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Impugnazione inammissibile per le delibere condominiali di mero rinvio: serve un concreto interesse ad agire

Una delibera condominiale che si limita a rinviare l'assemblea non può essere impugnata, poiché manca un concreto interesse ad agire in assenza di effetti pregiudizievoli per i condomini.

CondominioWeb Lex AI 
29 Set. 2025

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12618 del 17 settembre 2025, ha chiarito che non è ammissibile l'impugnazione della delibera condominiale che si limiti a rinviare l'assemblea ad altra data. Tale deliberazione, di natura meramente programmatica o interlocutoria, non determina alcun effetto pregiudizievole per i condomini e, pertanto, non integra i presupposti richiesti dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione.

La vicenda

L'attore aveva impugnato tutte le delibere adottate dall'assemblea condominiale del 21 novembre 2022, cui non aveva partecipato. Le censure riguardavano:

  • l'illegittimità della convocazione dell'assemblea, sia per l'inidoneità del luogo rispetto alle prescrizioni sul distanziamento sociale durante l'emergenza pandemica, sia per la mancata acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini allo svolgimento in modalità "mista" (presenza e remoto), in violazione dell'art. 66, co. 6, disp. att. cod. civ.;
  • l'omessa indicazione nell'avviso di convocazione del link e della password di accesso all'assemblea;
  • l'omessa attestazione nel verbale circa la regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;
  • la trasmissione all'attore di un verbale privo delle firme del presidente e del segretario;
  • l'omessa indicazione nel verbale dei condomini favorevoli o contrari alle deliberazioni e delle relative quote millesimali.

L'attore aveva chiesto la nullità o, in subordine, l'annullamento di tutte le delibere adottate.

La decisione

A fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto di interesse ad agire da parte dell'attore, disponendo altresì nulla sulle spese.

Nella motivazione si legge:

"Deve rilevarsi - in via preliminare ed assorbente - l'inammissibilità dell'impugnativa stante il difetto di interesse ad agire dell'attore. E' dirimente - in tal senso - rilevare che nell'assemblea del 21.11.2021 la compagine condominiale ha adottato una mera delibera avente natura programmatica o interlocutoria, essendosi limitata a 'rinviare l'assemblea ad altra data' (cfr. all. 4 dell'atto di citazione)."

"La delibera programmatica ricorre laddove una decisione riguardante un argomento d'interesse condominiale viene rinviata all'assemblea successiva, non avendo conseguentemente alcuna portata decisoria suscettibile di recare pregiudizio al singolo condomino."

Il Tribunale ha quindi ritenuto assorbente il rilievo secondo cui la deliberazione impugnata non era idonea a determinare un mutamento nella posizione dei condomini rispetto al condominio né a produrre effetti lesivi concreti.

I riferimenti giurisprudenziali

Nella motivazione viene richiamato il principio espresso da Cass., sent. n. 10865/2016, secondo cui:

"L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio."

Considerazioni conclusive

Non tutte le deliberazioni assembleari sono impugnabili ai sensi dell'art. 1137 c.c.; l'impugnazione è ammissibile soltanto se la decisione sia contraria alla legge o al regolamento condominiale ed abbia carattere effettivamente lesivo, incidendo sulla posizione giuridica dei condomini rispetto al condominio.

Laddove invece - come nel caso esaminato - si tratti di una mera deliberazione interlocutoria o programmatica (ad esempio il semplice rinvio dell'assemblea), manca il presupposto fondamentale dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., poiché nessun diritto risulta inciso né alcuna situazione giuridica soggettiva risulta alterata.

Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza ed è coerente con la lettera degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., nonché con i principi generali sull'interesse ad agire nelle controversie civili.

Va tuttavia segnalato che potrebbero porsi questioni diverse qualora la deliberazione apparentemente "interlocutoria" celasse effetti immediatamente lesivi o vincolanti per i condomini; in tali ipotesi sarebbe necessario valutare caso per caso se sussista un concreto interesse all'impugnativa.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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