Quando l'oggetto del contendere è una somma di denaro e quando un provvedimento giudiziale, ad esempio una sentenza di un Tribunale, stabilisce che questa è dovuta alla parte attrice, quest'ultima notifica il provvedimento al convenuto e gli intima il pagamento con il successivo atto di precetto.
Dopodiché, se nonostante la sentenza e l'atto di precetto, il debitore non dovesse pagare spontaneamente, al creditore non resterebbe che agire in esecuzione.
A tale riguardo, l'istante potrebbe decidere di pignorare le somme presenti sul conto corrente dell'esecutato oppure potrebbe preferire la vendita all'asta di un immobile del debitore. Insomma, al creditore spetterebbe la scelta dell'azione esecutiva, senza che debba essere un magistrato ad indirizzare tale iniziativa.
Viceversa, allorquando si tratta di dare attuazione ad una misura cautelare stabilita da un Tribunale ed avente ad oggetto un obbligo di fare, l'azione esecutiva avviene sotto il controllo dello stesso ufficio. Quest'ultimo, più precisamente, stabilisce come attuare la misura cautelare, specificando cosa si deve fare per superare l'impasse determinato dall'inerzia della parte soccombente.
È accaduto ciò anche nel procedimento di cui all'art. 669 duodecies cod. proc. civ. e recentemente culminato con il provvedimento del Tribunale di Milano del 31.07.2025.
In particolare, in tale circostanza, l'oggetto della contesa era il compossesso del sottotetto e del terrazzino posti all'ultimo piano di un condominio nonché del corridoio e dell'area di passaggio che conducevano a tali beni. A quanto pare, nonostante l'ufficio meneghino avesse stabilito che dovessero essere consegnate le chiavi di accesso all'ente, le stesse non erano state rimesse dal singolo proprietario detentore delle medesime.
Perciò al condominio non era restato che rivolgersi al Tribunale di Milano per ottenere la concreta attuazione del disatteso ordine di consegna.
Quindi, non ci resta che approfondire quanto accaduto in questo procedimento.
Attuazione misura cautelare avente ad oggetto un obbligo di fare: come procedere?
Nel caso in commento, premesso l'ordine del Tribunale di consegnare le chiavi di accesso al sottotetto ed al terrazzino, dinanzi alla inerzia del detentore, al condominio non era restato che ricorrere allo strumento di attuazione previsto in tale circostanza dalla legge.
Si sta parlando dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. secondo il quale l'esecuzione di un obbligo di fare contenuto in una misura cautelare disposta da un giudice, deve avvenire sotto il controllo del medesimo «… l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito».
Ebbene, come è possibile ricavare dalla lettura della norma citata, all'ufficio invocato all'abbisogna spetta il compito di precisare, concretamente, come dovrà essere soddisfatto l'obbligo in questione.
Proprio ciò che è accaduto nel caso in commento dove, accertato l'inadempimento del detentore delle chiavi, è stato stabilito che, perdurando tale inerzia, il condomino avrebbe potuto procedere alla sostituzione della serratura mediante l'ausilio dell'ufficiale giudiziario e del fabbro chiamato all'uopo (un po' come può avvenire nella fase finale degli sfratti) «autorizza il condominio, in caso di mancata attuazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 17 maggio 2025 mediante consegna di copia della chiave della porta posta nel corridoio sito nel sottotetto e di quella posta a chiusura del terrazzino, entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione della presente ordinanza, a procedere, previa comunicazione da inviare ai resistenti a mezzo raccomanda A/R o a mezzo pec almeno tre giorni prima, alla sostituzione mediante Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio di un'impresa specializzata della serratura delle suddette porte, con consegna alla resistente di copia delle nuove chiavi».
Mancato rispetto misura cautelare con obbligo di fare: posso chiedere una sanzione a carico della parte inadempiente?
Il procedimento di cui all'art. 669 duodecies cod. proc. civ. è, esclusivamente, di natura esecutiva. Come già precisato, lo stesso giudice che ha disposto la misura cautelare deve precisare le modalità attuative della medesima, qualora non sia stata risolta ogni questione spontaneamente.
Il magistrato, invece, non ha alcun potere nel merito. Non può, perciò, integrare il provvedimento cautelare se, ad esempio, in esso non è stata stabilita alcuna sanzione a carico della parte soccombente quale conseguenza dell'inerzia all'ordine contenuto nella misura. L'ufficio, inoltre, non può nemmeno modificare l'ordinanza in base alle allegazioni ed alle domande della parte esecutata.
Proprio ciò che è successo nel procedimento in commento, dove il Tribunale di Milano ha respinto la domanda sul punto proposta dal condominio esecutante nonché quanto proposto dalla parte resistente. Non era, infatti, possibile entrare nel merito di quanto disposto nell'ordinanza contenente la misura cautelare «Non può essere accolta la richiesta di fissazione di somma di denaro ex art. 614 c.p.c., considerato che si tratta di richiesta già svolta al giudice della fase cautelare e rigettata nell'ordinanza oggetto di esecuzione - le allegazioni dei resistenti non si ritengono valutabili in questa sede, risolvendosi in una richiesta di modifica dell'ordinanza di reintegra, eventualmente da svolgere sulla base dei presupposti e delle forme previste dall'art. 669 decies c.p.c.».
