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La mancata partecipazione personale dell'amministratore alla mediazione obbligatoria comporta sanzioni

L'assenza ingiustificata dell'amministratore alla mediazione obbligatoria può comportare sanzioni e influire sulle spese processuali e può configurare motivo di responsabilità civile e di revoca dell'incarico.

CondominioWeb Lex AI 
23 Ott. 2025

La mancata partecipazione personale dell'amministratore di condominio al procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle misure di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010, oltre a costituire elemento valutabile ai fini della decisione sulle spese processuali e, come nel caso di specie, ai fini della valutazione della resistenza della parte convenuta.

La vicenda

Con atto di citazione il condomino attore impugnava la delibera assembleare del 22 marzo 2023 (punto 3 e punto 5 dell'ordine del giorno). In via preliminare il ricorrente aveva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione davanti all'organismo competente (procedimento n. 313/2023), conclusosi con verbale negativo del 10.07.2023 per "assenza ingiustificata della parte invitata" rappresentata dall'amministratore pro tempore. Il convenuto si costituiva nel successivo giudizio contestando le domande attoree.

La decisione

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1362 del 13/10/2025, pur pronunciandosi anche sulle questioni sostanziali relative ai rendiconti e al fondo speciale (con le conseguenti statuizioni dispositive), ha posto al centro della motivazione la mancata partecipazione dell'amministratore al primo incontro di mediazione.

In particolare, il Giudice ha dato atto che "l'amministratore del convenuto non si era presentato personalmente all'incontro di mediazione, con la conseguenza che il mediatore aveva redatto un verbale negativo per l'ingiustificata assenza della parte invitata", precisando inoltre che "l'obbligo di partecipazione personale non è un mero formalismo", essendo finalizzato a favorire il confronto e la soluzione amichevole delle controversie.

Nella motivazione è stato poi richiamato l'art. 5-ter del d.lgs. n. 28/2010 (introdotto dalla riforma Cartabia), con cui il Giudice ha ribadito la legittimazione dell'amministratore a partecipare alla mediazione senza preventiva autorizzazione assembleare, confutando così la giustificazione difensiva basata su assemblee "andate deserte".

Il Giudice ha quindi applicato l'art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente dopo la riforma Cartabia, affermando testualmente che "il giudice non è dunque facoltizzato ad irrogare la sanzione, dovrà senz'altro irrogarla laddove ritenga la mancata partecipazione priva di giustificato motivo".

Sulla scorta di tali valutazioni, nel dispositivo il Tribunale ha, tra l'altro:

  • condannato il convenuto al versamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • condannato il convenuto al rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'avvio della mediazione;
  • condannato il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma equitativamente determinata in € 2.538,50 (liquidata in relazione alle spese maturate dopo la conclusione della mediazione);
  • adottato, altresì, le statuizioni sulla nullità delle deliberazioni impugnate e sulle conseguenti restituzioni, ove rilevanti ai fini del giudizio (questo profilo è stato deciso dal Tribunale ma non è qui sviluppato, avendo richiesto analisi tecniche già compiute nel provvedimento).

I riferimenti giurisprudenziali

  • Tribunale di Roma, sentenza 29 maggio 2014 (insufficienza di giustificazioni generiche e funzione della partecipazione personale);
  • Tribunale di Roma, sentenza 26 luglio 2023, n. 11746/2023 (censurabilità dell'assenza dell'amministratore senza giustificato motivo);
  • Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 191/2025 (regime sanzionatorio previsto dall'art. 12‑bis d.lgs. 28/2010);
  • Tribunale di Trani, sentenza n. 389/2025 (applicabilità della sanzione nelle ipotesi di mediazione obbligatoria).

Considerazioni conclusive

  • l'amministratore è legittimato a partecipare alla mediazione senza preventiva autorizzazione assembleare (art. 5‑ter d.lgs. n. 28/2010): la mancata comparizione per ragioni connesse all'assenza di una delibera assembleare non costituisce, di norma, giustificato motivo;
  • la partecipazione personale non è mero formalismo: la delega all'avvocato è insufficiente salvo conferimento documentato di pieni poteri negoziali;
  • in caso di assenza ingiustificata in mediazione obbligatoria il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e deve irrogare le sanzioni previste dall'art. 12‑bis d.lgs. n. 28/2010 quando ritenga priva di giustificato motivo la mancata partecipazione (come testualmente affermato dal Tribunale);
  • la sanzione può essere esclusa solo ove il giudice ritenga provato un giustificato motivo effettivo e documentato: giustificazioni generiche o strategiche vengono in genere respinte dalla giurisprudenza.

In sintesi, il Tribunale ha posto la mancata partecipazione personale dell'amministratore al centro della decisione, ritenendola ingiustificata e applicando le conseguenze previste dall'art. 12-bis d.lgs. 28/2010.
Tale condotta, oltre a comportare effetti sanzionatori e processuali, può esporre l'amministratore a iniziative risarcitorie da parte dei condomini e alla revoca dell'incarico per giusta causa.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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