L'abbagliamento, quale forma di inquinamento luminoso, integra un'immissione intollerabile ai sensi dell'art. 844 c.c., con conseguente obbligo, in capo al soggetto responsabile, di adottare gli accorgimenti tecnici idonei a eliminarlo e con il correlato diritto del danneggiato al risarcimento per il mancato godimento dell'immobile. È questo il principio espresso in una recente decisione del Tribunale di Napoli (ordinanza del 31 dicembre 2025, n. 6502).
La vicenda
Due coniugi, residenti un appartamento, erano convinti che l'impianto di illuminazione della rimessa degli autobus vicina alla loro abitazione fosse orientato in modo scorretto. Il problema era che, durante le ore notturne, il fascio di luce entrava direttamente nella loro casa, provocando un forte disturbo e compromettendo la loro tranquillità. Si lamentavano di questa situazione da anni e più volte avevano chiesto alla società titolare della rimessa di correggere l'orientamento dei fari, senza ottenere alcun risultato. Per tentare di risolvere il problema, i due condomini promuovevano un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale.
Il consulente nominato in quella sede confermava che nell'appartamento si verificava un abbagliamento intenso e fastidioso, sia all'esterno sia all'interno dei locali, sottolineando che sarebbe stato possibile ridurre il problema semplicemente modificando l'angolazione dei fari.
Alla luce di queste conclusioni, i due coniugi chiedevano al Tribunale di ordinare alla società la corretta regolazione dell'impianto di illuminazione, applicando anche una penalità di 100 € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e riconoscendo un risarcimento per il danno subito a causa dell'impossibilità di utilizzare la balconata e i locali affacciati sulla strada.
La società convenuta riteneva infondate le accuse, criticando le conclusioni del consulente tecnico. Per queste ragioni chiedeva il rigetto integrale della domanda e la condanna degli attori alle spese.
La decisione
Il Tribunale ha dato ragione agli attori. Il giudice partenopeo ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU. Dalla relazione del tecnico incarico è emerso che il semplice livello di illuminamento (cioè la quantità di luce misurata in lumen) non superava i limiti previsti dalla normativa regionale.
Tuttavia, il tecnico ha chiarito che questo parametro non è sufficiente per valutare l'inquinamento luminoso, perché esistono altri fattori, come l'abbagliamento, che possono incidere in modo significativo sulla vivibilità di un'abitazione.
La consulenza ha chiarito che, anche se i livelli di luce erano formalmente regolari, i fari creavano comunque un forte abbagliamento. La luce entrava direttamente nel campo visivo degli abitanti e rendeva più difficile vedere normalmente, provocando un disturbo reale e fisico.
Il consulente ha quindi concluso che, sebbene l'impianto fosse conforme ai requisiti tecnici minimi previsti dalla normativa regionale, la sua progettazione era inadeguata perché non teneva conto della necessità di evitare fenomeni di abbagliamento verso le abitazioni vicine. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha ordinato alla convenuta di procedere ad una maggiore inclinazione dei corpi illuminanti verso terra, nonché all'utilizzo di lampade aventi minore luminanza (cioè una potenza distribuita su maggiore superficie illuminante).
In ogni caso la consulenza tecnica ha confermato che, nelle ore serali, la balconata e i tre vani affacciati sulla strada non potevano essere utilizzati dai due coniugi in condizioni di normale comfort senza ricorrere a tende o tapparelle, con un evidente peggioramento della qualità della vita domestica.
Sulla base di tali elementi e del valore locativo dell'immobile, la società è stata condannata al risarcimento del danno da mancato godimento (quantificato in 7.039,07 euro per il periodo dal 2014 ad oggi). Non solo. Il giudice partenopeo ha ritenuto equo fissare la somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento decorsi 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Considerazioni conclusive
Secondo l'articolo 844 c.c. il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La locuzione "simili propagazioni" permette di includere qualsiasi immissione materiale o fisica che penetri nel fondo altrui. In altre parole l'elenco delle immissioni contenuto nell'art. 844 c.c. non è chiuso: non si limita a fumo, calore o rumori, ma comprende qualsiasi propagazione fisica che invada la proprietà altrui. La luce, essendo un fenomeno materiale, rientra quindi pienamente nella norma.
La giurisprudenza ha confermato questa interpretazione, equiparando l'inquinamento luminoso agli altri tipi di disturbo, sia per ottenere la cessazione dell'immissione sia per chiedere il risarcimento (Trib. Rieti 2 novembre 2023, n. 568).
Anche se esistono limiti fissati da norme pubblicistiche (come quelle tecniche o amministrative), questi non vincolano il giudice civile. Possono servire come punto di partenza, ma non impediscono al giudice di dichiarare comunque intollerabili le immissioni, anche quando rientrano formalmente nei limiti, se nel caso concreto arrecano un pregiudizio alla proprietà o alla normale vivibilità dell'immobile (Cass. civ., sez. II, 01/10/2018, n. 23754).
Di conseguenza le norme amministrative (es. leggi Regionali contro l'inquinamento luminoso) tutelano interessi pubblicistici generali (risparmio energetico, tutela del cielo notturno per l'astronomia, ambiente) fissando soglie "medie" di accettabilità per la collettività. (per un approfondimento sulle controversie legate alle immissioni da scarichi di fumo si segnala la canna fumaria per una biostufa a pellet sul muro perimetrale del caseggiato).
L'art. 844 c.c., invece, tutela il diritto soggettivo del proprietario al godimento pieno ed esclusivo del proprio bene. Il rispetto dei limiti amministrativi non esclude l'intollerabilità civile delle immissioni luminose. In ogni caso, nella specifica materia delle immissioni luminose, la valutazione della tollerabilità deve considerare diversi fattori concomitanti, quali l'intensità del flusso luminoso (illuminamento) misurato in lux sulla superficie verticale delle finestre; la luminanza (brillanza), ovvero l'effetto abbagliante percepito guardando direttamente la fonte luminosa (questo è spesso il fattore di maggior disturbo, definito "abbagliamento molesto" o discomfort glare); la differenza tra la luce dei fari e la normale luminosità di fondo.
Quando si parla di immissioni illecite - che siano luminose, acustiche, olfattive o di altro tipo - il danneggiato può pretendere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (Cass. civ., Sez. Un., 01/02/2017, n. 2611), perché le conseguenze sulla vita del danneggiato possono essere di natura diversa.
