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Il giudice non può ordinare al condominio di eseguire interventi per superare le barriere architettoniche

L'esistenza dignitosa dell'individuo è un diritto costituzionalmente garantito, che comprende anche il diritto di tutti di accedere liberamente a strutture pubbliche e private.

Avv. Adriana Nicoletti 
04 Nov. 2025

L'ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 7 ottobre 2025, ha affrontato una problematica che interessa tutti quei condomìni, già esistenti, che presentino ostacoli per la loro frequentazione, in entrata e in uscita, con riferimento a soggetti che versino in condizioni precarie dal punto di vista cerebro/motorio.

Il loro diritto di raggiungere le proprie unità immobiliari non può essere messo in discussione e deve essere tutelato, e questo ha fatto il legislatore a partire dalla legge n. 13/1989. La tutela giudiziaria, comunque, richiede attenzione nella formulazione della domanda.

Fatto e decisione

Due condomini, assegnatari di un'abitazione di edilizia popolare sita al primo piano di un edificio, ricorrevano in via d'urgenza al Tribunale chiedendo che ordinasse all'Ente di edilizia popolare, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, l'immediata realizzazione di un ascensore o di una rampa per abbattere le barriere architettoniche che gravavano sul medesimo immobile.

I ricorrenti esponevano che la propria figlia, affetta da gravissima patologia e con un quadro clinico tale da comportare il riconoscimento di invalidità totale, si trovava nella impossibilità di deambulare, essendo costretta a muoversi solo con l'uso di una carrozzina. La mancanza di ascensore e la presenza di scale obbligavano i ricorrenti a trasportare la figlia a braccia per consentirle di uscire.

L'Ente sollevava eccezione di carenza di legitimatio ad causam in quanto l'edificio, costituito da quattro unità immobiliari, era stato assegnato ad altrettanti proprietari, unici legittimati passivi all'azione.

Nel merito il convenuto affermava che la domanda doveva essere rivolta solo verso di essi, che avrebbero dovuto prestare il consenso all'intervento secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Il convenuto concludeva con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al condominio e rigetto della domanda, perché formulata in modo generico ed indeterminato.

Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti degli altri compartecipi che rimanevano contumaci, accoglieva il ricorso.

L'ordinanza del Tribunale

Con l'accoglimento del ricorso la domanda è stata riconvertita dal giudice nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un ascensore o di una rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e non come ordine al convenuto/i di eseguire un intervento, funzionale esclusivamente all'appartamento dei ricorrenti.

La decisione è il frutto della legislazione vigente in materia ed in particolare dell'art. 2, comma 2, della legge n. 13/1989 e successive modificazioni e del combinato disposto degli artt. 8, lett. c), n. 1 e 24, comma 1 della legge n. 104/1992, entrambi finalizzati ad eliminare, negli edifici anche solo privati, gli ostacoli che limitano l'accessibilità e la visitabilità degli stessi.

Interventi per i quali i soggetti interessati possono usufruire dei contributi economici previsti dalla legge.

Precisato questo il Tribunale ha riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza tanto del fumus boni iuris, in considerazione della indiscussa e grave menomazione da cui era affetta la figlia dei ricorrenti tale da renderla soggetta all'applicazione della legge n. 104/1992, quanto del periculum in mora, tenendo conto che una tutela in via ordinaria avrebbe potuto danneggiare ulteriormente la qualità di vita della disabile.

Per tali motivi il giudicante, in accoglimento della domanda, ha autorizzato i ricorrenti ad installare nell'edificio, secondo quanto richiesto, un ascensore o una rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Eliminazione delle barriere architettoniche: innovazioni utili e necessarie

Il primo intervento legislativo che ha esteso agli edifici privati le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche è la legge 9 gennaio 1989, n. 13, seguita da altre norme modificatrici ed integratrici.

Gli interventi che rientrano in tali finalità possono essere tanto la realizzazione di un ascensore in un edificio che ne è privo, quanto l'installazione di altre strutture quali servoscala o altri impianti mobili e facilmente rimovibili.

In entrambi i casi gli interventi sono qualificabili di carattere innovativo, in quanto consistono nell'aggiunta di un quid che va a modificare l'edificio condominiale, nel senso di eseguire opere che vanno ad incidere sulla struttura fisica del condominio (ad esempio, l'allargamento di porte di accesso allo stabile oppure, nel caso in cui l'ascensore sia inserito nel vano scale, il taglio e la riduzione dei gradini e quant'altro).

Pacifico, quindi, che tutte le opere necessarie per consentire tali operazioni devono essere effettuate nel rigoroso rispetto della legislazione vigente.

Altra osservazione da fare riguarda proprio l'assimilazione degli interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche alle innovazioni rispetto alle quali, tuttavia, il legislatore (art. 10 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020) ha precisato che "Le innovazioni di cui al presente comma [n.d.a. art. 2, comma 1, L. n. 13/1989] non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.

Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile".

Premesso che quando ci si trovi in queste situazioni la prima cosa che viene fatta è di chiedere all'assemblea di esprimersi in merito alla questione posta all'ordine del giorno, il legislatore, in occasione della riforma del condominio (L. n. 220/2012), ha modificato in modo restrittivo l'art. 2, comma 1, della legge del 1989, bloccando il quorum deliberativo alla maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., così eliminando la maggioranza più favorevole che la stessa legge speciale aveva introdotto (quorum diversificato per le assemblee in prima e seconda convocazione, con le maggioranze di cui all'art. 1136, commi 2 e 3, c.c.).

In pratica, poiché per prassi l'assemblea si svolge sempre in seconda convocazione il precedente quorum era dato per scontato per essere quello più favorevole per l'approvazione della delibera in questione.

La scelta del legislatore resta, ad oggi, del tutto incomprensibile e del tutto lontana dalla ratio ispiratrice della normativa del 1989, che si pone come normativa di settore.

L'autotutela del soggetto interessato ed azioni esercitabili

Per superare una decisione assembleare, che potrebbe superare il termine di tre mesi dall'istanza scritta, oppure non sortire effetti in seguito al rifiuto dei condomini non interessati all'intervento, il legislatore ha trovato il modo di garantire chi si trovi in una situazione fisica di disfavore, prevedendo una sorta di autotutela a protezione del portatore di handicap (oppure - come nel caso in esame - di chi ne esercita la potestà o la tutela), il quale può installare "a proprie spese" il servoscala, nonché le strutture mobili e facilmente rimovibili (come la piattaforma mobile, gli scivoli, le carrozzelle elettriche montascale e così via).

Una delibera di diniego che, se impugnata, avrà difficili possibilità di essere annullata considerando non solo la discrezionalità decisionale riconosciuta all'assemblea, ma anche il fatto che non vi è un obbligo giuridico a decidere in senso positivo, quanto piuttosto un dovere morale.

Per contro il diritto riconosciuto al soggetto menomato è indiscutibile perché lo afferma la legge, pur nell'imprescindibile rispetto delle relative limitazioni.

Da segnalare che è opinione consolidata, in dottrina ed in giurisprudenza, che il contenuto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 13 si estende anche all'installazione dell'ascensore, dal momento che l'intervento è finalizzato ad agevolare l'accesso agli immobili da parte di soggetti che versino in condizioni di menomazione fisica.

Diversamente l'impianto della normativa, caratterizzato dal principio della c.d. "solidarietà condominiale", verrebbe ad essere evidentemente vanificato (Cass. 26 novembre 2019, n. 30838).

Da ultimo, non vi è dubbio che, a fronte di una assenza di volontà assembleare, espressa sia in forma di inerzia che contraria, il portatore di handicap possa ricorrere allo strumento di tutela previsto dall'art. 700 c.p.c., al fine di ottenere un provvedimento che autorizzi l'esecuzione diretta e a proprie spese delle opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il diritto/potere previsto dalla legge, peraltro, rende quasi indispensabile l'utilizzo di tale mezzo non essendo legittimo oltre che non opportuno, a fronte di palesi contrasti tra i condomini, intraprendere direttamente lavori di adattamento dello stabile senza rimettere la soluzione della questione ad un giudice, che accerti la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto e l'eventuale individuazione delle modalità attuative dello stesso.

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