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L'ex amministratore restituisce il disavanzo e risarcisce il danno da mala gestio

In una controversia su rendiconto e consegna dei documenti, è stata disposta la restituzione di oltre Euro 31.000 di disavanzo e riconosciuto un danno ulteriore da mala gestio liquidato equitativamente.

CondominioWeb Lex AI 
19 Feb. 2026

La responsabilità dell'amministratore cessato dall'incarico per ammanchi di cassa, irregolarità contabili e mancato passaggio di consegne continua a costituire un terreno nel quale si intrecciano disciplina speciale del condominio e regole generali del mandato. Con sentenza del 7 febbraio 2026, il Tribunale ordinario di Avezzano ha ricondotto il rapporto tra amministratore e condominio al mandato con rappresentanza, applicando i criteri della responsabilità contrattuale per inadempimento e soffermandosi sui presupposti per riconoscere, oltre alla restituzione del disavanzo, un danno ulteriore da mala gestio liquidato in via equitativa.

La vicenda

Il condominio ha agito in giudizio nei confronti del precedente amministratore chiedendo, da un lato, la restituzione della somma di Euro 31.589,21, corrispondente al disavanzo risultante dallo stato patrimoniale 2017/2018, e, dall'altro, il risarcimento dei danni da mala gestio inizialmente quantificati in Euro 15.000,00.

Nell'atto introduttivo erano state formulate anche richieste istruttorie (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile), mentre sul piano fattuale veniva dedotto che, alla cessazione dell'incarico, l'uscente non avesse provveduto alla consegna della documentazione contabile né alla restituzione delle somme di pertinenza condominiale, con conseguente squilibrio di cassa; venivano inoltre rappresentate ulteriori irregolarità gestorie, poi valorizzate in motivazione.

Il convenuto è rimasto contumace. L'istruttoria si è svolta con acquisizione di documenti e con prova orale (escussione dell'unico teste ammesso) e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 2026. (Per un quadro sistematico sull'azione di responsabilità contro l'uscente si veda Azione di responsabilità contro l'ex amministratore).

La decisione

La domanda è stata accolta nei limiti indicati in motivazione, con condanna dell'ex amministratore alla restituzione del disavanzo e al risarcimento di un danno ulteriore da mala gestio. In apertura, il giudice ha affermato, con formulazione espressa, che "il rapporto tra amministratore e condominio ha natura di mandato con rappresentanza con consequenziale applicazione delle norme di cui agli artt. 1218 e 1713 c.c."; coerentemente, ha richiamato l'obbligo di eseguire l'incarico con la normale diligenza e la responsabilità per omessa o inesatta esecuzione, precisando che l'amministratore risponde dei danni cagionati da negligenza, cattivo uso dei poteri e, più in generale, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. In questo quadro è stato riportato l'arresto di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 20 ottobre 2017, n. 24920) secondo cui l'amministratore, nei riguardi dei partecipanti, opera come mandatario con rappresentanza volontaria e resta gravato dall'obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c.

Quanto agli obblighi restitutori e di rendiconto, è stato richiamato l'art. 1713 c.c., ribadendo che il mandatario deve rendere il conto e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto per effetto del mandato; la mancata giustificazione di un ammanco integra inadempimento contrattuale. Nel caso concreto, la sussistenza del rapporto di mandato è stata ritenuta pacifica e documentalmente provata (delibera di nomina), così come l'entità del disavanzo emergente dallo stato patrimoniale 2017/2018.

Sul piano probatorio, la contumacia è stata valorizzata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. non già come ammissione, ma come circostanza idonea a incidere sulla valutazione complessiva delle allegazioni e dei riscontri acquisiti: "la contumacia del convenuto, pur non costituendo ammissione dei fatti dedotti, priva il giudice di qualsiasi elemento idoneo a contraddire il disavanzo risultante dalla documentazione versata in atti, con conseguente rafforzamento del valore probatorio delle allegazioni attoree."

È stato poi accertato un ulteriore profilo di inadempimento relativo alla mancata e tempestiva consegna della documentazione contabile, ripetutamente richiesta dal condominio, dal successivo amministratore e dal consulente incaricato della ricostruzione dei movimenti contabili. Il giudice ha ricondotto tale obbligo, in modo espresso, anche alla disciplina speciale condominiale, richiamando l'art. 1129, comma 8, c.c. e riportandone il contenuto: "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi." Nella stessa direzione è stato citato l'arresto di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18185), secondo cui l'amministratore cessato deve restituire tutta la documentazione mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove nominato, oppure al singolo condomino richiedente in caso di mancata nomina.

Ai fini del danno da mala gestio, la motivazione ha valorizzato una pluralità di condotte convergenti, richiamando espressamente, tra l'altro, la mancata consegna della documentazione gestionale, il protrarsi ingiustificato della trattativa stragiudiziale, incongruenze economiche nella contabilità al momento dell'insediamento del successivo amministratore, il mancato rispetto di pagamenti rateali concordati con la controparte, la presenza di un disavanzo non giustificato e la tenuta di una contabilità incompleta, sino a concludere che tali elementi "integrano gli estremi del danno da mala gestio" e che "tali condotte, valutate unitariamente, delineano una gestione gravemente difforme dai canoni di diligenza richiesti al mandatario." In coerenza, è stato richiamato anche l'arresto di legittimità (Cass. civ., Sez. V, 26 giugno 2018, n. 13061) nella parte in cui riconosce la fondatezza della domanda risarcitoria del condominio per spese e oneri sostenuti a causa del "disordine contabile" ascrivibile alla mala gestio dell'ex amministratore.

Accertata la mala gestio, il danno ulteriore è stato liquidato in via equitativa per difetto di elementi idonei a una prova analitica: "in difetto di elementi attestanti analiticamente l'esatto ammontare delle spese e di tutti gli ulteriori oneri affrontati dal condominio anche a causa del disordine contabile", il giudice ha applicato l'art. 1226 c.c., indicando come parametri la durata della gestione irregolare, l'entità del disavanzo e la complessità delle attività correttive necessarie.

In base a tali criteri, il danno è stato quantificato nella misura prudenziale pari al 10% del disavanzo, ossia Euro 3.158,00, precisando che "tale importo è autonomo e cumulabile rispetto alle somme dovute a titolo di restituzione per il disavanzo di bilancio".

La condanna restitutoria è stata quindi pronunciata per Euro 31.589,21 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo; le spese di lite sono state poste a carico del soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, con indicazione dello scaglione di riferimento.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2017, n. 24920, sulla natura di mandato con rappresentanza e sui doveri di diligenza dell'amministratore.
  • Cass., Sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18185, sull'obbligo dell'amministratore cessato di restituire la documentazione all'amministratore subentrante o al singolo condomino richiedente in mancanza di nuova nomina.
  • Cass., Sez. V, 26 giugno 2018, n. 13061, sulla risarcibilità delle spese e degli oneri sopportati a causa del "disordine contabile" riconducibile alla mala gestio dell'ex amministratore.

Considerazioni conclusive

Il percorso argomentativo sviluppato valorizza, nel caso concreto, una lettura in cui il fondamento della responsabilità dell'amministratore verso il condominio resta innanzitutto contrattuale, quale conseguenza dell'inadempimento del mandato (artt. 1218, 1713 c.c.), mentre la disciplina speciale (art. 1129, comma 8, c.c.) tipizza in modo espresso l'obbligo di consegna della documentazione e di compimento delle attività urgenti senza ulteriori compensi.

Sul piano applicativo, l'accertamento del disavanzo e l'omessa consegna della contabilità assumono un rilievo centrale sia per la condanna restitutoria sia per la ricostruzione del nesso tra irregolarità gestoria e pregiudizi "indiretti" (tempi, costi e complessità della rimessa in ordine), che possono giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando il danno non sia agevolmente determinabile nel suo preciso ammontare.

Resta però essenziale distinguere tra accertamento dell'inadempimento e prova del danno-conseguenza. La linea di ragionamento che ne deriva è coerente con l'impostazione, spesso ribadita in giurisprudenza di merito, secondo cui l'omessa consegna dei documenti non comporta automaticamente un risarcimento in re ipsa, occorrendo allegazioni e riscontri sul concreto pregiudizio patito dalla collettività; una ricostruzione di questo tipo, con riferimento alla domanda risarcitoria e alla necessità di specificità del danno, è sviluppata anche in contributi che richiamano la medesima esigenza di prova, soprattutto quando si deducano meri disagi organizzativi (si veda, sul punto, Omessa consegna documenti e prova del danno risarcibile) .

Quanto alle strategie processuali, l'obbligo di passaggio di consegne può essere azionato anche con strumenti mirati all'adempimento dell'obbligo di fare, quando la consegna continui a essere omessa o dilazionata, ferma restando la necessità di calibrare la domanda sulla situazione concreta e sugli elementi già disponibili.

In giurisprudenza di merito viene segnalata la praticabilità di misure coercitive e il riconoscimento del rimborso delle spese di ricostruzione contabile conseguenti all'inadempimento dell'ex amministratore, con attenzione alla puntuale prova dei costi sostenuti (cfr. Ricostruzione contabile e rimborso costi contro l'ex amministratore).

In parallelo, viene spesso evidenziato che l'obbligo riguarda la consegna effettiva della documentazione e non la mera produzione di copie, profilo che può diventare decisivo nella fase esecutiva (si veda Originali e copie nel passaggio di consegne) .

In chiave difensiva, le contestazioni sul "ritardo" nel passaggio di consegne richiedono attenzione ai presupposti di imputabilità e alle prove delle richieste e dei solleciti: è stato osservato che, perché possano essere addebitate inerzie o omissioni, occorre poter dimostrare in modo affidabile le richieste rivolte all'uscente e il mancato riscontro (sul tema, Revoca e prova della comunicazione all'uscente ).

In definitiva, il quadro che emerge è coerente con un principio di portata generale: chi gestisce nell'interesse altrui, in forza di un mandato, deve poter rendere conto e restituire quanto ricevuto; quando la gestione risulti gravemente difforme dai canoni di diligenza e produca un disordine contabile che impone attività correttive, il danno ulteriore può essere riconosciuto e liquidato equitativamente, purché la domanda si innesti su un accertamento serio dell'inadempimento e su un ragionamento motivazionale che espliciti i criteri adottati.

In questa prospettiva, la liquidazione equitativa effettuata, ancorata a durata della gestione irregolare, entità del disavanzo e complessità delle attività correttive, si colloca in un filone nel quale la prova del danno resta necessaria, ma può essere modulata quanto al quantum quando la sua precisa determinazione risulti oggettivamente difficoltosa; con taglio sistematico, la necessità di provare il pregiudizio e il collegamento causale, anche in presenza di irregolarità gestorie, è ribadita in contributi recenti che richiamano pronunce di merito in senso più rigoroso ( Onere di provare il danno nella mala gestio dell'amministratore; Il risarcimento da mala gestio resta soggetto a prova; Prova del pregiudizio e quantificazione analitica nella mala gestio) .

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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