In tema di appalto privato, il direttore dei lavori assume una posizione di garanzia tecnica e gestionale nei confronti del committente essendo tenuto a un controllo costante, concreto e qualificato circa la corretta esecuzione dei lavori, la conformità dei materiali utilizzati al capitolato e il rispetto delle regole dell'arte.
Ne consegue che la sua responsabilità può configurarsi anche in relazione a omissioni di vigilanza e di intervento preventivo volto ad impedire che si verifichino irregolarità nell'esecuzione dell'opera.
La questione è stata affrontata dalla Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 377 del 4 maggio 2026) che - facendo applicazione dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di vigilanza attiva del direttore dei lavori oltre la semplice supervisione formale del cantiere - ha ritenuto responsabile il direttore dei lavori per non aver impedito l'utilizzo di materiali scadenti e l'esecuzione non conforme delle opere di rifacimento dei prospetti condominiali, rilevando l'assenza di un'effettiva attività preventiva e di controllo tecnico sull'esecuzione dell'appalto. Ha, inoltre, escluso il concorso di responsabilità del Condominio committente rilevando che le condotte contestate al medesimo erano prive di incidenza causale rispetto alla cattiva esecuzione delle opere.
Fatto e decisione
Un professionista incaricato della redazione del computo metrico e della direzione dei lavori di rifacimento dei prospetti di un edificio condominiale aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Messina un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio per il pagamento del compenso per l'attività svolta.
Il Condominio aveva proposto opposizione e, in via riconvenzionale, chiesto la condanna del professionista al risarcimento dei danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione professionale.
Il Giudice di Pace, ritenuta l'incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale, aveva separato la stessa dall'opposizione al D.I., rimesso le parti innanzi al Tribunale, assegnando termine per la riassunzione.
Riassunta la causa davanti al Tribunale, il Condominio insisteva per il riconoscimento della responsabilità del professionista e per la sua condanna al risarcimento dei danni.
In particolare, il Condominio deduceva che il professionista non aveva adeguatamente vigilato sull'operato della ditta appaltatrice, la quale, nell'esecuzione dei lavori, aveva impiegato materiali scadenti ed eseguito le opere in difformità dalle regole dell'arte.
Il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e delle prove testimoniali, accertava: l'utilizzo di materiali non conformi a quelli previsti contrattualmente; la posa in opera non a regola d'arte; la conoscenza da parte del direttore dei lavori delle criticità segnalate dai condomini; l'assenza di interventi tempestivi ed efficaci, quali la sospensione dei lavori o interventi incisivi nei confronti dell'appaltatore.
Il Tribunale condannava, quindi, il professionista al risarcimento dei danni.
Il professionista-direttore dei lavori proponeva appello articolando tre motivi principali: 1) contestava la sussistenza di una responsabilità professionale sostenendo che : a) la consulenza tecnica aveva attribuito i danni esclusivamente alla condotta dell'impresa appaltatrice; b) i vizi relativi all'inadeguatezza dei materiali si erano manifestati solo dopo un certo lasso di tempo dalla posa in opera; c) le opere appaltate erano consistite in semplici lavori di recupero delle facciate condominiali, ragion per cui non era esigibile un controllo continuo e capillare sui materiali, la cui fornitura era demandata esclusivamente alla ditta appaltatrice; d) egli aveva comunque emesso ordini di servizio di eseguire le opere con materiali idonei e a regola d'arte e che, appena accertate le difformità, aveva negato il rilascio del certificato di regolare esecuzione; e) il Condominio aveva concorso al danno ex art. 1127 c.c. per non essersi tempestivamente attivato contro l'impresa; 2) contestava la quantificazione del danno in quanto fondata su una domanda risarcitoria del tutto generica e indeterminata, priva di adeguate allegazioni e, soprattutto, di idoneo supporto probatorio; 3) deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con particolare riferimento alla liquidazione del danno, operata in via equitativa dal giudice di prime cure.
La Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame confermando la responsabilità del direttore dei lavori, escludendo il concorso di colpa del Condominio e ritenendo congrua la somma liquidata a titolo di risarcimento danni dal giudice di prime cure in quanto calibrata sulla percentuale di responsabilità del professionista.
Considerazioni conclusive
La Corte d'Appello ha richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il direttore dei lavori è il rappresentante tecnico del committente nel cantiere di appalto privato ed il suo compito principale è quello di garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto approvato, al contratto e alla normativa vigente (cfr., da ultimo, Cass. n. 18929/2024; Cass. n. 20704/2021; Cass. n. 16987/2025, Cass. ord. n. 18405/2025).
In particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il direttore dei lavori ha il compito di impedire che si verifichino difformità, sorvegliando costantemente l'esecuzione dell'opera e non può semplicemente limitarsi a rilevare le difformità dopo che si sono verificate.
Ciò comporta che i suoi obblighi si estrinsecano in attività di vigilanza e controllo sull'andamento dei lavori, nella verifica della qualità dei materiali e nel coordinamento delle comunicazioni tra committente e appaltatore.
Il direttore dei lavori è, dunque, "tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi (...). Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall'accettare l'incarico e a delimitare sin dall'origine le prestazioni promesse (…). I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica (…). Ne discende che non si sottrae a responsabilità il professionista che, come nella specie, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate." (Cass. ord. n. 18405/2025).
Il ruolo del direttore dei lavori non si esaurisce, pertanto, in una mera supervisione formale, essendo egli tenuto, ai sensi dell'art. 1176 c.c., a una diligenza professionale qualificata, da commisurarsi alla perizia e all'attenzione proprie del professionista medio in relazione alla concreta situazione.
Nel caso di specie, il professionista non ha provato l'esatto adempimento dei propri obblighi, ma anzi è emerso che egli stesso, in una comunicazione indirizzata al Condominio, aveva riconosciuto che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, in un verbale di sopralluogo, aveva dato atto dei vizi riscontrati, ammettendo l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti in contratto.
In siffatta situazione, il direttore dei lavori avrebbe dovuto dimostrare che l'impiego di materiali di scarsa qualità e/o diversi da quanto previsto nel contratto di appalto, non fosse addebitabile ad un proprio difetto di sorveglianza. Gli ordini di servizio risultavano generici, tardivi e sintomatici di una vigilanza insufficiente in considerazione della frequenza sporadica o addirittura nulla dei sopralluoghi e delle verifiche dei lavori.
Per la Corte, dunque, il direttore dei lavori aveva tenuto una condotta negligente e omissiva non avendo prevenuto con un tempestivo intervento l'errata esecuzione delle opere.
Tale responsabilità del D.L. non poteva neanche essere mitigata dal preteso concorso -ai sensi dell'art. 1227 c.c.- del Condominio fondata sull'assunto che la committenza non si sarebbe attivata per ottenere l'esecuzione coattiva dei lavori necessari a rimediare alle irregolarità.
Invero, le condotte del Condominio successive all'accertamento della cattiva esecuzione dell'appalto, come il non attivarsi per l'esecuzione coattiva dei lavori di eliminazione dei difetti riscontrati in sede di ATP, o l'aver atteso qualche tempo prima di proporre ricorso per l'accertamento tecnico preventivo, non avevano inciso causalmente sulla produzione originaria del danno.
Il Condominio, infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere in concorso con il direttore dei lavori solo in caso di condotta commissiva o omissiva influente sulle cause del danno-ad es. disponendo l'acquisto di partite di materiale scadente o impartendo direttive errate all'impresa o, ancora, omettendo di supportare richieste della ditta utili o necessarie alla corretta esecuzione delle opere- ma non certamente per inerzia successiva all'accertamento delle irregolarità e della carente vigilanza del direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori, quale rappresentante tecnico del committente è, dunque, tenuto a svolgere una vigilanza attiva, continua e qualificata sull'esecuzione delle opere e sulla conformità dei materiali impiegati; risponde, pertanto, dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto ove ometta di prevenire -con un tempestivo intervento- l'errata esecuzione delle opere, non essendo sufficienti ai fini dell'esonero da responsabilità, ordini di servizio generici, tardivi o privi di adeguate misure correttive. Parimenti è escluso in concorso di responsabilità del committente quando le condotte ad esso imputate siano successive alla produzione del danno e non abbiano inciso causalmente sulla cattiva esecuzione delle opere, non potendo assumere rilievo, a tale fine, il ritardo nell'attivazione di rimedi giudiziali o nell'esecuzione coattiva dei lavori di eliminazione dei difetti riscontrati.
