non avrebbe comportato alcun mutamento della destinazione d'uso in quanto ha, unicamente, lo scopo di consentire, a lui ed altre persone disabili che abitano nell'edificio, l'accesso al proprio appartamento, reso gravoso ed ostacolato dalla pendenza presente che determina un grave impedimento, configurando una barriera architettonica.
Parimenti, il condomino ha reso noto che tale intervento era esclusivamente a suo carico e che la sua esecuzione rispondeva, ed era conforme, alla Legge n.13/1989 ed al D.L. n. 76/2020.
Con l'ordinanza in commento, il Tribunale ha rigettato il ricorso per i motivi in appresso meglio illustrati.
Fumus boni juris e periculum in mora
E' noto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è uno strumento di natura cautelare, atipico e sussidiario, il cui accoglimento non può prescindere dalla contemporanea presenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Per quanto concerne il fumus boni juris, o apparente fondatezza della domanda, è opportuno rammentare che riguarda l'accertamento sommario da parte del Giudice in merito alla attendibile esistenza del diritto per cui si chiede tutela.
Diversamente, la nozione di "periculum in mora" attiene all'apprezzamento della esistenza di un pericolo imminente ed irreparabile, la cui mancata sospensione o interruzione degli effetti in corso, impedirebbe la concreta possibilità di attuazione del diritto riconosciuto nella futura decisione di merito a causa del ritardo nell'ottenimento di una tutela avvalendosi del giudizio di cognizione ordinaria.
In concreto, il provvedimento inibitorio richiesto risponde all'intento di garantire provvisoriamente gli effetti della successiva sentenza di merito per evitare che possano essere vanificati dal tempo necessario ad ottenerla.
Sotto tale profilo, non possiamo, dunque, ignorare che per verificare la sussistenza del periculum in mora, il Giudice dovrà individuare e riconoscere, nel caso al medesimo sottoposto, i caratteri dell'immediatezza e della irreparabilità.
Sul punto, la Giurisprudenza è concorde nell'affermare che "] è cioè necessario che almeno a livello di cognizione sommaria venga delibata la fondatezza della domanda proponenda nel giudizio di merito ("fumus boni iuris") e che il diritto azionato rischi di subire nelle more del giudizio di merito un pregiudizio imminente ed irreparabile ("periculum in mora"). In particolare, tale pregiudizio deve rivestire una duplice connotazione: precisamente, dal punto di vista temporale, deve trattarsi di un pregiudizio imminente, ovvero che rischierebbe di avverarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto; la situazione di pericolo per il diritto deve essere oggettiva, reale ed attuale; dal punto di vista contenutistico, deve trattarsi di un pregiudizio irreparabile, ovvero che non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie per equivalente o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica" (Tribunale Livorno, 12/09/2025, n. 1638).
Il caso concreto
Posto quanto sopra osservato, nella presente controversia, il Giudice non ha ritenuto fondato il ricorso, prioritariamente, per carenza del periculum in mora.
A tal riguardo, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, è emerso che gli alberi sono già stati già espiantati e non ve ne sono altri da rimuovere, motivo per cui non risulta in essere alcun pregiudizio.
Al contempo, i lavori di realizzazione della rampa non assumono il carattere della irreparabilità potendo il giudizio ordinario condannare il condomino alla rimozione della stessa con contestuale rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.
Ne deriva, che non ricorrono le condizioni della imminenza e della irreparabilità del pregiudizio, ovvero il requisito della indifferibilità ed urgenza invocato, non potendosi ipotizzare alcun pericolo del ritardo in quanto il diritto azionato potrà trovare piena tutela nel giudizio ordinario.
Ulteriormente, in ordine al fumus boni juris, è confacente rappresentare che il condominio non ha mosso alcuna censura sulle difese esposte dal condomino in relazione alle dedotte circostanze per cui la rampa è funzionale all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché sulla esistenza di tale impedimento/ostacolo, oltre alla presenza di persone disabili all'interno della compagine condominiale.
Inoltre, è utile rilevare che dal progetto depositato si evince la piantumazione di nuovi alberi al momento della conclusione dei lavori.
In ogni caso, la realizzazione della rampa, di fatto, non costituisce una innovazione, né modifica la destinazione d'uso della corte, essendo finalizzata al solo fine di agevolare l'accesso non solo del condomino, ed anche di tutti gli latri abitanti, all'edificio.
In ultimo, trattandosi di questione che attende alla eliminazione delle barriere architettoniche, l'indirizzo della Giurisprudenza è ormai consolidato nel riconoscere che "L'accessibilità dell'abitazione costituisce un valore strutturale essenziale e prevalente su considerazioni estetiche o di minore fruibilità delle parti comuni. È dunque legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., l'uso delle parti comuni da parte del singolo condomino per l'installazione, a proprie spese, di un ascensore o servoscala, finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, purché non ne derivi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o alla fruibilità per gli altri condomini. Inoltre, ai sensi dell'art.2 l. n. 13/1989, come modificato dal d.-l. n. 76/2020, non è necessaria una preventiva delibera assembleare sì che, qualora l'assemblea non si pronunci entro tre mesi dalla richiesta, l'interessato può procedere all'installazione" (Cassazione civile sez. II, 3/10/2025, n. 26702).
Ad avviso del Giudice, non può ritenersi configurato, pertanto, il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto ex art. 700 c.p.c., per cui ha rigettato il ricorso condannando il condominio al pagamento delle competenze e spese di lite in favore del condomino.
