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La sanzione al condominio per rifiuti esposti fuori orario richiede la prova certa dell'autore

Annullata la sanzione in assenza di prova certa della riconducibilità soggettiva della condotta illecita.

Avv. Eliana Messineo 
11 Feb. 2026

Le prescrizioni relative alle modalità, ai luoghi e agli orari di esposizione dei rifiuti, generalmente contenute nei regolamenti comunali sul servizio di igiene urbana e sul decoro cittadino, sono finalizzate a garantire l'ordine, la salubrità ed il corretto svolgimento del servizio di raccolta.

La violazione di tali disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative irrogate sulla base degli accertamenti effettuati dalla polizia locale che ha il compito, non sempre facile, di individuare l'autore della condotta illecita.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 695 del 27 gennaio 2026 ha sottolineato l'importanza dell'imputazione soggettiva della violazione, ribadendo che in materia di sanzioni amministrative non è sufficiente l'accertamento del mero elemento oggettivo, ma è necessario dimostrare con ragionevole certezza la riconducibilità della condotta illecita al soggetto sanzionato.

Fatto e decisione

Una società proprietaria di uno stabile condominiale sito in Milano proponeva opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione del Comune che le irrogava una sanzione per violazione del Regolamento comunale sul decoro urbano e, segnatamente, della disposizione relativa alle modalità e agli orari di esposizione dei rifiuti.

La ricorrente deduceva che la sanzione traeva origine da un verbale della Polizia Locale contro il quale era stato presentato ricorso supportato da documentazione fotografica da cui si evinceva che l'esposizione di rifiuti in orari soggetti a sanzione era da addebitarsi a soggetti diversi dai condòmini residenti nello stabile.

Evidenziava che la propria condotta era sempre stata improntata al rispetto scrupoloso degli orari di conferimento dei rifiuti e alle disposizioni comunali nonché l'assenza di prova circa l'autore dell'illecito. Rappresentava, altresì, di non essere stata convocata per essere sentita a difesa, nonostante la formale richiesta di audizione ex art. 18 L. 689/81 svolta in sede di ricorso.

Si costituiva in giudizio il Comune sostenendo la provenienza certa dei rifiuti dallo stabile condominiale in quanto desunta da riscontri cartacei e da una scritta identificativa apposta sui cassonetti riportante il numero civico dell'edificio, come risultante dal verbale di ispezione della Polizia Locale a cui doveva attribuirsi fede privilegiata.

Il resistente richiamava, poi, un orientamento giurisprudenziale che impone al condominio di adottare cautele per evitare conferimenti da parte di terzi.

Istruita la causa mediante escussione testimoniale, il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo la pretesa sanzionatoria del Comune fondata su elementi di rilevanza meramente indiziari, inidonei a fornire alcuna certezza sull'identificazione del soggetto autore della violazione.

Considerazioni conclusive

In materia d'irrogazione di sanzioni comminate a fronte di un illecito amministrativo, la responsabilità è personale, al pari che per gli illeciti penali, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, L. 689/1981, che stabilisce che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

Non è dunque sufficiente l'accertamento, ove vi sia, dell'elemento oggettivo, cioè della condotta illecita, ma è necessario anche l'accertamento dell'elemento soggettivo ossia della riconducibilità della condotta proprio al soggetto indicato, sul quale è necessario che vi sia quantomeno una ragionevole certezza (per un approfondimento sul diverso regime di responsabilità solidale in materia di rifiuti abbandonati e responsabilità solidale).

Alla luce di tale principio di diritto, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti dall'Amministrazione, quali la presenza di una scritta a pennarello sui cassonetti indicativa del civico dello stabile o generici riferimenti a riscontri cartacei sono da ritenersi inidonei a fondare una responsabilità sanzionatoria occorrendo elementi seri ed univoci tali da consentire di individuare con ragionevole certezza l'autore della violazione.

Il Tribunale ha ribadito che la fede privilegiata del verbale di accertamento non può supplire alla mancanza di prova sulla riconducibilità soggettiva della condotta illecita.

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