Accade sempre più frequentemente che, a fronte dell'impugnazione del rendiconto da parte del condomino, il condominio eccepisca in primo luogo la carenza di interesse ad agire che, ove effettivamente rilevata dal Giudice, può condurre a una pronuncia di rigetto e alla condanna alle spese processuali. Una recente sentenza del Tribunale di Torino, la n. 432 del 31 gennaio 2023, contiene utili indicazioni al riguardo.
Come si diceva, l'eccezione che spesso è chiamato a fronteggiare il condomino impugnante è quella della mancanza di interesse ad agire. Soprattutto nel caso di impugnazione del rendiconto, laddove l'importo pro quota non dovuto potrebbe apparire di poco conto rispetto al valore complessivo del consuntivo e ai costi del processo in tal modo avviato (non a caso in materia continua a registrarsi un'altalena di decisioni di legittimità in merito all'individuazione del giudice competente per valore, a seconda che si faccia riferimento all'intero consuntivo o soltanto alla quota parte delle spese condominiali).
L' interesse ad agire costituisce condizione dell'azione in base al disposto dell'art. 100 c.p.c. Detto interesse, in generale, sussiste solo quando è astrattamente configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o dell'annullabilità dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 12326/2005).
Ora, con particolare riferimento al giudizio di impugnazione della delibera assembleare, oltre che l'interesse generale al corretto svolgimento dei rapporti condominiali nel rispetto delle regole, rileva l'interesse particolare del condomino ad agire per la rimozione di una deliberazione assembleare contraria alla legge o al regolamento di condominio, che si sostanzia nell'accertamento in sè dei vizi di cui la medesima è affetta (Cass n. 17276/2005).
In questi casi l'interesse ad agire del condomino coincide con l'eliminazione della manifestazione di volontà del condominio, qualora la stessa sia viziata.
Per quanto sopra non è necessario che il condomino impugnante persegua (e dimostri) una utilità economica che gli deriverebbe dall'accoglimento della domanda.
L'eliminazione della delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio è già di per sé motivo sufficiente per richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Come efficacemente osservato dal Tribunale di Torino, occorre però contemperare questo principio con altri parimenti invocabili in casi del genere. In primo luogo occorre tenere presente che, in tema di condominio degli edifici, il sindacato giudiziale sulle delibere assembleari è limitato a un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale, o tutto al più al c.d. all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito e alla verifica della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.
Ne consegue che tutte le contestazioni attinenti alla opportunità e alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 5061/2020).
Se è sacrosanto che il condomino contesti in sede assembleare il merito di una delibera, cercando di convincere gli altri partecipanti dell'opportunità di non procedere alla sua approvazione o di immaginare soluzioni differenti, una volta che la maggioranza sia legittimamente espressa, la deliberazione vincola i dissenzienti e gli assenti e, come detto, potrà essere obliterata in sede giudiziale soltanto per vizi di legittimità.
Il Giudice non potrà intervenire a gamba tesa nel merito delle scelte effettuate dalla maggioranza assembleare, sostituendosi indebitamente alla stessa, ma dovrà soltanto verificare che quella decisione sia stata assunta nel rispetto dei requisiti di legge.
Il Tribunale di Torino ha avvertito che occorre però anche tenere conto di quel principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'esecuzione forzata, ma ripreso da parte della giurisprudenza di merito anche in ambito condominiale, secondo il quale nel caso di impugnazione di delibera assembleare relativa all'approvazione del rendiconto, qualora il credito che deriverebbe per parte impugnante risulti di entità economica oggettivamente minima, si dovrebbe ritenere la carenza di interesse ad agire rispetto all'impugnazione, in quanto la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole di correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 24691/2020 e Corte di Appello di Roma, 5 maggio 2021).
Si tratta, all'evidenza, di un principio di diritto che cozza con quello dell'interesse ad agire inteso come interesse all'eliminazione della manifestazione di volontà del condominio contraria alla legge e al regolamento.
Se una delibera è viziata, essa andrebbe rimossa a prescindere dall'impatto economico che la stessa può esercitare sul condomino impugnante.
È vero però che detto principio deve essere letto alla luce dei criteri di ragionevolezza ed economicità processuale e quindi ben può essere contemperato con le regole di correttezza e buona fede. Resta però l'oggettiva difficoltà di individuare quella soglia di valore al di sotto della quale il Giudice può rifiutare al cittadino la tutela giudiziaria richiesta a fronte di un atto formalmente invalido.
Al di là del caso di scuola in cui il condomino abbia impugnato il rendiconto nummo uno, rimane infatti difficoltoso individuare un limite oggettivo.
Nella citata ordinanza della Cassazione n. 24691/2020 si litigava ad esempio per una opposizione a pignoramento per una differenza di poco più di 40 euro. Possono sembrare pochi su un credito di migliaia di euro, ma forse si potrebbe giungere a conclusioni differenti laddove l'importo annuale delle spese condominiali fosse, ad esempio, inferiore ai mille euro.
