La nomina giudiziale dell'amministratore di condominio richiede la rigorosa prova dell'inerzia assembleare. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza n. 1156/2025 del 23 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condomino per la nomina giudiziale dell'amministratore, rilevando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che l'assemblea fosse stata regolarmente convocata e che non si fosse formata una volontà maggioritaria sulla nomina. La decisione ribadisce la necessità di documentare puntualmente sia la convocazione assembleare secondo le forme di legge sia l'effettivo mancato raggiungimento della maggioranza, quale presupposto imprescindibile per l'intervento sostitutivo del giudice ex art. 1105 c.c., applicabile al condominio per il rinvio di cui all'art. 1139 c.c.
La vicenda
Un condomino, usufruttuario di un appartamento e altri locali compresi in un edificio condominiale, ha chiesto al Tribunale - ai sensi degli artt. 1105 e/o 1129 c.c. - la nomina giudiziale di un amministratore, sostenendo che quello uscente aveva rassegnato le dimissioni a causa di gravi dissapori tra i condomini e che le successive assemblee convocate per la nomina del nuovo amministratore non avevano portato ad alcuna deliberazione o verbalizzazione.
Il ricorrente affermava che anche una seconda assemblea era andata deserta sotto il profilo deliberativo, senza tuttavia produrre alcun verbale o altra prova documentale delle riunioni svolte.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che «il ricorrente non è legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 comma 4 c.c. per ottenere la nomina giudiziale del nuovo amministratore del Condominio, in funzione sostitutiva della volontà assembleare, atteso che non è stata fornita la prova che, prima della proposizione del presente ricorso, sia stata sollecitata la convocazione dell'assemblea condominiale avente come ordine del giorno la nomina dell'amministratore condominiale e che alcuna deliberazione è stata adottata».
Il Collegio ha sottolineato inoltre che «né vi è la prova, in mancanza della verbalizzazione delle presunte assemblee tenutesi il 23 e il 30 aprile 2025, che l'amministratore dimissionario abbia convocato l'assemblea condominiale con ordine del giorno la nomina dell'amministratore condominiale».
La documentazione prodotta dal ricorrente si limitava infatti a messaggi WhatsApp relativi alla convocazione delle assemblee, modalità ritenuta non conforme all'art. 66 disp. att. c.c.
Il Tribunale ha quindi chiarito che manca il presupposto dell'intervento sostitutivo ex art. 1105 c.c., ossia «una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata» (Cass., sez. II, n. 7613/1997).
In motivazione si legge inoltre che, per poter adire il giudice al fine di rimuovere l'inerzia di gestione della cosa comune nel condominio, occorre che sia stata vanamente indetta un'assemblea con specifico ordine del giorno; la convocazione può avvenire ad opera del comproprietario più diligente e deve riferirsi, nell'ordine del giorno, all'atto di amministrazione ritenuto necessario.
Ne discende che solo la mancata convocazione dell'assemblea, la mancata formazione di una volontà maggioritaria o l'adozione di una delibera poi ineseguita legittimano il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c.
L'inammissibilità del ricorso è stata quindi dichiarata anche in ragione della carenza probatoria circa lo svolgimento delle assemblee e delle relative deliberazioni.
I riferimenti giurisprudenziali L'ordinanza richiama espressamente:
- Cass., sez. II, 14 agosto 1997, n. 7613: sull'assoluta necessità della prova dell'inerzia assembleare quale presupposto per l'intervento sostitutivo ex art. 1105 c.c.
Considerazioni conclusive
L'intervento sostitutivo del giudice nella nomina dell'amministratore costituisce rimedio eccezionale e sussidiario, attivabile quando sia provata l'impossibilità per l'assemblea di deliberare validamente sulla nomina stessa.
Come affermato nell'ordinanza, è necessario che sia stata vanamente indetta un'assemblea con specifico ordine del giorno e che sia documentato il mancato formarsi della maggioranza o l'inesecuzione della delibera.
Nella fattispecie decisa dal Tribunale beneventano l'onere probatorio non risultava assolto né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale: mancavano verbali d'assemblea e le comunicazioni via WhatsApp sono state ritenute modalità non idonee a garantire certezza giuridica circa la convocazione e gli esiti delle riunioni. Da ciò l'epilogo di inammissibilità del ricorso, con nulla per le spese.
In conclusione: la richiesta al giudice per la nomina giudiziale dell'amministratore deve essere preceduta e sorretta da una regolare procedura assembleare documentabile (convocazione conforme all'art. 66 disp. att. c.c., ordine del giorno specifico, verbali), e dall'accertata impossibilità di formare una volontà maggioritaria; solo in tal caso, e in via sussidiaria, può operare il rimedio di cui all'art. 1105 c.c. (in relazione all'art. 1139 c.c.).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
