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Omissioni contributive: conta la data dell'accertamento, non il periodo. Ne risponde l'amministratore in carica.

La responsabilità per omesso versamento delle ritenute previdenziali si collega al ruolo ricoperto al momento dell'accertamento.

CondominioWeb Lex AI 
28 Ott. 2025

La disciplina relativa agli obblighi dell'amministratore di condominio in materia di adempimenti fiscali e contributivi prevede specifiche conseguenze in caso di omissioni, sia sotto il profilo amministrativo che, nei casi più gravi, penale.

In particolare, l'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983), come novellato dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023, stabilisce che il datore di lavoro - tra cui rientra anche il condominio quale sostituto d'imposta per i propri dipendenti - non è punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La vicenda

L'amministratore di un condominio ha proposto ricorso in opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione notificata dall'INPS, con la quale gli era stato richiesto - nella qualità di legale rappresentante del condominio - il pagamento complessivo di euro 10.006,60 (di cui euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 per spese) per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017, periodo antecedente alla sua nomina.

L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché le omissioni contributive si riferivano a mensilità (maggio-giugno 2017) precedenti all'accettazione dell'incarico di amministratore (avvenuta il 19 luglio 2017).

Nel merito ha dedotto l'adesione alla procedura di definizione agevolata ("rottamazione") entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento e la regolarità dei pagamenti delle rate scadute durante la propria gestione.

L'INPS si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 e sostenendo la ritualità della notifica degli atti prodromici e la fondatezza della pretesa creditoria.

Successivamente è stato depositato un provvedimento di rimodulazione della sanzione amministrativa originariamente irrogata.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso dell'amministratore condominiale.

In primo luogo, ha ritenuto ammissibile l'opposizione poiché proposta tempestivamente entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione ("il termine di 30 gg scadeva pertanto il 19 marzo 2023. Tuttavia trattandosi di giorno festivo (domenica), la scadenza era prorogata ex lege al giorno successivo (20 marzo 2023): pertanto il ricorso in opposizione risulta tempestivo").

Sull'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva, il giudice ha evidenziato che non rileva il periodo cui si riferiscono le omissioni contributive, né quello della loro scadenza, ma il momento in cui è avvenuto l'accertamento formale da parte dell'INPS. In tale momento l'opponente rivestiva la carica di amministratore ("ciò che rileva nella fattispecie non è il periodo 'di competenza' cui si riferiscono i contributi omessi... ma il successivo momento in cui è avvenuto l'accertamento... e cioè gli atti con i quali tale inadempimento è stato constatato e ne è avvenuta la contestazione formale"). Pertanto non sussisteva difetto di legittimazione passiva.

Tuttavia, nel merito, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ("rottamazione") entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento e la regolarità dei pagamenti delle rate dovute hanno escluso ogni responsabilità amministrativa a carico dell'amministratore opponente. Il Tribunale ha sottolineato che:

"Trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983... Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione."

"Nella fattispecie parte ricorrente... ha provveduto innanzitutto ad aderire alla definizione agevolata per le omissioni contributive in parola nel mese di aprile 2019, e pertanto entro il termine di tre mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento..."

Sulla base dei documenti prodotti (ricevute dei pagamenti effettuati durante la gestione), e in assenza di contestazioni da parte dell'INPS circa la regolarità degli stessi, il giudice ha annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta e il successivo provvedimento di rimodulazione della sanzione.

Conclusioni

. a responsabilità per omesso versamento delle ritenute previdenziali grava sul soggetto che riveste la qualifica formale al momento della contestazione o della notifica dell'accertamento da parte dell'Ente previdenziale, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce l'omissione ("E' vero - come affermato da consolidata giurisprudenza... che la nomina dell'amministratore condominiale decorre dalla data della accettazione... tuttavia ciò che rileva nella fattispecie non è il periodo 'di competenza'... ma il successivo momento in cui è avvenuto l'accertamento...").

"Sulla scorta dei rilevi che precedono non sussiste la responsabilità della ricorrente... per le omissioni contributive contestate e la sanzione amministrativa appare pertanto illegittimamente irrogata."

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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