Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1339 del 19 febbraio 2026, è stata confermata la legittimità dell'azione dell'ente locale che, sulla base dell'istruttoria e delle indicazioni dell'ASL, aveva ingiunto al proprietario di un'unità immobiliare il ripristino del precedente percorso di scarico delle acque reflue, ovvero l'adeguamento della fossa biologica attualmente utilizzata ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal regolamento edilizio vigente.
Il principio applicato è di immediata ricaduta pratica nelle controversie che coinvolgono impianti privati di smaltimento reflui: una volta emersi elementi tecnici oggettivi (accertamenti comunali e ASL, nonché risultanze di CTU resa in altro giudizio), l'amministrazione può imporre interventi ripristinatori o conformativi rispetto alle prescrizioni regolamentari locali, mentre grava sul privato l'onere di dimostrare, con prova adeguata, la diversa datazione dell'intervento e la sua conformità alla disciplina edilizia applicabile al tempo della realizzazione.
La vicenda
L'ente locale aveva adottato un'ordinanza repressiva nei confronti della proprietaria, contestando opere edilizie ritenute abusive e ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. L'atto richiamava, quale base istruttoria, un rapporto ASL che segnalava criticità igienico-sanitarie della fossa biologica (con riferimento alla commistione tra acque chiare e acque nere e alla mancanza di specifiche dotazioni prescritte dal regolamento edilizio), la comunicazione di avvio del procedimento con cui era stata contestata la modifica dell'impianto di scarico, nonché un rapporto della Polizia Municipale che aveva rilevato ulteriori profili edilizi.
Il TAR aveva accolto il ricorso solo in parte, annullando l'ordinanza limitatamente all'ingiunzione di demolizione di un bagno realizzato al piano seminterrato, e respingendo per il resto le censure. In appello, la proprietaria ha insistito sull'illegittimità dell'ordine di ripristino del percorso di scarico o, in alternativa, di adeguamento della fossa biologica in uso, contestando inoltre la rilevanza delle difformità tecniche riscontrate e deducendo l'applicabilità della disciplina risalente all'epoca di realizzazione dell'impianto (anni '50), anche sotto il profilo del diametro dello sfiato previsto dal regolamento edilizio vigente.
La decisione
L'appello è stato respinto, con conferma della legittimità dell'ingiunzione comunale.
In primo luogo, è stata chiarita la portata residua del giudizio dopo il parziale accoglimento in primo grado, evidenziando che "a seguito del parziale accoglimento del Tar, l'oggetto del presente giudizio è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento che ha ingiunto il ripristino di una corretta espulsione dei reflui del bagno situato al piano terra" e che, in concreto, l'ente locale contestava lo spostamento dello scarico del bagno dal recapito originario (fossa "FB3", risultante nel 2007) all'attuale fossa "FB1", collocata in area di proprietà di terzi, ritenuta non conforme alle prescrizioni impartite dall'ASL.
È stata poi respinta la richiesta di sospensione del giudizio per pendenza di una causa civile tra privati, precisandosi che l'azione amministrativa sottoposta a scrutinio riguarda il controllo di legittimità dell'esercizio del potere pubblico e non richiede l'accertamento definitivo dei rapporti proprietari, rimesso al giudice ordinario.
In motivazione si legge, in termini netti, che "oggetto del presente giudizio è l'esercizio legittimo del potere esercitato dall'ente locale, che non è tenuto ad un approfondimento di ogni singolo aspetto privatistico relativo al regime proprietario dell'area interessata dal proprio intervento" e che "l'accertamento definitivo dei diritti che gravano sull'area è di competenza del Giudice ordinario, dovendosi limitare l'ambito della presente indagine alla verifica della legittimità del [provvedimento]". La sospensione necessaria è stata esclusa, richiamando il criterio della "pregiudizialità tecnica" (ricostruita in sentenza anche sulla base di Cass., Sez. Un., ord. 27 luglio 2004, n. 14060), in applicazione dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c.
Nel merito, è stata ritenuta solida la base istruttoria dell'ingiunzione, valorizzando congiuntamente accertamenti comunali, rapporto ASL e CTU formatasi nel giudizio civile e "legittimamente valutata" dall'amministrazione. Il Collegio ha affermato, con passaggio centrale, che "il [provvedimento] impugnato si fonda su solide basi, quali l'accertamento compiuto dagli agenti comunali … e il rapporto ASL … Le circostanze emerse a seguito dell'istruttoria amministrativa trovano inoltre conferma nella CTU disposta nel corso del giudizio civile e legittimamente valutata dall'amministrazione", aggiungendo che la provenienza dell'accertamento da un ausiliario del giudice (e nel contraddittorio) ne giustifica la maggiore attendibilità rispetto a un accertamento di parte, richiamando l'indirizzo per cui "una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova" (Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 5128).
Quanto ai fatti tecnici decisivi, la CTU ha ricostruito la variazione del recapito degli scarichi, affermando "per 'i due bagni posti al piano terra … che scaricavano nel 2007 le acque nere nella fossa FB3 e nella fossa FB4 … è stato verificato che quello che scaricava nella FB3 ora scarica nella FB1 … mentre quello che scaricava nella fossa FB4 non scarica nella FB1 pertanto, si presume che scarichi nella FB4 …'". A ciò si è aggiunto l'esito del sopralluogo della Polizia Municipale, dal quale era emerso che lo scarico del bagno al piano terreno recapita nella fossa posta nel resede di proprietà di terzi.
Decisivo, sul piano giuridico, è il passaggio relativo all'onere della prova in capo alla proprietaria che invocava l'applicazione della disciplina edilizia degli anni '50: i giudici hanno confermato la conclusione del TAR secondo cui "sarebbe stato onere della stessa ricorrente dimostrare la conformità dell'intervento alla disciplina vigente al momento della sua esecuzione", con la conseguenza che non può essere condivisa la tesi secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto, di per sé, ritenere applicabile la disciplina risalente all'epoca originaria dell'impianto.
La collocazione temporale della modifica in epoca successiva è stata desunta da elementi tecnici specifici (tra cui la realizzazione, tra il 1995 e il 2018, di un gradino sotto il vano wc, tipicamente funzionale a variazioni della direzione dello scarico, e la difformità tra quanto rilevato nel 2007 e quanto riscontrato dal CTU).
Su tale base, è stata ritenuta non censurabile l'ingiunzione alternativa di ripristino del precedente percorso di scarico o di adeguamento della fossa in uso ai requisiti igienico-sanitari imposti dal regolamento edilizio vigente, poiché "la fossa FB1 non risulta conforme (non è provvista del tubo esalatore di diametro non inferiore a 10 cm richiesto dall'art. 31 co. 8 del R.E. vigente e manca il chiusino a doppia lapide)".
Sono state considerate irrilevanti, ai fini del sindacato di legittimità, le doglianze dirette a "sminuire la rilevanza" delle difformità, trattandosi di profili attinenti al merito tecnico-amministrativo non sindacabile; in ogni caso, è stato ribadito che gli ispettori ASL avevano ritenuto "i chiusini inidonei per un impianto di depurazione di acque nere non essendo a doppia lapide", con conseguente insussistenza di un'effettiva "equivalenza funzionale" idonea a superare la prescrizione regolamentare.
Infine, è stata respinta anche la censura relativa al contraddittorio procedimentale, perché, alla luce del quadro istruttorio e del rigetto delle prospettazioni difensive, "è palese che il contenuto dispositivo del [provvedimento] impugnato non avrebbe potuto essere diverso", con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990.
I riferimenti giurisprudenziali
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 5128: richiamata per ribadire che la perizia di parte, anche se giurata, non costituisce mezzo di prova.
- Cass., Sez. Un., ord. 27 luglio 2004, n. 14060: richiamata sul perimetro della sospensione necessaria e sulla nozione di pregiudizialità tecnica.
- Consiglio di Stato, 26 gennaio 2024, n. 853: in tema di abusi edilizi e datazione delle opere, conferma l'impostazione per cui, a fronte di risultanze tecniche utilizzate dall'amministrazione, è il privato a dover fornire elementi idonei a smentirle. Onere probatorio del privato sulla datazione delle opere
- Consiglio di Stato, 24 aprile 2019, n. 2628: evidenzia, in senso più restrittivo sul piano istruttorio, che dati di natura meramente catastale non sono di regola sufficienti, da soli, a fondare l'accertamento di un mutamento di destinazione d'uso, imponendosi la presenza di riscontri urbanistico-edilizi effettivi. Dati catastali e prova del mutamento di destinazione d'uso
Considerazioni conclusive
La linea argomentativa conferma, nel perimetro del giudizio di legittimità amministrativa, che l'ente locale può imporre il ripristino o l'adeguamento degli impianti privati di scarico alle prescrizioni del regolamento edilizio e alle indicazioni dell'autorità sanitaria, quando l'istruttoria offra elementi oggettivi e ragionevoli circa la modifica dell'impianto e la non conformità igienico-sanitaria.
Il profilo dell'onere probatorio va però letto nel suo corretto ambito applicativo: non equivale a un'esenzione generalizzata dell'amministrazione da attività di accertamento, ma opera soprattutto quando l'amministrazione ha già posto a base dell'ordine elementi tecnici attendibili (accertamenti e verifiche) e il privato intende paralizzare l'ordine invocando una disciplina storica o una diversa datazione degli interventi.
In tale prospettiva, l'impostazione risulta coerente con altri arresti che, in materia edilizia, richiedono comunque che l'azione repressiva sia sorretta dall'istruttoria e dalla descrizione dei presupposti in fatto (pur trattandosi, di regola, di poteri vincolati). Presupposti e motivazione degli ordini ripristinatori in edilizia
Resta altresì ferma la distinzione, rimarcata in motivazione, tra il sindacato sulla legittimità dell'ordine pubblico e l'accertamento definitivo dei diritti reali e delle situazioni soggettive tra privati, riservato al giudice ordinario: l'eventuale esito del giudizio civile potrà incidere sul quadro sostanziale, ma non impone di regola la sospensione del giudizio amministrativo in assenza di pregiudizialità tecnica.
In chiave pratica, nelle controversie su scarichi e fosse biologiche la difesa del proprietario che intenda far valere la conformità "storica" dell'impianto o la non imputabilità della modifica deve essere impostata su prove documentali e tecniche puntuali, capaci di collocare temporalmente l'intervento e di dimostrarne la rispondenza alla disciplina applicabile; in mancanza, l'ordine di adeguamento alle prescrizioni regolamentari locali (specie quando recepite dall'autorità sanitaria) tende a rimanere indenne in sede giurisdizionale (per un approfondimento sulle responsabilità civili connesse a un impianto di smaltimento delle acque inidoneo).
Nel medesimo solco, sul piano civilistico, anche in ambito condominiale gli interventi non autorizzati sugli impianti di scarico possono esporre l'autore all'ordine di ripristino e alle relative conseguenze risarcitorie, come mostrano le decisioni che hanno ordinato l'eliminazione di modifiche abusive e il ripristino della regolarità degli scarichi. Modifiche abusive alla fossa Imhoff e ripristino degli scarichi
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
