In tema di immissioni sonore, accertato che il livello di rumore proveniente dall'attività commerciale supera in modo significativo il rumore di fondo, oltrepassando la soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., sussiste il fumus dell'azione inibitoria e il periculum in mora, poiché il disturbo notturno incide direttamente sul diritto alla salute ex art. 32 Cost. Ne consegue la legittimità del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordina la cessazione delle immissioni e vieta l'uso di impianti sonori e il vociare degli avventori dopo le ore 22, fino all'adozione di idonee misure fonoisolanti. È quanto ha affermato il Tribunale di Busto Arsizio nell'ordinanza del 14/05/2026
La vicenda
La vicenda trae origine dal ricorso d'urgenza proposto dalla proprietaria di un appartamento situato al primo piano di un caseggiato, la quale lamentava da mesi la presenza di immissioni sonore intollerabili provenienti dal locale notturno sottostante, condotto dal convenuto (resistente) e adibito a esercizio pubblico con apertura fino a tarda notte. La condomina riferiva che, a partire dall'estate 2025, la diffusione quotidiana di musica ad alto volume, soprattutto nelle ore serali e notturne dei fine settimana, aveva reso impossibile il riposo, costringendola a chiudere costantemente finestre e imposte e, nei weekend, ad abbandonare la propria abitazione per trovare ristoro altrove. Alla musica ad alto volume si aggiungevano gli schiamazzi degli avventori che sostavano all'esterno del locale fino alle due del mattino, aggravando ulteriormente la situazione.
A sostegno del fumus boni iuris, la ricorrente richiamava l'art. 844 c.c. e il diritto costituzionalmente garantito alla salute, evidenziando come una relazione tecnica acustica avesse accertato un livello di pressione sonora pari a 45 dBA all'interno della camera da letto, a fronte di un rumore di fondo di soli 20 dBA: un differenziale di +25 dBA, ben oltre il limite di +3 dBA ritenuto dalla giurisprudenza indice di intollerabilità. La situazione, secondo la ricorrente, era resa ancor più grave dalla violazione del regolamento condominiale, che vietava espressamente rumori molesti dopo le 22, e dall'utilizzo del locale per attività non contemplate nell'oggetto sociale della resistente, trasformato di fatto in luogo di ritrovo notturno con musica amplificata.
La resistente eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale, invocando una clausola del regolamento condominiale che imponeva un tentativo di componimento presso un'associazione locale prima di adire l'autorità giudiziaria. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti cautelari, sostenendo che le immissioni non superassero la normale tollerabilità e che i disturbi lamentati derivassero da una particolare fragilità personale della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione pregiudiziale, chiarendo che la clausola del regolamento non integra una clausola compromissoria. Nel merito, il giudice ha sottolineato che l'intollerabilità delle immissioni sonore si accerta confrontando il rumore di fondo con quello prodotto dall'attività disturbante: quando il livello supera di oltre 3 dB il fondo l'immissione è giuridicamente illecita ai sensi dell'art. 844 c.c.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha valorizzato gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che aveva riscontrato incrementi sonori ben superiori ai 10 dB, con picchi fino a 23 dB oltre il rumore di fondo. La relazione del CTU, non contestata in modo specifico dalla resistente, è stata ritenuta pienamente attendibile e idonea a fondare il giudizio di illiceità.
Quanto al periculum in mora, il giudice ha sottolineato che il rumore notturno incide direttamente sul diritto alla salute, compromettendo il riposo e l'equilibrio psicofisico della persona. Non è necessario, ha precisato il Tribunale, dimostrare un danno medico-legale già verificato: è sufficiente che le immissioni superino la soglia di tollerabilità, poiché ciò è di per sé idoneo a ledere la salute.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha imposto alla resistente di interrompere ogni attività rumorosa dopo le 22, vietando sia l'uso di impianti sonori sia il vociare dei clienti all'esterno, finché non adotterà misure idonee a evitare nuove immissioni, come un adeguato miglioramento dell'isolamento acustico. Le spese di lite, comprese quelle di CTU, sono state poste a carico della resistente.
Considerazioni conclusive
La giurisprudenza ha ormai stabilito che il limite della normale tollerabilità viene superato quando, nel punto in cui il rumore viene percepito, il livello sonoro prodotto dalle immissioni risulta superiore al rumore di fondo di più di 3 decibel. Tale scarto, che corrisponde a un aumento percepito come un vero e proprio raddoppio dell'intensità sonora, è considerato indice certo di intollerabilità (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735).
Tale criterio assume quindi come punto di riferimento il "rumore di fondo" della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi.
Nel caso concreto, la perizia acustica del 29 luglio 2025 ha rilevato, all'interno della camera da letto della ricorrente e con serramenti chiusi, un livello sonoro medio pari a 45 dBA, a fronte di un rumore di fondo di soli 20 dBA. E' emerso perciò un incremento di 25 dBA, ben oltre la soglia di +3 dBA indicata dalla giurisprudenza come limite massimo di tollerabilità, confermando quindi la presenza di immissioni acustiche gravemente eccedenti i parametri consentiti.
Si tratta di valori ampiamente eccedenti la soglia di tollerabilità, tali da integrare una situazione di grave disturbo, soprattutto in considerazione della destinazione residenziale dell'immobile e dell'orario notturno in cui le immissioni si verificavano.
In ogni caso le immissioni sonore intollerabili ledono il diritto alla salute, ed è ammesso perciò il ricorso a procedure d'urgenza per bloccarle (Trib. Modena 11 novembre 2003, n. 42).
