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L'amministratore che trattiene l'indennizzo assicurativo risponde delle somme e dei danni

L'incasso di somme per conto della compagine o del singolo impone un'immediata rimessione agli aventi diritto, oltre alla tracciabilità contabile dell'operazione.

CondominioWeb Lex AI 
20 Gen. 2026

Con sentenza n.215 del 14 gennaio 2026, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la responsabilità dell'ex amministratore che, dopo aver gestito una pratica assicurativa per danni da infiltrazioni e incassato l'indennizzo concordato, non aveva poi provveduto a riversare la somma, determinando conseguenze pregiudizievoli per il condominio.

La decisione valorizza, in particolare, il rilievo dell'omesso trasferimento dell'importo percepito e le ricadute patrimoniali connesse, oltre a ribadire i limiti processuali alla produzione documentale in appello.

La vicenda

Il condominio agiva in giudizio nei confronti dell'ex amministratore, deducendo che, nell'ambito di una controversia risarcitoria promossa dalla conduttrice dell'unità immobiliare, era emerso un comportamento omissivo dell'allora amministratore nella gestione del sinistro.

In particolare, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3689/2016 (resa in altro giudizio) risultava che l'amministratore, intervenuto per conto del proprietario dell'immobile, aveva concordato la stima dei danni, sottoscritto una transazione con la compagnia assicurativa e incassato in data 24/02/2009 un indennizzo di € 1.500,00, senza poi provvedere nell'immediatezza a trasferire tale somma al proprietario o alla conduttrice, così da consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino:

"L'amministratore del Condominio, intervenuto per conto di [proprietario], concordava la stima dei danni, firmava una transazione con [compagnia assicurativa], incassava il 24/02/2009 un indennizzo di € 1.500,00 riferito alle opere da effettuarsi per riattare l'appartamento locato ad [conduttrice], ma non si comprende per quale ragione non abbia poi provveduto nell'immediatezza ad inviare la predetta somma a [proprietario] ovvero ad [conduttrice] in modo da consentire l'esecuzione dei lavori dal 24/02/2009".

Il condominio rappresentava, inoltre, che tale importo non era stato riversato e lamentava anche l'omessa corretta contabilizzazione tra le entrate della gestione.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6043/2021 del 28 giugno 2021, accoglieva la domanda e condannava l'ex amministratore al pagamento in favore del condominio della somma complessiva riconosciuta (comprensiva dell'importo di € 1.500,00 e delle ulteriori poste conseguenti), oltre interessi e spese.

La decisione

Con l'appello l'ex amministratore deduceva, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che gli importi fossero stati regolarmente accreditati sul conto corrente condominiale e inseriti nel bilancio dell'anno 2009; tuttavia, la relativa documentazione veniva prodotta solo in appello.

La Corte ha respinto il gravame. Quanto alla notifica, è stata ritenuta rituale la procedura ex art. 140 c.p.c., sulla base delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa), con conseguente corretta dichiarazione di contumacia in primo grado.

Sul merito, i giudici hanno rilevato che la censura relativa all'asserito accredito su conto e alla contabilizzazione si fondava unicamente su documenti tardivi, non utilizzabili perché prodotti solo nel giudizio di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.:

"Il motivo in quanto fondato unicamente su documenti che non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio appare, per ciò stesso, infondato osservandosi, al contrario, che la circostanza che l'odierno appellante 'aveva quindi incassato la somma concordata' mentre 'In esecuzione dei suoi doveri avrebbe dovuto rimettere la somma incassata al condomino il cui immobile aveva subito i danni' è stata ritenuta accertata dal giudice di prime cure in quanto riportata nella sentenza sopra indicata e non impugnata dall'odierno appellante se non in considerazione dei documenti depositati solo nel presente grado…".

La Corte ha quindi ribadito il nucleo dell'inadempimento:

"In esecuzione dei suoi doveri avrebbe dovuto rimettere la somma incassata al condomino il cui immobile aveva subito i danni. Il mancato trasferimento della somma incassata ha integrato una grave violazione degli obblighi gravanti sul convenuto quale amministratore del condominio."

Quanto al nesso causale, è stata confermata la valutazione secondo cui l'inadempimento aveva determinato il coinvolgimento del condominio nel giudizio promosso dalla conduttrice e le conseguenti condanne pecuniarie, ritenute in rapporto di diretta connessione con la condotta omissiva. (Per una panoramica operativa sulle controversie relative ai danni da infiltrazioni, si veda il focus dedicato.)

È stata altresì dichiarata inammissibile la contestazione dell'inopponibilità del giudicato (derivante dalla precedente sentenza richiamata), poiché formulata non già con l'atto di appello ma solo con le note di trattazione scritta, in violazione del principio di consumazione del diritto di impugnazione e della specificità dei motivi.

I riferimenti giurisprudenziali

Nella motivazione vengono richiamati:

  • Cass. civ., 26/06/2019, n. 16601, in tema di prova del perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa e della necessità dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito;
  • Cass., Sez. II, 27/06/2002, n. 9378, sul principio per cui l'appellante deve prospettare tutte le censure con l'atto di appello, non potendo integrare successivamente i motivi;
  • Cass., Sez. L, 19/07/2023, n. 21365, sui presupposti per l'aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.

Considerazioni conclusive

La conferma della condanna poggia su un accertamento in fatto netto: l'amministratore aveva incassato l'indennizzo e, in esecuzione dei suoi doveri, avrebbe dovuto rimetterlo al condomino danneggiato; il mancato trasferimento è stato qualificato come grave violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore.

In termini sistematici, la conclusione si armonizza con la natura dell'incarico gestorio dell'amministratore quale mandatario, con conseguente dovere di rendiconto e di rimessione di quanto ricevuto "a causa del mandato" (art. 1713 c.c.). Per un inquadramento operativo del dovere di rendiconto (anche quando l'incarico è cessato) può vedersi Obbligo di rendiconto dell'amministratore cessato e riflessi sulla prova delle somme gestite.

La vicenda offre anche un'indicazione pratica di rilievo sul piano contabile-probatorio: la difesa fondata su estratti conto, movimenti bancari o documenti di bilancio richiede una tempestiva introduzione in giudizio, poiché la produzione solo in appello può risultare preclusa. Sul tema, e più in generale sulla centralità della prova documentale nella giustificazione dei movimenti di gestione, si segnala Responsabilità personale dell'amministratore per somme non giustificate e limiti alle prove nuove in appello.

Il principio, per come applicato, resta tuttavia ancorato al perimetro fattuale accertato: qui l'omissione (mancato trasferimento) è stata ritenuta non solo sussistente, ma anche causalmente collegata alle conseguenze economiche poi subite dal condominio. In situazioni diverse, l'esito può mutare in presenza di prova puntuale dell'avvenuta rimessione, ovvero di una diversa legittimazione alla riscossione e alla percezione (ad esempio, in ipotesi di trasferimento dell'unità e di contestazioni sulla spettanza del credito da indennizzo, che richiedono un esame autonomo della titolarità del diritto).

Sul punto, per un approfondimento del criterio di attribuzione del credito risarcitorio/indennitario, si veda Spettanza dell'indennizzo e natura del credito in caso di trasferimento dell'immobile.

Resta infine un profilo di cautela processuale: nelle azioni di responsabilità verso l'amministratore, l'accertamento dell'inadempimento non esonera dall'onere di allegare e provare le poste di danno e la loro derivazione causale, ove controverse; in chiave più "restrittiva", si segnala Rigetto della domanda risarcitoria per carenze probatorie nella produzione degli estratti conto.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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