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Impugnazione di delibera assembleare e carenza di interesse ad agire

Il pregiudizio economico quale presupposto dell'interesse ad agire nell'impugnazione della delibera condominiale.

Avv. Eliana Messineo 
30 Dic. 2025

In materia di impugnazione di delibera assembleare, particolare rilievo assume la questione circa i confini dell'interesse ad agire, anche in considerazione dei limiti del sindacato giudiziale sulle scelte assembleari.

In particolare, è necessario chiarire quando una delibera possa dirsi effettivamente lesiva della sfera giuridico-patrimoniale del singolo condòmino al fine di evitare un uso strumentale dell'impugnazione posto che la tutela giurisdizionale non si estende alla valutazione del merito delle scelte discrezionali dell'assemblea, ma resta circoscritta al controllo di legittimità della deliberazione a meno che non si fornisca prova di un eventuale eccesso di potere dell'assemblea o di un grave pregiudizio alla cosa comune.

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 9564 del 11 dicembre 2025 che ha ribadito, nel solco della costante giurisprudenza, che l'interesse ad impugnare presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile personale pregiudizio per il condòmino. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione del convenuto Condominio inerente la carenza di interesse dell'attrice ad impugnare atteso che la deliberazione assembleare contestata non determinava alcun concreto ed attuale pregiudizio economico in capo alla condomina, né incideva sulla sua posizione patrimoniale, permanendo integra la controversia risarcitoria tra le parti, destinata ad essere eventualmente definita in separata sede.

Impugnazione di delibera assembleare e carenza di interesse ad agire. Fatto e decisione

Una condomina conveniva in giudizio il Condominio per sentire accertare e dichiarare l'annullamento di una delibera assembleare nella parte in cui si affermava che il rimborso per i danni da infiltrazioni occorsi all'appartamento della predetta condomina fosse stato alla stessa riconosciuto a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria.

In particolare, l'attrice lamentava che il proprio appartamento era stato interessato da danni da infiltrazioni riconducibili a lavori condominiali eseguiti sul lastrico solare e sui prospetti. Evidenziava di non aver mai sottoscritto con il Condominio alcuna transazione per i danni subiti né tanto meno di aver mai accettato somme a tacitazione delle pretese risarcitorie vantate per le infiltrazioni subite dal proprio appartamento.

Rappresentava, altresì, che nonostante vantasse delle pretese risarcitorie nei confronti del Condominio, si era vista notificare un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle spese condominiali; decreto nei cui confronti aveva presentato opposizione.

Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera in quanto il sindacato del Giudice poteva limitarsi ad un controllo di legittimità senza estendersi al merito nonché la carenza di interesse ad agire per mancanza di un pregiudizio economico in capo all'attrice la quale aveva accettato gli importi offerti dall'amministratore dando indicazione per la loro imputazione a compensazione delle spese condominiali oggetto dell' ingiunzione di pagamento.

Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione ritenendo insussistente un interesse concreto ed attuale ad agire in quanto la transazione non si era mai perfezionata a causa della difformità tra la proposta del Condominio e l'accettazione della condomina attrice la quale si era riservata di fare salvi i propri diritti palesando così la sua intenzione di non accettare le somme offertele a tacitazione definitiva delle sue pretese.

Considerazioni conclusive

L'interesse ad impugnare una delibera assembleare presuppone la derivazione di un pregiudizio concreto ed attuale per il condomino; pregiudizio inesistente nella specie posto che nessuna transazione si era perfezionata tra l'attrice ed il Condominio attesa la difformità tra proposta ed accettazione: la proposta dell'amministratore aveva subordinato l'erogazione delle somme a tacitazione definitiva della pretesa risarcitoria mentre la condomina aveva accettato le somme con riserva espressa dei propri diritti, palesando così la sua intenzione di non accettare tali somme a tacitazione definitiva delle sue pretese.

È noto, infatti, che la conclusione di un accordo transattivo tra le parti avviene, ai sensi dell'art. 1326 c.c., come per ogni contratto, tramite lo scambio di proposta e accettazione e che l'accettazione deve essere conforme alla proposta, perché se difforme dalla prima equivale a nuova proposta e l'accordo non sarà raggiunto finché non via sia identità tra proposta ed accettazione.

In caso di difformità tra proposta ed accettazione permane, dunque, il contrasto tra le parti, nella specie tra la condomina attrice ed il Condominio, in ordine ai danni lamentati ed alla entità del risarcimento degli stessi, con la conseguenza che la compagine condominiale, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante: Cass. II sez., Ord. n. 1629/2018), viene a scindersi in due gruppi: la maggioranza dei condòmini contrapposti al condòmino divenuto loro controparte.

Orbene, la scelta dei condomini di formulare una proposta transattiva ed il contenuto della stessa non può essere sottoposta al "sindacato dell'autorità giudiziaria", perché lo stesso, in sede di impugnazione delle delibere assembleari, "non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità" (cfr: Cass. ord. n. 20135 del 17/08/2017; Cass. ord. n. 5061 del 25/02/2020) salvo le ipotesi di eccesso di potere della assemblea che consenta di esaminare il merito della stessa per stabilire se sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005) o che la delibera arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass. ord. n. 5061 del 25/02/2020); ipotesi non dimostrate nel caso di specie.

Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha concluso che in caso di mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti e di permanente scissione di posizioni tra la maggioranza dei condòmini ed il singolo condòmino, contrapposti in merito ad una controversia, manca un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto la delibera non incide direttamente sulla posizione patrimoniale del condòmino attore.

Il punto fondamentale della decisione è, dunque, la carenza di interesse ad impugnare posto che esso presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr.: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 9/03/2017, n. 6128) e che, come ogni interesse ad agire deve essere concreto ed attuale rilevando, in mancanza, la carenza di interesse ad agire (cfr. per tutte: Cass. civ. ord. n. 11214/2013) che è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., sent. n. 971/2008; Cass. civ. n. 15084/2006).

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