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Eliminazione barriere architettoniche: il montascale a pedana può “spegnere” la lite con il condominio

Montascale a pedana come soluzione praticabile per superare le barriere architettoniche in condominio, installabile a spese dei singoli.

Dott. Giuseppe Bordolli 
02 Dic. 2025

L'accessibilità negli edifici condominiali è una questione sempre più centrale, soprattutto quando si tratta di garantire la mobilità a persone con disabilità o con ridotta capacità motoria. Tra le soluzioni pratiche e immediate per superare le barriere architettoniche, il montascale a pedana rappresenta un'alternativa efficace e meno invasiva rispetto all'installazione di un vero e proprio ascensore.

A conferma di quanto sopra merita di essere esaminata una recente decisione del Tribunale di Milano (ordinanza del 24/11/2025).

La vicenda

Un gruppo di condomini promuoveva un procedimento cautelare per ottenere il consenso all'installazione, a proprie spese, di un piccolo elevatore nel vano scala comune, ritenuto necessario per superare le barriere architettoniche che limitano la mobilità all'interno dell'edificio.

I ricorrenti lamentavano che il condominio avesse leso il loro diritto, riconosciuto dall'art. 1102 c.c., di utilizzare la cosa comune installando l'elevatore nel vano scala, secondo lo studio di fattibilità predisposto da un tecnico.

Pertanto, chiedevano al giudice di ordinare al condominio di consentire la realizzazione dell'opera a proprie cure e spese, senza frapporre ostacoli, o comunque di adottare ogni provvedimento idoneo a garantire provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito.

Il "periculum in mora" (cioè il rischio di un danno grave e irreparabile in attesa della decisione definitiva) veniva ricondotto alle condizioni di salute di una delle ricorrenti e della madre convivente.

In particolare, tali condizioni rendevano difficoltoso, se non impossibile, vivere nell'appartamento di proprietà e uscire dall'unità immobiliare senza l'ausilio di un elevatore.

Il condominio, nel replicare alle richieste, sosteneva che la questione non avesse più ragione di esistere. Infatti, l'assemblea straordinaria aveva già deliberato l'autorizzazione all'installazione di un servoscala a poltroncina.

La decisione prevedeva che tutte le spese di installazione e manutenzione fossero a carico esclusivo degli eventuali utilizzatori, così da non gravare sull'intera collettività condominiale.

Secondo il condominio, questa soluzione rappresentava la risposta definitiva al problema del superamento delle barriere architettoniche, garantendo a chi fosse portatore di disabilità la possibilità di accedere alle unità immobiliari interne all'edificio.

In altre parole, l'assemblea aveva già individuato un rimedio concreto e praticabile, e proprio per questo motivo la domanda giudiziale dei ricorrenti doveva considerarsi superata.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha valutato la possibilità di adottare una misura cautelare idonea a garantire temporaneamente gli effetti della decisione finale. Inoltre lo stesso giudice ha tenuto conto della disponibilità manifestata dal condominio a consentire l'installazione di un montascale a pedana, previo successivo passaggio assembleare.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha affermato che l'installazione del montascale a pedana costituisce un rimedio provvisorio idoneo a soddisfare le esigenze dei ricorrenti. In altre parole, anche se non è stato ancora stabilito in via definitiva se l'elevatore nel vano scala sia legittimo ex art. 1102 c.c., il montascale garantisce comunque l'accessibilità e tutela i diritti dei ricorrenti.

Il Tribunale ha spiegato che il montascale a pedana è una soluzione concretamente realizzabile, perché non richiede autorizzazioni o permessi da parte di autorità esterne.

Inoltre, risponde bene all'esigenza urgente dei ricorrenti di poter accedere alle proprie abitazioni senza limitare in modo significativo l'uso delle scale da parte degli altri condomini.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che il montascale avrebbe consentito non solo di salire con una carrozzina, ma anche di trasportare oggetti quotidiani come borse della spesa, casse d'acqua o valigie. In questo senso offre la stessa utilità di un elevatore, ma con un vantaggio importante: non comporta il taglio dei gradini lungo le rampe, che avrebbe ridotto in modo permanente le parti comuni, e soprattutto non necessita di un'autorizzazione comunale in deroga, rendendo l'opera più complessa e incerta.

Il giudice ha anche valutato le perizie tecniche. Alcuni esperti incaricati dai ricorrenti avevano redatto un progetto di elevatore, ma si erano limitati a esprimere un giudizio di opportunità, senza escludere la fattibilità del montascale.

Anzi, lo stesso tecnico incaricato dai portatori di handicap ha confermato che l'elevatore progettato avrebbe avuto una larghezza di circa 60 cm, inferiore al metro richiesto dalla normativa, e quindi utilizzabile solo da carrozzine di dimensioni ridotte.

Per questo motivo, l'elevatore avrebbe comunque richiesto un'autorizzazione speciale del Comune, che non era affatto garantita.

In base a tali considerazioni, dunque, il Tribunale ha autorizzato la realizzazione di un montascale a pedana.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale ha ritenuto che il montascale a pedana fosse il rimedio più idoneo a contemperare i vari interessi del condominio e dei portatori di handicap, atteso che non comporta una permanente riduzione delle parti comuni senza tuttavia sacrificare l'interesse delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'installazione di un montascale a cura e spese di uno o alcuni condomini per l'eliminazione delle barriere architettoniche costituisce una modificazione della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. In altre parole, tale installazione deve valutarsi alla stregua dell'art. 1102 c.c. secondo il criterio del pari uso, che conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (Cass. civ., sez. II, 03/10/2025, n. 26702).

Non si rientra dunque nelle innovazioni previste dall'art. 1120 c.c. Di conseguenza, per tale intervento non è richiesta una preventiva autorizzazione assembleare, salvo che non sia prevista da un regolamento condominiale di natura contrattuale.

L'eventuale delibera "autorizzativa" ha solo il valore di un mero riconoscimento dell'inesistenza di pretese contrarie da parte degli altri condomini.

In ogni caso, il normale disagio temporaneo arrecato agli altri condomini dal transito dell'impianto, connesso al breve tempo di funzionamento, costituisce elemento che va contemperato con la tutela del diritto fondamentale sotteso alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche e al principio di solidarietà condominiale, non potendo giustificare il divieto di installazione dell'impianto (App. Genova, 29 luglio 2024, n. 1050).

La marcatura CE dell'impianto attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza quale condizione di immissione sul mercato e costituisce elemento idoneo a escludere la pericolosità oggettiva del dispositivo.

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