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Le infiltrazioni dovute all'omessa manutenzione della grondaia e degli alberi comportano responsabilità solidale tra condomini anche per omissioni distinte

Le infiltrazioni in condominio possono derivare dal concorso di omissioni nella manutenzione della grondaia e degli alberi, configurando una responsabilità solidale anche quando le condotte siano autonome e distinte.

CondominioWeb Lex AI 
29 Lug. 2025

La sentenza n. 3622 del 16 luglio 2025 del Tribunale di Catania affronta il tema della corresponsabilità tra condomini per danni da infiltrazioni, chiarendo i presupposti della responsabilità solidale in presenza di condotte omissive distinte (omessa potatura degli alberi e mancata manutenzione delle grondaie) riconducibili a diversi soggetti.

Il provvedimento si sofferma sulla natura dell'obbligazione risarcitoria, sui criteri di imputazione della responsabilità e sulle modalità di liquidazione del danno.

La vicenda

Un condominio e un proprietario hanno convenuto in giudizio un condominio confinante e due proprietari, chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dai rispettivi immobili a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti sia da porzioni comuni sia da proprietà esclusive.

In particolare, gli attori hanno attribuito la responsabilità al condominio convenuto per l'omessa manutenzione e potatura degli alberi, che avrebbero causato l'ostruzione delle grondaie, e ai proprietari convenuti per presunti lavori non a regola d'arte sul tetto.

I convenuti si sono costituiti eccependo l'infondatezza della domanda e, in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi che le infiltrazioni fossero dovute esclusivamente alla mancata manutenzione delle grondaie e dei pluviali da parte del condominio attore.

Il condominio convenuto è rimasto contumace.

All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che le infiltrazioni erano riconducibili all'otturazione della grondaia per accumulo di foglie e rami provenienti dagli alberi del condominio confinante, nonché alla mancata manutenzione della stessa grondaia da parte del condominio attore.

La decisione

Il Tribunale ha ricostruito dettagliatamente le cause del danno sulla base delle risultanze tecniche:

"Dall'indagine attenta e minuziosa eseguita presso i luoghi rappresentati sia dagli immobili in capo ai convenuti sia dalle aree condominiali, nonché presso le aree e luoghi al contorno, ed in funzione della documentazione in atti esistente, non vi è alcun dubbio che le problematiche pregresse lamentate dall'attore ed in via riconvenzionale dal convenuto siano da addebitare in via esclusiva all'intasamento della gronda e quindi all'occlusione dell'imbocco del pluviale di scarico in conseguenza all'accumulo di rami, foglie che cadono dai rami degli alberi posti su area del condominio confinante e che riversano le loro chiome con rami e foglie ben al di sopra della gronda e parte della copertura."

"A ciò si aggiunge […] che la posizione distesa dei rami e foglie degli alberi sulla gronda e copertura crea le condizioni di trabocco dell'acqua all'interno dell'immobile ed edificio condominiale non potendo scorrere all'interno della grondaia. Infatti l'acqua, alzandosi di livello si riversa sulla copertura al di sotto delle tegole e strato impermeabilizzante…"

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha affermato la corresponsabilità dei due condomini coinvolti:

"Entrambi i condomini hanno provocato le infiltrazioni: l'uno […] per non aver potato gli alberi […] l'altro per non aver provveduto alla manutenzione della grondaia: si prospetta nel caso in esame la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo a una situazione di solidarietà impropria."

Pertanto, il giudice ha applicato il principio ex art. 2055 c.c., secondo cui "la domanda del danneggiato nei confronti di uno dei coobbligati in solido vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno."

Sulla base delle domande formulate dalle parti:

  • Il condominio confinante è stato condannato a risarcire integralmente i danni subiti dall'immobile del proprietario attore (euro 6.500).
  • Il condominio attore è stato condannato a risarcire integralmente i danni subiti dai proprietari convenuti (euro 10.300).

È stata rigettata la domanda attorea nei confronti dei proprietari convenuti relativamente alle infiltrazioni, non essendo emersa alcuna responsabilità a loro carico.

Considerazioni conclusive

L'analisi compiuta dal Tribunale conferma che la corresponsabilità tra condomini può configurarsi anche quando ciascun soggetto abbia inciso causalmente sul verificarsi dello stesso evento lesivo attraverso distinte omissioni colpose (mancata potatura degli alberi; difetto nella manutenzione delle grondaie).

In tale ipotesi trova applicazione la disciplina della solidarietà impropria ex art. 2055 c.c., con possibilità per il danneggiato di agire contro uno o più responsabili per ottenere l'integrale ristoro.

Il principio affermato dal Tribunale trova fondamento nell'attuale orientamento giurisprudenziale maggioritario; tuttavia va ricordato che la sussistenza della solidarietà dipende dalla prova concreta dell'apporto causale concorrente - anche se autonomo - dei diversi soggetti coinvolti (Cass., sez. III civ., n. 18313/2019; Cass., sez. III civ., n. 18610/2017).

Non sono emersi profili controversi sull'applicazione dell'art. 2055 c.c., ma resta ferma la necessità - sottolineata dal Tribunale - che ogni pretesa risarcitoria sia supportata da idonea prova sia sul piano causale sia su quello quantitativo.

In sintesi: la sentenza offre una ricostruzione rigorosa degli obblighi manutentivi gravanti sui condomini confinanti ed evidenzia come la mancata collaborazione nella gestione delle parti comuni possa dar luogo a responsabilità solidali anche tra enti distinti; ciò impone particolare attenzione nell'organizzazione delle attività manutentive periodiche onde evitare future contestazioni risarcitorie fondate su concorso colposo nella produzione del danno.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Non sostituisce la lettura integrale del provvedimento allegato.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.

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