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Pedana su parte comune: la realizzazione senza consenso configura molestia possessoria e legittima la rimozione

Pedana su area ritenuta comune: se realizzata senza consenso e incide in modo apprezzabile su transito e accesso, può integrare turbativa del compossesso e giustificare ordine di rimozione e ripristino dei luoghi.

CondominioWeb Lex AI 
11 Gen. 2026

L'ordinanza del Tribunale di Locri del 22 dicembre 2025 ricostruisce i presupposti della tutela possessoria quando un manufatto in legno (indicato negli atti anche come "soppalco", "pedana" o "palchetto") venga realizzato su una porzione ritenuta comune dell'edificio, per essere utilizzata a servizio di un'attività commerciale.

Pur a fronte di un ricorso formalmente proposto ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., il giudice qualifica la fattispecie in termini di molestia/turbativa del compossesso e accorda la tutela ex art. 1170 c.c., ordinando la rimozione dell'opera e il ripristino dello status quo ante.

La vicenda

Due condomini hanno proposto ricorso possessorio chiedendo di accertare che la condotta del conduttore del locale commerciale (ubicato al piano terreno dell'edificio) integrasse spoglio o, comunque, molestia/turbativa del loro compossesso su una porzione dell'immobile ritenuta comune. In particolare, veniva lamentata l'occupazione arbitraria dello spazio mediante la realizzazione di un manufatto in legno, corredato da arredi, destinato alla fruizione dell'area antistante l'ingresso dell'esercizio.

Secondo la prospettazione dei condomini, l'opera sarebbe stata eseguita in assenza di autorizzazione amministrativa e senza il consenso degli altri partecipanti, con conseguente ostacolo al transito pedonale e necessità, in talune circostanze, di utilizzare la sede stradale. Veniva inoltre rappresentata una particolare difficoltà di accesso per persone con disabilità (richiamando, in fatto, la presenza occasionale nello stabile di un congiunto della condomina ricorrente con gravi limitazioni motorie).

Il conduttore si è costituito contestando integralmente le deduzioni avversarie: ha sostenuto che la porzione antistante l'ingresso del negozio costituirebbe ingresso autonomo di proprietà esclusiva (subalterno diverso da quello indicato dai condomini) e, in ogni caso, che il marciapiede e la strada comunale non sarebbero stati chiusi né ostruiti.

Nel corso del procedimento, uno dei due ricorrenti ha rinunciato agli atti; il giudizio è proseguito sulla domanda dell'altro condomino.

La decisione

In via preliminare, l'ordinanza esclude la ricorrenza di un litisconsorzio necessario sul lato attivo in presenza di più soggetti che lamentino la lesione del possesso, richiamando che l'eventuale necessità può porsi, piuttosto, sul lato passivo solo in ipotesi particolari (Cass. civ. n. 7412/2003). Prende quindi atto della rinuncia agli atti di uno dei condomini.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva (per mancata evocazione in giudizio della proprietaria del locale), il giudice la rigetta evidenziando che non erano stati allegati elementi idonei a ricondurre alla proprietaria una qualità di autore materiale o morale dell'atto lesivo, né che essa si fosse avvantaggiata dello spoglio/turbativa.

Viene ribadito che "nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno quale esecutore materiale e l'altro quale autore morale […], sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario" (Cass. civ., Sez. 2, n. 11916/2000; Cass. civ., Sez. 6-2, n. 7748/2011), precisandosi altresì la nozione di "autore morale" anche in chi utilizzi consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dell'atto lesivo (Cass. civ., Sez. 2, n. 24967/2018).

Sotto il profilo della legittimazione attiva, l'ordinanza riconosce che il singolo condomino può agire autonomamente a tutela del compossesso sui beni comuni e che le azioni possessorie sono esperibili anche nei confronti del compossessore (o del detentore qualificato) che ponga in essere comportamenti idonei a ledere l'altrui compossesso.

Viene inoltre rimarcata l'irrilevanza dei titoli (proprietà e altri diritti reali) nel giudizio possessorio, rilevanti solo ad colorandam possessionem, poiché al giudice è richiesto di accertare l'esistenza del possesso e la sussistenza di spoglio o molestia, restando estranea ogni questione sullo ius possidendi (Cass. civ., Sez. II, ord. 23/04/2024, n. 10925).

Nel merito, il Tribunale accerta che l'opera insisteva su una porzione ritenuta comune: "da un attento esame della documentazione versata in atti da entrambe le parti si evince che la pedana insiste sul subalterno 13 e non sul subalterno 24 (proprietà esclusiva) come invece sostiene parte resistente".

Passando alla qualificazione della condotta, l'ordinanza richiama la distinzione tra spoglio (privazione anche solo parziale del possesso, mediante atti che restringano o riducano le facoltà inerenti al potere esercitato sulla cosa, o ne rendano meno comodo l'esercizio) e molestia/turbativa (interferenza contro l'attività del possessore, misurabile per gradi e reprimibile con l'azione di manutenzione quando superi la normale tollerabilità), secondo Cass., Sez. II, 13/12/2022 n. 36363, che richiama Cass., Sez. II, 22/01/2013 n. 1494 e Cass., Sez. II, 22/01/1976 n. 198.

Applicando tali coordinate, viene escluso lo spoglio in senso tecnico: "la condotta contestata […] - pur rappresentando una arbitraria modifica dello stato dei luoghi - evidentemente non costituisce spoglio nella misura in cui non priva del possesso né in modo totale né parziale e che, singolarmente considerata, non è idonea a restringere le facoltà inerenti il suo potere; in altri termini […] hanno manifestato una maggiore scomodità nell'esercizio del passaggio senza asserire che fosse inibito del tutto".

Sulla base delle risultanze istruttorie (tra cui l'emersione che le difficoltà per persone in carrozzina erano riconducibili, in fatto, anche alla presenza degli avventori oltre che al manufatto), il Tribunale qualifica la condotta come molestia possessoria, affermando che "nel caso in esame è configurabile una molestia possessoria avendo la condotta […] comportato una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza".

Sul piano processuale viene anche ribadito il potere del giudice di riqualificare la domanda di spoglio in domanda di manutenzione, trattandosi di un minus: "non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che […] dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, atteso che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio" (Cass. civ., Sez. II, n. 19586/2016).

Per l'effetto, il ricorso viene accolto con ordine di rimozione immediata del manufatto e ripristino dello status quo ante: "l'immediata rimozione del palchetto in legno antistante l'ingresso del locale commerciale onde consentire il transito pedonale dell'area", nonché degli eventuali arredi ivi collocati, il tutto a spese dell'obbligato.

Quanto alla domanda risarcitoria proposta in sede possessoria, l'ordinanza ricorda che il danneggiato, per ottenere anche il risarcimento, deve richiedere la fissazione dell'udienza per il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 703, comma 4, c.p.c. ovvero introdurre un autonomo giudizio, poiché le pretese risarcitorie sono scrutinabili solo nella cognizione piena (Cass. civ., Sez. II, 30/09/2014, n. 20635).

I riferimenti giurisprudenziali richiamati

Tra i precedenti menzionati:

  • Cass. civ. n. 7412/2003: litisconsorzio necessario nel possessorio solo in ipotesi circoscritte;
  • Cass. civ., Sez. 2, n. 11916/2000; Cass. civ., Sez. 6-2, n. 7748/2011; Cass. civ., Sez. 2, n. 24967/2018: legittimazione passiva di autore materiale e autore morale, senza litisconsorzio necessario;
  • Cass. civ., Sez. II, ord. 23/04/2024, n. 10925: irrilevanza dei titoli nel giudizio possessorio, rilevanti solo ad colorandam possessionem ;
  • Cass. civ., Sez. II, 13/12/2022, n. 36363 (con richiami a Cass. n. 1494/2013 e Cass. n. 198/1976): distinzione tra spoglio e molestia, e criterio della "normale tollerabilità" per la turbativa;
  • Cass. civ., Sez. II, n. 19586/2016: riqualificazione della domanda da reintegrazione a manutenzione;
  • Cass. civ., Sez. II, 30/09/2014, n. 20635: domanda risarcitoria e necessità della fase di merito ex art. 703, comma 4, c.p.c.;
  • Cass. civ. n. 24644/2011; Cass. civ. n. 10755/2019: criteri di determinazione del valore nelle cause possessorie.

Considerazioni conclusive

Il dispositivo (espresso "Visto l'art. 1170 c.c. e 703 c.p.c.") conferma che, quando un'opera realizzata senza assenso dei partecipanti incide sul compossesso, la tutela viene accordata se la modifica dello stato dei luoghi produce una compressione apprezzabile delle facoltà di godimento (qui: transito e accesso), pur senza giungere alla privazione totale o parziale richiesta per lo spoglio.

Il passaggio è particolarmente utile sul piano pratico: la rimozione viene ordinata non perché l'opera sia, in astratto, "sine titulo", ma perché (accertamento in fatto) "renda più disagevole o scomodo l'accesso […] o l'esercizio del passaggio" senza inibirlo, così da integrare una molestia possessoria.

In termini di perimetro applicativo (da valutare sempre in concreto), la soglia dell'"apprezzabilità" è centrale anche secondo la giurisprudenza di legittimità più recente: si è affermato che la molestia ricorre quando la condotta determini una modifica dello stato dei luoghi idonea a produrre "un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza" (Cass. civ. n. 23038/2023, richiamata in un'ordinanza che ha ordinato la rimozione di ingombri posti a ostacolo del transito) , con approfondimento in Il condominio deve rimuovere i bidoni collocati davanti al cancello del vicino .

Sul versante più restrittivo, la tutela ex art. 1170 c.c. può essere negata quando la turbativa sia solo potenziale o non attuale: ad esempio, è stato escluso che vi sia molestia se l'ostacolo (una sbarra) risulta aperto e inattivo, dunque privo di una concreta incidenza sul godimento (Trib. Napoli 27/01/2025) , richiamato in Non c'è molestia se la sbarra posta sul passaggio è aperta e inattiva .

Quanto alla legittimazione del singolo partecipante, l'ordinanza si colloca nel solco che ammette l'azione autonoma a tutela dei beni comuni, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare: sul punto, si segnala anche il richiamo (in termini generali) alla distinzione tra iniziative conservative e domande risarcitorie, per le quali la legittimazione può atteggiarsi diversamente (Cass. civ. n. 8173/2012; Cass. civ. n. 19796/2016) , con approfondimento in Quando il lastrico solare condominiale diventa una terrazza a livello ad uso privato... ecco le conseguenze .

Resta fermo che l'accertamento possessoria non sostituisce le valutazioni sullo ius possidendi: eventuali profili di legittimità dell'opera in relazione alle regole di uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) o alle innovazioni (artt. 1120 ss. c.c.) potranno rilevare in sede petitoria, ma non condizionano, di regola, l'esito della tutela possessorio, se non nei limiti in cui incidano (in fatto) sull'accertamento del possesso e della turbativa.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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