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Non c'è molestia se la sbarra posta sul passaggio è aperta e inattiva

L'azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c. presuppone infatti una turbativa in atto.

Avv. Gianfranco Di Rago 
28 Feb. 2025

Se la sbarra posta in adiacenza di una strada è aperta e inattiva, colui che ha il diritto di passaggio non può fondatamente agire in giudizio ex art. 1170 c.c. per ottenerne la rimozione, lamentando la turbativa e/o la molestia del possesso. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con una recente sentenza pubblicata lo scorso 27 gennaio 2025.

Fatto e decisione

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. una persona, deducendo di essere comproprietaria, nonché usufruttuaria e possessore, di un immobile al quale si accedeva unicamente percorrendo un viale condominiale, aveva contestato il fatto che all'ingresso di quest'ultimo fosse stata improvvisamente apposta un sbarra che ne limitava l'accesso, anche pedonale.

Era tuttavia la stessa ricorrente a dedurre che tale sbarra risultava ancora sollevata e non in esercizio.

La stessa, dopo avere diffidato l'amministratore condominiale dall'attivare il meccanismo di apertura/chiusura della sbarra, ritenendo che la condotta in questione determinasse una violazione del proprio possesso, tutelabile ai sensi dell'art. 1170 c.c., aveva chiesto al Tribunale di ordinare la rimozione del manufatto.

Il condominio resistente si era quindi costituito in giudizio, chiedendo che la domanda venisse respinta ed evidenziando a tal fine che alcuna turbativa del possesso si era allo stato verificata, non essendo stato interdetto l'accesso al bene posseduto dalla ricorrente.

Il Tribunale ha preliminarmente precisato che la tutela possessoria invocata dalla ricorrente nel caso di specie andava qualificata come azione di manutenzione del possesso, avendo la stessa lamentato una turbativa dell'esercizio del potere di fatto sul viale condominiale che dava accesso alla propria unità abitativa.

La Cassazione, difatti, ha chiarito a più riprese che "in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo" (cfr. Cass. n. 19586/2016).

Di conseguenza l'azione svolta dalla ricorrente doveva intendersi finalizzata a far cessare la molestia del possesso, ex art. 1170 c.c.

Quindi, sintetizzando, affinché l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. possa essere svolta vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile di un bene immobile o di una universalità di beni mobili; 2) la turbativa e/o la molestia illegittima di detto possesso da parte di terzi; 3) l'elemento soggettivo dell'animus turbandi in capo al soggetto che ha posto in essere la molestia e/o la turbativa.

Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che nella specie difettasse uno degli elementi costitutivi dell'invocata tutela, ovvero la molestia.

E, invero, dagli atti di causa non emergeva alcuna turbativa giuridicamente rilevante al possesso vantato dalla ricorrente sul viale condominiale. La sbarra in questione non era infatti mai stata messa in funzione.

Al contrario, perché si possa ottenere tutela ai sensi dell'art. 1170 c.c., è necessario che la molestia del possesso si sia concretamente verificata e che tale turbativa sia anche apprezzabile. Nel caso di specie, invece, nessuna molestia del possesso si era ancora verificata.

Ora, secondo il Tribunale, seppur è vero che l'art. 1170 c.c. svolge una funzione preventiva, è chiaro però che essa riguarda eventuali e nuove molestie.

Allo stato, invece, alcuna lesione alla posizione giuridica vantata dalla ricorrente si è effettivamente consumata, essendo sempre stato permesso il libero accesso al viale condominiale. Di qui la decisione di respingere il ricorso.

Considerazioni conclusive

È utile ricordare che la molestia, o turbativa, consiste nell'attività che ostacola o rende più gravoso il possesso. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'ipotesi della molestia o turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell'autore che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore (cfr. Cass. n. 11036/2003).

A differenza dello spoglio, la molestia non priva, dunque, il possessore del godimento del bene, ma ne turba l'esercizio.

Inoltre, dato che l'azione di manutenzione è volta a far cessare la molestia, questa deve consistere in un'attività persistente o in atti destinati ad avere un seguito di turbativa.

Soggettivamente la molestia è caratterizzata dal c.d. animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (cfr. Cass. n. 8731/2014).

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